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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31440/2026 del 17/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La vicenda origina da una sentenza del Tribunale che aveva assolto due imputati dal reato di invasione di terreni o edifici per particolare tenuità del fatto. Il pubblico ministero aveva proposto appello, ma la Corte d'appello lo aveva dichiarato inammissibile ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p., nella parte in cui prevede l'inappellabilità da parte del pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. Il procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 24 l. n. 87/1953 e 125, comma 3, c.p.p., oltre a carenza di motivazione sulla rilevata manifesta infondatezza della questione. Sosteneva che la disposizione censurata determinasse una irragionevole disparità tra accusa e difesa e anche rispetto alla parte civile, con sostanziale svuotamento del potere di impugnazione del pubblico ministero per una intera categoria di reati, anche gravi, e che il solo ricorso per cassazione non sarebbe un rimedio sufficiente. Richiamava giurisprudenza costituzionale sulla parità delle parti e sulla necessità di una giustificazione ragionevole delle asimmetrie processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza perché la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 2, c.p.p. è già stata reputata manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità in continuità con gli orientamenti della Corte costituzionale. Secondo la Corte, la limitazione dell'appello del pubblico ministero per i reati rientranti nell'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p. si fonda su un criterio oggettivo, legato alla minore complessità dell'accertamento e alla scelta legislativa di procedere senza udienza preliminare; tale opzione rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola gli artt. 3 e 111 Cost. Il ricorso è stato quindi respinto, con conferma dell'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    esclude l'appello del pubblico ministero contro le sentenze di proscioglimento per i reati indicati dall'art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.; la limitazione è ritenuta costituzionalmente legittima perché fondata su un criterio oggettivo di minore complessità dell'accertamento

  • art. 550, commi 1 e 2, c.p.p.

    individua i reati per i quali opera il rito senza udienza preliminare e, correlativamente, la limitazione all'appello del pubblico ministero

  • art. 24 l. n. 87/1953

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'obbligo di adeguata motivazione sulla questione di legittimità costituzionale

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    invocato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

  • art. 3 Cost.

    richiamato per escludere che la disciplina censurata determini una irragionevole disparità tra le parti processuali

  • art. 111 Cost.

    richiamato per escludere la violazione del giusto processo e del principio di parità delle parti

  • art. 633 c.p.

    richiamato come norma incriminatrice del reato contestato, rientrante nel catalogo dell'art. 550 c.p.p.

  • art. 639-bis c.p.

    richiamato insieme all'art. 633 c.p. come parte della contestazione indicata nel catalogo dei reati rilevanti ai fini dell'art. 550 c.p.p.

Massime di principio

  • La scelta del legislatore di limitare i mezzi di impugnazione del pubblico ministero in relazione a una determinata categoria di reati è legittima quando si fonda su un criterio oggettivo e astratto, correlato alla minore complessità dell'accertamento e al peculiare assetto procedimentale previsto per tali reati.
  • Il principio di parità delle parti nel processo penale non impone una simmetria assoluta di poteri e facoltà tra accusa e difesa; asimmetrie processuali sono compatibili con la Costituzione se sorrette da adeguata giustificazione e contenute entro limiti di ragionevolezza.
  • L'assenza di appello del pubblico ministero avverso le sentenze di proscioglimento per i reati ricompresi nell'art. 550 c.p.p. non incide, di per sé, sull'obbligatorietà dell'azione penale né viola il diritto al giusto processo, essendo comunque esperibile il ricorso per cassazione.
  • La garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non gode di copertura costituzionale generale; pertanto, la sua esclusione in specifici segmenti del procedimento non integra automaticamente una violazione costituzionale.
  • Quando il giudice di merito respinge la questione di legittimità costituzionale in termini coerenti con un orientamento già consolidato, la motivazione può ritenersi sufficiente se richiama il criterio oggettivo e la ratio legislativa che giustifica la disciplina impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
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