Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31686/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del 19/03/2025 che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di applicazione della detenzione domiciliare e delle misure alternative (affidamento in prova al servizio sociale). Il Tribunale aveva ritenuto il reato ostativo ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. e aveva escluso l'affidamento per effetto dell'art. 4-bis ord. pen. in assenza di collaborazione o della dimostrazione dell'impossibilità di collaborare. Il provvedimento ha altresì motivato la valutazione negativa con il fatto che il condannato è clandestino, privo di inserimento lavorativo, presumibile rischio di recidiva e per il ruolo ritenuto nell'organizzazione (promotore) in relazione all'art. 12 t.u.i. Nella impugnazione la difesa ha contestato la qualificazione come reato ostativo, ha sostenuto l'assenza di collegamenti con organizzazioni criminali, ha contestato l'attribuzione del ruolo di promotore (sostiene ruolo marginale), e ha richiamato elementi di resipiscenza e reinserimento sociale, nonché la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e il permesso di soggiorno ottenuto per effetto sospensivo della domanda.

La decisione

Il giudice ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che, pur dichiarando l'istanza inammissibile, il Tribunale di Sorveglianza aveva comunque svolto una valutazione di merito e motivato la inidoneità delle misure richieste. Il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale è stato ritenuto congruamente motivato sulla base del ruolo svolto nell'organizzazione criminale, dell'assenza di prospettive lavorative, dell'assenza di domicilio idoneo e della mancanza di elementi significativi di resipiscenza. La motivazione, seppure sintetica, è stata considerata adeguata e non sindacabile in questa sede, anche perché il ricorrente non ha effettivamente confutato le ragioni concrete poste a fondamento della decisione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma richiamata nel contesto delle misure alternative; il giudice ha valutato i presupposti per l'applicazione delle misure alternative in capo al condannato e la loro incompatibilità per carenza dei requisiti previsti

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato per l'ostatività alle misure alternative: il Tribunale ha ritenuto che il reato compiuto rientri nelle fattispecie che possono ostare all'accesso alle misure e che, non essendovi collaborazione, l'ostatività impedisca l'applicazione delle misure richieste

  • art. 48 ord. pen.

    Richiamato in rapporto alla disciplina delle misure alternative e al relativo procedimento valutativo del giudice circa la pericolosità sociale e i requisiti per l'applicazione delle misure

  • art. 4-bis ord. pen.

    Richiama la preclusione di misure alternative in presenza di specifiche condizioni; il Tribunale ha ritenuto applicabile la preclusione in assenza di collaborazione o della prova dell'impossibilità di collaborare

  • art. 12 t.u.i. (Testo unico immigrazione)

    La normativa è richiamata in relazione al reato contestato (art. 12 t.u.i.); il Tribunale ha considerato il ruolo del ricorrente nella commissione del reato (promotore) come elemento prognostico negativo

Massime di principio

  • Se il reato rientra tra quelli indicati come ostativi, l'assenza di collaborazione con l'autorità giudiziaria è motivo rilevante per escludere misure alternative come detenzione domiciliare o affidamento in prova.
  • Il giudice deve svolgere un giudizio prognostico sulla pericolosità sociale; elementi come ruolo nell'organizzazione criminale, mancanza di lavoro, assenza di domicilio idoneo e la mancanza di segni di resipiscenza pesano sul diniego delle misure alternative.
  • Una motivazione anche sintetica è sufficiente se mette in luce le ragioni concrete e pertinenti che giustificano la decisione; la corte d'appello/di legittimità non sindaca approfonditamente valutazioni di merito purché siano argomentate e conformi alla norma.
  • Il ricorrente ha l'onere di confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento del diniego; obiezioni generiche o riproposizione di elementi non efficacemente contestati dal provvedimento difficilmente ottengono accoglimento.
  • L'istanza di status di rifugiato o il possesso di un permesso di soggiorno per effetto sospensivo non annulla automaticamente la valutazione negativa sulla pericolosità sociale: è necessario dimostrare concretamente il percorso di reinserimento e l'assenza di rischi di recidiva.
  • Per ottenere misure alternative quando sussiste un'apparente ostatività, è fondamentale provare l'assenza di collegamenti con criminalità organizzata/terroristica e la concreta impossibilità di collaborare se la collaborazione è richiesta dalla norma.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.