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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28413/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito commerciale ceduto alla società ricorrente da altra società incorporante del precedente creditore. La debitrice contestava la validità ed efficacia della cessione del credito, deduceva di avere già pagato una parte della somma ingiunta e chiedeva la compensazione del residuo con propri asseriti maggiori costi di lavorazione derivanti da recesso senza preavviso. In appello, la sentenza di primo grado è stata riformata solo sul quantum: il decreto ingiuntivo è stato revocato e la debitrice è stata condannata al pagamento di una somma residua, al netto di quanto già pagato in corso di causa, con interessi legali dalla domanda al saldo. La società creditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che fosse stata chiesta fin dall'origine la liquidazione degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e che tale capo fosse coperto da giudicato; 2) violazione del d.lgs. n. 231/2002, della direttiva 2000/35/CE e degli artt. 1263 e 1284 c.c., sostenendo che, trattandosi di transazione commerciale, spettassero automaticamente gli interessi moratori maggiorati dal 7 maggio 2014 e non gli interessi legali; 3) vizio motivazionale per mancata spiegazione della scelta di applicare gli interessi legali. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando violazione dell'art. 336 c.p.c., sostenendo che, una volta revocato il decreto ingiuntivo, gli interessi avrebbero dovuto decorrere dalla sentenza d'appello, momento di accertamento del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti esposti in motivazione, cassando in relazione la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato. La Corte ha ritenuto fondati i motivi del ricorso principale nella parte in cui censuravano l'applicazione degli interessi legali al posto degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, chiarendo che in tema di obbligazioni pecuniarie da transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono automaticamente senza necessità di specifica domanda e che la loro attribuzione non è impedita dalla contestazione del credito o dalla riforma del provvedimento monitorio. Ha inoltre escluso che la Corte d'appello potesse applicare l'art. 1284, comma 4, c.c. al caso concreto, sia perché la disposizione non era ratione temporis applicabile, sia perché, comunque, essa opera solo in difetto di disciplina speciale. Il ricorso incidentale è stato rigettato perché la pronuncia invocata non riguardava gli interessi moratori e non imponeva di far decorrere gli interessi dalla sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può omettere di pronunciare su una domanda o eccezione ritualmente devoluta; tuttavia, nel caso concreto la Corte esclude la violazione perché la parte aveva delimitato diversamente la richiesta degli accessori e non risultava un'omissione decisiva.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma del capo principale travolge anche i capi dipendenti; ma tale effetto non esclude, nel caso concreto, la spettanza degli interessi moratori sul credito rideterminato.

  • art. 346 c.p.c.

    La parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre le domande o eccezioni assorbite per evitare la presunzione di rinuncia.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono rilevabili d'ufficio questioni coperte da giudicato interno; la mera riproposizione è sufficiente solo quando il punto non sia stato esaminato in primo grado.

  • art. 329 c.p.c.

    La mancata impugnazione di un capo autonomo può determinare giudicato interno, ma non nel caso in cui il capo sia dipendente dalla statuizione riformata.

  • art. 99 c.p.c.

    Gli interessi, in quanto accessori autonomi del credito, devono essere domandati dalla parte; se non specificati, si presumono richiesti gli interessi corrispettivi, salvo disciplina speciale.

  • art. 112 c.p.c.

    La domanda e la pronuncia devono corrispondere, ma la disciplina speciale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali consente la liquidazione anche senza specifica richiesta.

  • art. 1219 c.c.

    La mora ordinaria richiede intimazione o richiesta scritta, principio derogato nella materia delle transazioni commerciali dal d.lgs. n. 231/2002.

  • art. 1224 c.c.

    Nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi decorrono dalla mora; la contestazione dell'ammontare del credito non esclude di per sé la mora.

  • art. 1263 c.c.

    La cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito, comprensivi degli interessi maturati secondo legge dopo la cessione.

  • art. 1284 c.c.

    Il comma 1 regola il saggio legale; il comma 4, introdotto nel 2014, si applica solo alle fattispecie cui non sia direttamente applicabile la disciplina speciale sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Nelle transazioni commerciali gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza necessità di costituzione in mora e senza bisogno di una specifica domanda che ne indichi natura e misura.

  • dir. 2000/35/CE

    La disciplina nazionale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali va letta in funzione di contrasto ai ritardi di pagamento.

  • art. 5 d.lgs. n. 231/2002

    Riconosce il diritto agli interessi moratori nelle transazioni commerciali con decorrenza automatica secondo la scadenza del pagamento.

  • art. 4 d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

  • art. 3 d.lgs. n. 231/2002

    Il debitore può sottrarsi agli interessi moratori solo dimostrando che il ritardo è dipeso da impossibilità della prestazione non imputabile.

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni pecuniarie derivanti da transazioni commerciali, gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 spettano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora e senza che la domanda giudiziale debba specificarne natura o misura.
  • La disciplina speciale sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali prevale sulla disciplina ordinaria degli interessi legali e sull'art. 1284, comma 4, c.c.; quest'ultimo opera solo quando non sia applicabile direttamente il d.lgs. n. 231/2002.
  • La contestazione dell'ammontare del credito o la sua illiquidità non esclude la mora nelle obbligazioni pecuniarie; il debitore, per evitare gli effetti moratori, deve eventualmente ricorrere agli strumenti di offerta formale e deposito della somma ritenuta dovuta.
  • La cessione del credito trasferisce al cessionario anche gli accessori del credito, compresi gli interessi che maturano secondo legge dopo la cessione, salvo patto contrario per quelli già maturati.
  • Se il giudice liquida 'gli interessi legali' senza ulteriori specificazioni in un contesto in cui non operi la disciplina speciale, il riferimento va al saggio legale; ma nelle transazioni commerciali tale criterio non può prevalere sulla disciplina speciale degli interessi moratori.
  • La parte totalmente vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le questioni assorbite o non esaminate, ma la qualificazione processuale del capo impugnato e il suo rapporto di dipendenza con la statuizione riformata incidono sul giudicato interno e sulla devoluzione al giudice d'appello.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoCessione del creditoImpugnazioni
RamiObbligazioniProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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