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Sentenza

Sentenza n. 13182/2026 - Roma, Sezione 5T

per l'annullamento - della determinazione dirigenziale dell’Ater del Comune di Roma n. 209 del 15.6.2026, avente a oggetto “Inammissibilità dell'ampliamento del nucleo familiare – LR 12/1999, art. 12 […]”; - del relativo preavviso di cui alla nota prot. n. 40991 del 21.5.2026; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi comprese le eventuali istruttorie interne; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all'ampliamento del nucleo familiare, con ogni conseguente effetto in ordine alla regolarità del titolo di godimento dell'alloggio ERP; ovvero, in subordine, per l’adozione dell’ordine di rinnovare il procedimento di valutazione dell'ampliamento del nucleo familiare;

Giustizia amministrativa202607103

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di ampliamento del nucleo familiare nell'alloggio ERP, unitamente al relativo preavviso di rigetto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente gestore ERP)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale con cui l'Ater ha respinto la richiesta di ampliamento del nucleo familiare a favore della convivente, chiedendo anche l'accertamento del relativo diritto o, in subordine, la rinnovazione del procedimento. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 11, comma 5, e 12 della l.r. Lazio n. 12/1999, per erronea interpretazione della nozione di nucleo familiare e per mancata considerazione della convivenza instaurata anteriormente alla l. n. 76/2016; eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e difetto di istruttoria; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione carente o contraddittoria, per omessa considerazione della sentenza di separazione, della documentazione sulla convivenza, delle condizioni di salute dell'assegnatario, dell'assistenza prestata dalla convivente, della composizione del nucleo familiare originario e della precarietà abitativa della richiedente; violazione dei principi costituzionali e convenzionali di solidarietà sociale, tutela della salute, protezione della vita familiare e ragionevolezza, nonché sproporzione della decisione; violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per mancata effettiva considerazione delle osservazioni al preavviso di rigetto. L'Ater ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, senza esaminare i motivi relativi alla legittimità sostanziale e procedimentale del diniego. Ha ritenuto che la controversia riguardi il subentro o l'ampliamento del nucleo familiare nell'assegnazione di un alloggio ERP, ai sensi dell'art. 12 della l.r. Lazio n. 12/1999, e quindi una fase successiva all'originario provvedimento di assegnazione. Secondo il criterio affermato dalle Sezioni Unite, la giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie relative alla fase antecedente all'assegnazione, caratterizzata dall'esercizio di poteri amministrativi e dall'assenza di diritti soggettivi dell'aspirante; spetta invece al giudice ordinario quando la controversia riguarda il rapporto locatizio già instaurato e situazioni soggettive successive all'assegnazione. Il subentro o l'ampliamento discende direttamente dalla legge al ricorrere di determinate condizioni, il cui accertamento non comporta discrezionalità amministrativa, e costituisce evoluzione del rapporto già sorto, non instaurazione di un nuovo rapporto. La diversa nozione di nucleo familiare rilevante nella fattispecie non incide sulla natura paritetica del rapporto né sul riparto di giurisdizione. Il processo può essere riassunto davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 5, l.r. Lazio n. 12/1999

    La disposizione è richiamata tra quelle invocate dal ricorrente per sostenere una nozione non restrittiva di nucleo familiare; il TAR non ne esamina il merito, ritenendo preliminare il difetto di giurisdizione.

  • art. 12 l.r. Lazio n. 12/1999

    Disciplina il subentro nell'assegnazione degli alloggi ERP; la controversia relativa all'applicazione della disposizione appartiene al giudice ordinario quando riguarda un rapporto successivo all'assegnazione e l'accertamento di condizioni legalmente predeterminate.

  • art. 12, comma 4, l. n. 76/2016

    È richiamato dal ricorrente con riguardo alla nozione di nucleo familiare, ma il TAR non affronta la questione interpretativa perché la controversia è devoluta al giudice ordinario.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È invocato per la contestata violazione delle garanzie partecipative relative al preavviso di rigetto; il motivo non viene esaminato per difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il criterio distintivo del riparto di giurisdizione consiste nella collocazione della controversia rispetto all'originario provvedimento di assegnazione: appartengono al giudice amministrativo le controversie sulla fase antecedente all'assegnazione, mentre spettano al giudice ordinario quelle relative alla fase successiva e al rapporto locatizio già instaurato.
  • La controversia sul subentro o sull'ampliamento del nucleo familiare nell'assegnazione di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione ordinaria quando il subentro discende direttamente dalla legge al ricorrere di condizioni predeterminate e non richiede valutazioni discrezionali dell'amministrazione.
  • Il subentro o l'ampliamento del nucleo familiare costituisce una possibile evoluzione del rapporto di assegnazione già sorto e non l'instaurazione di un nuovo rapporto amministrativo; pertanto, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo e la cognizione spetta al giudice ordinario.
  • La questione sostanziale relativa alla nozione di nucleo familiare applicabile alla richiesta di ampliamento non modifica la natura del rapporto né il riparto di giurisdizione, che resta determinato dalla fase successiva all'assegnazione dell'alloggio.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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