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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18413/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2013 notificato da Roma Capitale con riferimento a un immobile sito in Roma, di proprietà dell'ente religioso resistente. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'accertamento ritenendo integrati i presupposti dell'esenzione prevista per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di determinate attività tra cui quelle ricettive. Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi strettamente connessi, denunciando la violazione dell'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente valorizzato la mancata emersione di elementi idonei a far presumere una frequente presenza di soggetti estranei all'ordine religioso e avesse, inoltre, indebitamente addossato al soggetto impositore l'onere di provare che l'immobile non fosse destinato a finalità esenti, così invertendo l'onere della prova.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame. Ha affermato che, ai fini dell'esenzione, occorre accertare in concreto sia il requisito soggettivo sia quello oggettivo, e che incombe sul contribuente che invoca l'agevolazione dimostrare che l'immobile è destinato esclusivamente ad attività esenti svolte con modalità non commerciali. La CTR ha errato nel ritenere decisiva l'assenza di indizi di frequente frequentazione da parte di civili e nel porre a carico dell'ente impositore la prova negativa della mancata sussistenza dei presupposti dell'esenzione. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte su redditi, approvato con d.P.R. 27 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità' non commerciali di attività' assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché' delle attività' di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n.222"

    L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; quest'ultimo deve essere verificato in concreto, con riferimento all'effettivo uso esclusivo dell'immobile per attività esenti e non commerciali.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti dell'esenzione incombe sul contribuente che la invoca; non può essere posto a carico dell'ente impositore dimostrare la mancanza dei requisiti esentativi.

  • art. 87, comma primo, lett. c), d.P.R. 917/1986

    Il requisito soggettivo dell'esenzione è collegato alla natura dell'ente, che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

  • art. 16, lett. a), L. 222/1985

    Sono ricomprese tra le attività esentabili anche quelle di religione o di culto, oltre alle attività assistenziali, ricettive e altre indicate dalla norma.

Massime di principio

  • L'esenzione tributaria per immobili destinati ad attività non commerciali è norma eccezionale e, come tale, non si presume: il contribuente deve provarne rigorosamente i presupposti.
  • Ai fini dell'esenzione non basta dimostrare la natura non commerciale dell'ente o la destinazione astratta dell'immobile, ma occorre provare l'effettivo svolgimento nell'immobile di un'attività rientrante tra quelle agevolate e con modalità non commerciali.
  • Quando la norma richiede l'utilizzazione esclusiva dell'immobile per attività esenti, il giudice di merito deve accertare in concreto la concreta destinazione del bene, senza fondare la decisione su elementi inconferenti rispetto al requisito oggettivo.
  • L'onere della prova non può essere invertito imponendo al fisco di dimostrare un fatto negativo, se la parte che invoca l'agevolazione è in grado di allegare e provare gli elementi costitutivi del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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