Cassazione Penale, Sentenza n. 28617/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tentato omicidio e reati connessi (porto e detenzione illegale di arma) commessi il 28/09/2023. Il ricorrente deduceva: (1) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio invece che lesioni o minaccia aggravata, perché l'arma sarebbe stata puntata verso i piedi (zona non vitale), non sarebbe stata usata con chiara volontà omicida, egli avrebbe intimato alla vittima di allontanarsi e non si sarebbe dato alla fuga; (2) vizio di valutazione probatoria e inosservanza dell'art. 192 c.p.p., atteso che i filmati non consentivano di stabilire con certezza chi avesse effettivamente impugnato e fatto partire i colpi, la posizione reciproca dei contendenti al momento dello sparo e la direzione dei proiettili; inoltre si affermava che alcuni strappi al giubbotto potevano essere conseguenza della colluttazione e non prodotta da proiettile, e che dell'arma del delitto non sarebbe stata rinvenuta traccia nella disponibilità del TURCO.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente valutato nel loro insieme le prove (deposizioni della persona offesa e della teste oculare Federica Invernizzi, filmati di videosorveglianza, rinvenimento di tre bossoli con marchio e i segni sul giubbotto della vittima) e che tali elementi, considerati congiuntamente e in una prospettiva "ex ante" rispetto alla situazione che si presentava all'indagato, dessero conto della sussistenza dell'animus necandi e dell'idoneità dell'azione a porre in essere un omicidio tentato. La Corte ha rifiutato riletture atomistiche e congetture del difensore non corroborate dagli elementi istruttori e ha richiamato il valore decisivo della testimonianza oculare che riconobbe il TURCO come autore degli spari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riparto di responsabilità; citato nel motivo di ricorso ma non determinante nella decisione di inammissibilità.
Delitto di omicidio; richiamato nell'ambito della ricostruzione della rilevanza penale (tentato omicidio ex art. 56 e 575) e della distinzione con le lesioni.
Delitto di lesioni personali; richiamato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta, ma ritenuto non idoneo a rappresentare la fattispecie concreta alla luce degli elementi indiziari.
Fattispecie delle minacce; richiamata come alternativa prospettata dalla difesa, non accolta per mancata coerenza con la dinamica complessiva e con gli elementi di pericolosità dell'azione.
Regole di valutazione della prova per il giudice; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente applicato le regole probatorie, valorizzando l'insieme degli elementi e non operando un vizio di valutazione che potesse giustificare la cassazione.
art. 606 cod. proc. pen., lett. e)
Limiti dell'esame in cassazione sul gravame di fatto: la censura sul malgoverno della prova ex art. 192 c.p.p. poteva essere valutata solo nei limiti consentiti dall'art. 606, lett. e), ossia con riferimento a vizi di motivazione e applicazione di norme, non per rivisitazioni atomistiche degli accertamenti di merito.
Norma che consente di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione; applicata per la condanna alle spese.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento formale agli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; citato nella pronuncia per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni occorre valutare insieme: il diverso stato psicologico dell'agente (animus necandi), la potenzialità lesiva dell'azione concretamente compiuta, la zona corporea colpita, il tipo di arma e le modalità dell'atto; la valutazione va fatta ex ante rispetto alla situazione come si presentava al momento dell'azione.
- L'idoneità dell'azione a cagionare la morte si giudica prognosticamente ("ex ante") e non in base all'esito effettivo: la mancata produzione dell'evento non esclude a priori il tentativo se l'azione era concretamente idonea.
- La Corte di legittimità limita la rivalutazione dei fatti e delle prove: non sono ammesse riletture atomistiche e congetture che ignorino il quadro indiziario complessivo; i vizi di valutazione probatoria possono essere censurati in Cassazione solo nei limiti stabiliti dall'art. 606 c.p.p.
- La testimonianza oculare e l'insieme degli elementi materiali (filmati, bossoli, esami forensi, danni agli indumenti) possono assumere valore decisivo per la ricostruzione della dinamica e per la sussunzione nel reato più grave, se coerenti e logicamente collegati.
- Se l'imputato contesta la direzione dei colpi o la titolarità dell'arma, la mancanza di visione chiara nei filmati non equivale automaticamente a favore dell'imputato: va valutato il contesto probatorio complessivo e la credibilità delle testimonianze.
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