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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12815/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, tramite difensore, impugna per vizio della motivazione ritenendola congetturale e denuncia: 1) la non riferibilità soggettiva del furto a suo carico; 2) l'erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. (minorata difesa); 3) la non riconducibilità del fatto all'art. 131-bis c.p.. Sostiene che la sentenza di merito abbia ricostruito i fatti in modo alternativa e non sufficientemente motivato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi prevalentemente rivalutativi dei fatti e non conformi ai requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., osservando che la Corte di appello ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica: l'imputato è stato visto armeggiare con la borsa/porta­fogli della persona offesa, la sottrazione è stata subitanea e l'imputato è stato trovato in possesso del denaro. Quanto alla circostanza aggravante della "minorata difesa", la Corte ha condiviso la valutazione di merito secondo cui sussisteva dato il contesto concreto (tarda sera, area affollata per un concerto, rumore/confusione) e quindi la situazione di vulnerabilità della vittima di cui l'agente ha profittato. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod. pen. (minorata difesa)

    La circostanza aggravante è stata ritenuta integrata solo in presenza di concreti e concludenti elementi che dimostrino una situazione di vulnerabilità della vittima sfruttata dall'agente (valutazione conforme al principio stabilito dalle Sezioni Unite, sentenza 8 novembre 2021, n. 40275). Non è sufficiente la sola idoneità astratta del tempo/luogo; occorre il riscontro fattuale.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorrente aveva invocato la rilevanza di questa norma (riduzione della pena per particolare tenuità del fatto), ma la Corte di Cassazione non ha ritenuto ammissibile la censura in quanto collegata a rivalutazioni probatorie; la questione non è stata accolta.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiede che i motivi di ricorso in cassazione siano specifici e svolgano una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi che si limitano a ricostruzioni alternative dei fatti senza effettiva critica della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la sentenza applica inoltre la previsione relativa al versamento a favore della Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità dipende da profili di colpa del ricorrente.

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 art. 23 comma 8

    Norma che disciplina la modalità di svolgimento dell'udienza nell'ambito delle disposizioni emergenziali; la udienza è stata tenuta ai sensi di tale disposizione.

  • Sezioni Unite, sentenza 8 novembre 2021, n. 40275

    Giurisprudenza fondamentale richiamata per definire i criteri di integrazione della circostanza aggravante della "minorata difesa": è necessario accertare, sulla base di concreti elementi di fatto, che l'agente abbia effettivamente profittato di una particolare situazione di vulnerabilità della vittima.

  • Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 (richiamo giurisprudenziale)

    Richiamata in relazione al principio che i motivi di ricorso apparenti e non realmente critici della motivazione sono inammissibili.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Richiamata quale base per l'ammissibilità dell'applicazione di sanzioni pecuniarie (criterio di colpa nel ricorso) con riferimento al versamento alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere una nuova ricostruzione dei fatti: deve criticare la motivazione della sentenza impugnata con argomentazioni specifiche e circostanziate.
  • La valutazione della qualità e della rilevanza delle prove è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione è giudice della motivazione, non della decisione tecnica sulle prove.
  • Per l'integrazione dell'aggravante di "minorata difesa" (art. 61 n.5 c.p.) occorrono elementi concreti che dimostrino la particolare vulnerabilità della vittima di cui l'autore ha approfittato; il semplice fatto che il reato sia avvenuto di notte o in luogo affollato non basta se non corredato da circostanze fattuali specifiche.
  • Il possesso immediato del denaro/oggetti sottratti e il comportamento osservato (es. essere visto armeggiare con la borsa) possono legittimare la riferibilità soggettiva del furto, se adeguatamente motivati dal giudice di merito.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella proposizione, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende.
  • Per aumentare l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione, il difensore deve indicare precise contraddizioni, lacune logiche o illogicità manifeste nella motivazione, non limitarsi a formulare versioni alternative dei fatti.

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