Cassazione Penale, Sentenza n. 12000/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gori è stato condannato per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale relativamente alla società "GMT di Zaccagni M & C. s.a.s." (fallita il 02/12/2009). Si contestava la distrazione totale di cespiti per circa €350.822 e la tenuta delle scritture contabili in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e degli affari. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: 1) estinzione per prescrizione contestando il momento di consumazione (sosteneva che il reato si era perfezionato con la cessione del 29/12/2007 e che la sentenza dichiarativa di fallimento sarebbe mera condizione di procedibilità); 2) vizio di applicazione e motivazione relativamente all'aggravante di cui all'art. 219 legge fallimentare, sostenendo che la bancarotta documentale fosse assorbita dalla distrattiva; 3) vizio di motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe risposto all'allegazione difensiva che molti beni erano in leasing e quindi non sottratti; 4) errata determinazione della pena accessoria (mancata applicazione del minimo edittale e automatismo nella commisurazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di €3.000,00 a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). Sul merito dei motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i rilievi: 1) la sentenza dichiarativa di fallimento assume rilevanza nella fattispecie di bancarotta e, comunque, la giurisprudenza individua il momento consumativo nella pronuncia di fallimento, quindi la prescrizione decorre da quella data (richiamata Sez. 5, n. 45288/2017, Gianesini); 2) le fattispecie di bancarotta distrattiva e documentale sono distinte e concorrenti, l'elemento teleologico non comporta assorbimento ma eventualmente aggravamento; 3) la Corte territoriale ha dato risposta precisa al motivo sul leasing, rilevando l'assenza di prova specifica del ricorrente e la documentazione (libro cespiti, fatture) che attestava la proprietà dei beni e la loro distrazione; 4) la Corte d'appello ha motivato la riduzione della durata della pena accessoria da 10 a 3 anni in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2018, motivando in relazione alla gravità e all'intensità del dolo.
Norme richiamate
Rinvio della disciplina sulla continuazione e determinatezza delle condotte come richiamato nel motivo inerente la prescrizione; utilizzato nel contesto della determinazione del dies a quo della prescrizione
Richiamato nel primo motivo relativo alla prescrizione (norme sul decorso e sospensione della prescrizione); la Corte osserva che la pronuncia di fallimento è il momento dal quale decorre la prescrizione per la bancarotta prefallimentare
Norma recante aggravanti in materia di bancarotta; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aggravante perché i fatti di bancarotta documentale e distrattiva integrano distinte fattispecie che concorrono tra loro
Richiamati in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ritiene che la motivazione fornita dalla Corte d'appello sia adeguata e abbia dato risposta alle censure
Principio di continuazione e determinazione delle pene (richiamato nel contesto della determinazione delle sanzioni e delle pene accessorie); la Corte ha valutato correttamente la commisurazione della pena accessoria
Norma relativa alle pene accessorie e sanzioni nel fallimento; la Corte di Appello ha operato la riforma della pena accessoria motivandone la riduzione
Richiamato rispetto ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che non sussistano omissioni o carenze nella motivazione della sentenza impugnata
Richiamati in riferimento alla determinazione e al minimo edittale delle pene accessorie; la Corte ha ritenuto corretta la motivazione e l'applicazione del criterio di commisurazione
Prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata con condanna del ricorrente a €3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale n. 222/2018
Richiamata come parametro interpretativo per la determinazione delle pene accessorie; ha indotto la Corte d'appello a riformare la durata della pena accessoria
Giurisprudenza (Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114)
Giurisprudenza di legittimità che afferma che il termine di prescrizione per la bancarotta prefallimentare decorre dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento; utilizzata per respingere il motivo sulla prescrizione
Massime di principio
- Per i reati di bancarotta prefallimentare il dies a quo della prescrizione decorre, di regola, dalla pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento: la declaratoria di fallimento ha rilievo determinante ai fini della consumazione del reato, sia che la si consideri elemento costitutivo sia che la si consideri condizione obiettiva di punibilità.
- La bancarotta distrattiva e la bancarotta documentale sono fattispecie autonome e possono concorrere: il fatto che la documentazione sia falsata o omessa per occultare distrazioni non comporta automaticamente l'assorbimento di una nell'altra; il nesso teleologico può costituire aggravante ma non causa di estinzione di una fattispecie nell'altra.
- Chi deduce che beni sono in leasing (e quindi non sottratti dall'attivo) deve fornire indicazioni e prove specifiche e circostanziate: affermazioni generiche o non dimostrate non sono idonee a contrastare le evidenze documentali (es. libro cespiti, fatture).
- Le censure in Cassazione devono essere specifiche e confrontarsi con le argomentazioni di merito: motivazioni adeguate della Corte territoriale, fondate su documentazione probatoria, rendono i motivi di ricorso manifestamente infondati e quindi inammissibili.
- La determinazione della pena accessoria deve essere motivata e può essere ricalibrata alla luce di principi costituzionali: la Corte d'appello può ridurne la durata motivando adeguatamente in relazione alla gravità della condotta e all'intensità del dolo, anche in applicazione di pronunce costituzionali.
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