Cassazione Penale, Sentenza n. 49705/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione perché il giudice di merito ha omesso di motivare e decidere sulla richiesta difensiva di non punibilità per particolare tenuità del fatto (vizio di omessa risposta). La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Velletri, in diversa composizione fisica.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Velletri per il reato previsto dall'art. 4 della L. n. 110/1975 in relazione al rinvenimento, il 13/12/2017, di un coltellino multiuso sul sedile dell'autovettura in cui si trovava. La difesa ha impugnato sostenendo l'irrilevanza penale della condotta per mancata potenzialità offensiva, ha chiesto il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e ha censurato l'eccessività della pena. In sede di cassazione è stato inoltre depositato l'intervento del Procuratore generale che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Norme richiamate
art. 4 I. n. 110 del 1975
La norma è stata ritenuta la base della condanna per il possesso del coltellino; la Corte di Cassazione non ha approfondito il merito dell'applicazione della norma ma ha rilevato il difetto procedurale per omissione nel valutare la richiesta difensiva relativa alla tenuità del fatto.
art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La difesa aveva invocato questa causa di non punibilità sostenendo l'assenza di rilevanza penale per la scarsa offensività del fatto. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito dovesse esprimersi sulla questione e che l'omessa decisione su tale richiesta costituisca vizio tale da imporre l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- Se la difesa chiede espressamente il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), il giudice è tenuto a valutare e motivare esplicitamente la richiesta; l'omessa risposta può determinare l'annullamento della sentenza per vizio procedurale.
- Il semplice possesso di un coltellino multiuso può integrare la fattispecie prevista dall'art. 4 L. n. 110/1975, ma l'applicabilità della sanzione dipende dalla valutazione complessiva della potenzialità offensiva e del contesto concreto.
- In casi di modesta gravità e scarsa offensività dell'atto, la difesa dovrebbe chiedere tempestivamente il riconoscimento della particolare tenuità per ottenere l'estinzione della punibilità; il giudice deve esaminare tale richiesta anche d'ufficio nella motivazione della sentenza.
- Gli errori procedurali (come l'omessa risposta a richieste decisive delle parti) sono un motivo efficace di annullamento in Cassazione e comportano quasi sempre il rinvio per un nuovo esame di merito.
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