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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9555/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle prove (art.192 e 533 c.p.p.) relativamente al reato di ricettazione; censura per mancata riqualificazione nella fattispecie di appropriazione di cose smarrite (art.647 c.p.), e per presunta inversione dell'onere della prova; (2) vizio di motivazione e omessa valutazione sulla derubricazione al reato contravvenzionale ex art.712 c.p., per il quale sarebbe intervenuta prescrizione; (3) omissione della Corte territoriale nel pronunciarsi sulla rideterminazione della sanzione sostitutiva (libertà controllata) già concessa in primo grado ai sensi degli artt.53 e 57 legge n.689/1981, dopo la rideterminazione della pena per dichiarata prescrizione degli altri capi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai primi due motivi, ritenendoli manifestamente infondati: i giudici di merito hanno correttamente valutato gli elementi probatori e rilevato l'esistenza degli elementi soggettivi e oggettivi della ricettazione (segnali di manomissione, targa e telaio riconducibili al proprietario), escludendo la configurabilità dell'ipotesi di cose smarrite o della contravvenzione ex art.712. Il terzo motivo è stato invece accolto: la Suprema Corte ha rilevato che la Corte di Appello, riducendo la pena a 3 mesi di reclusione per prescrizione degli altri reati, non ha rispettato la sostituzione già operata in primo grado (libertà controllata per mesi otto) diventata irrevocabile per mancato appello del P.M.; perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio e ha rideterminato la durata della libertà controllata in mesi sei, in proporzione alla pena definitiva di tre mesi secondo gli artt.53 e 57 legge n.689/1981.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art.610, comma 5 e art.611, comma 1-bis

    Norme procedurali che disciplinano la trattazione in camera di consiglio e l'assenza di richiesta di trattazione orale; applicate per constatare che il ricorso è stato trattato senza le parti.

  • codice di procedura penale, art.192 e art.533

    Richiamate dal ricorrente come base per censurare la valutazione delle prove e la motivazione dei giudici di merito; la Corte di Cassazione ha ritenuto però che non sussistesse travisamento della prova né vizio motivazionale evidente.

  • codice di procedura penale, art.606 lett. e) (modificato dalla legge n.46/2006)

    Principio che limita il sindacato della Corte di legittimità sulla valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito; la modifica impone che il riesame sia possibile solo per macroscopici travisamenti della prova e con specifica indicazione degli atti rilevanti.

  • codice penale, art.647, primo comma n.1 (fattispecie ora abrogata)

    Fattispecie dell'appropriazione di cose smarrite: la giurisprudenza richiede che la cosa sia uscita dalla sfera di sorveglianza del detentore, che il legittimo possessore non possa ricostituire il primitivo potere di fatto e assenza di segni esteriori identificativi; la Corte ha ritenuto che tali presupposti non sussistessero nel caso del ciclomotore con targa e telaio identificabili.

  • codice penale, art.648 (ricettazione)

    Reato di ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa; tale consapevolezza può desumersi da segni esteriori (es. manomissione del nottolino, chiave sostituita), elementi che i giudici di merito hanno ritenuto presenti.

  • codice penale, art.712

    Norma relativa a ipotesi contravvenzionali richiamata dalla difesa per chiedere derubricazione; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi oggettivi e soggettivi, non fosse applicabile in luogo della ricettazione.

  • legge n.689/1981, artt.53 e 57

    Disciplina della sostituzione delle pene detentive con pene o misure alternative (es. libertà controllata) e della proporzionalità nella determinazione della sanzione sostitutiva; la Cassazione ha ritenuto che la sostituzione operata in primo grado fosse irrevocabile per mancato appello del P.M. e ha rideterminato la libertà controllata in mesi sei in proporzione alla pena definitiva di tre mesi.

  • codice di procedura penale, art.620, comma 1, lett. l)

    Consente alla Corte di Cassazione, in determinate ipotesi, di annullare senza rinvio e di provvedere alla rideterminazione della pena o delle misure; utilizzato per annullare la decisione sulla sostituzione e rideterminare direttamente la misura della libertà controllata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione ha un sindacato limitato sulla valutazione delle prove: può intervenire per travisamento manifesto della prova solo se il ricorso indica in modo specifico gli atti e la contraddittorietà è evidente.
  • La ricettazione richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa; segni esteriori di manomissione o di occultamento (es. nottolino forzato) possono far sorgere tale consapevolezza e giustificare la condanna.
  • La fattispecie di appropriazione di cose smarrite non è configurabile quando l'oggetto è identificabile (targa, numero di telaio) e il legittimo proprietario può ricostituire il proprio potere sul bene.
  • Se in primo grado viene applicata una sanzione sostitutiva (es. libertà controllata) e il Pubblico Ministero non propone appello contro quella statuizione, la sostituzione diventa irrevocabile e le corti successive non possono eliminarla se non nei limiti della loro cognizione.
  • Quando la pena detentiva viene ridotta in appello per prescrizione di altri reati, la sanzione sostitutiva deve essere ricalcolata proporzionalmente secondo gli artt.53 e 57 legge n.689/1981; la Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare tale misura se necessario.

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