Cassazione Penale, Sentenza n. 9555/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove (art.192 e 533 c.p.p.) relativamente al reato di ricettazione; censura per mancata riqualificazione nella fattispecie di appropriazione di cose smarrite (art.647 c.p.), e per presunta inversione dell'onere della prova; (2) vizio di motivazione e omessa valutazione sulla derubricazione al reato contravvenzionale ex art.712 c.p., per il quale sarebbe intervenuta prescrizione; (3) omissione della Corte territoriale nel pronunciarsi sulla rideterminazione della sanzione sostitutiva (libertà controllata) già concessa in primo grado ai sensi degli artt.53 e 57 legge n.689/1981, dopo la rideterminazione della pena per dichiarata prescrizione degli altri capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi due motivi, ritenendoli manifestamente infondati: i giudici di merito hanno correttamente valutato gli elementi probatori e rilevato l'esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi della ricettazione (segnali di manomissione, targa e telaio riconducibili al proprietario), escludendo la configurabilità dell'ipotesi di cose smarrite o della contravvenzione ex art.712. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Appello, riducendo la pena a 3 mesi di reclusione per prescrizione degli altri reati, non ha rispettato la sostituzione già operata in primo grado (libertà controllata per mesi otto) diventata irrevocabile per mancato appello del P.M.; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio e ha rideterminato la durata della libertà controllata in mesi sei, in proporzione alla pena definitiva di tre mesi secondo gli artt.53 e 57 legge n.689/1981.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art.610, comma 5 e art.611, comma 1-bis
Norme procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio e l'assenza di richiesta di trattazione orale; applicate per constatare che il ricorso è stato trattato senza le parti.
codice di procedura penale, art.192 e art.533
Richiamate dal ricorrente come base per censurare la valutazione delle prove e la motivazione dei giudici di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non sussistesse travisamento della prova né vizio motivazionale evidente.
codice di procedura penale, art.606 lett. e) (modificato dalla legge n.46/2006)
Principio che limita il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito; la modifica impone che il riesame sia possibile solo per macroscopici travisamenti della prova e con specifica indicazione degli atti rilevanti.
codice penale, art.647, primo comma n.1 (fattispecie ora abrogata)
Fattispecie dell'appropriazione di cose smarrite: la giurisprudenza richiede che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore, che il legittimo possessore non possa ricostituire il primitivo potere di fatto e assenza di segni esteriori identificativi; la Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso del ciclomotore con targa e telaio identificabili.
codice penale, art.648 (ricettazione)
Reato di ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa; tale consapevolezza può desumersi da segni esteriori (es. manomissione del nottolino, chiave sostituita), elementi che i giudici di merito hanno ritenuto presenti.
Norma relativa a ipotesi contravvenzionali richiamata dalla difesa per chiedere derubricazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi, non fosse applicabile in luogo della ricettazione.
legge n.689/1981, artt.53 e 57
Disciplina della sostituzione delle pene detentive con pene o misure alternative (es. libertà controllata) e della proporzionalità nella determinazione della sanzione sostitutiva; la Cassazione ha ritenuto che la sostituzione operata in primo grado fosse irrevocabile per mancato appello del P.M. e ha rideterminato la libertà controllata in mesi sei in proporzione alla pena definitiva di tre mesi.
codice di procedura penale, art.620, comma 1, lett. l)
Consente alla Corte di Cassazione, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio e di provvedere alla rideterminazione della pena o delle misure; utilizzato per annullare la decisione sulla sostituzione e rideterminare direttamente la misura della libertà controllata.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione delle prove: può intervenire per travisamento manifesto della prova solo se il ricorso indica in modo specifico gli atti e la contraddittorietà è evidente.
- La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa; segni esteriori di manomissione o di occultamento (es. nottolino forzato) possono far sorgere tale consapevolezza e giustificare la condanna.
- La fattispecie di appropriazione di cose smarrite non è configurabile quando l'oggetto è identificabile (targa, numero di telaio) e il legittimo proprietario può ricostituire il proprio potere sul bene.
- Se in primo grado viene applicata una sanzione sostitutiva (es. libertà controllata) e il Pubblico Ministero non propone appello contro quella statuizione, la sostituzione diventa irrevocabile e le corti successive non possono eliminarla se non nei limiti della loro cognizione.
- Quando la pena detentiva viene ridotta in appello per prescrizione di altri reati, la sanzione sostitutiva deve essere ricalcolata proporzionalmente secondo gli artt.53 e 57 legge n.689/1981; la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare tale misura se necessario.
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