Cassazione Penale, Ordinanza n. 17091/2026 del 12/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando il difetto di legittimazione del difensore che lo aveva proposto, non iscritto nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha impugnato il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di autorizzazione a un colloquio visivo con il fratello detenuto in regime speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen. Il ricorso è stato tuttavia esaminato dalla Corte solo ai fini della verifica della legittimazione del difensore che lo aveva proposto: la Corte ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto da un avvocato non iscritto nell'albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, con conseguente inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 613 c.p.p. La difesa aveva altresì richiamato la conversione del reclamo in ricorso per cassazione disposta dal giudice di merito, ma la Corte ha ritenuto che tale riqualificazione non potesse sanare il difetto originario di legittimazione del ricorrente.
Norme richiamate
art. 41-bis L. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato come regime detentivo speciale nel quale era ristretto il fratello del detenuto per il quale si chiedeva il colloquio visivo.
a pena di inammissibilità
la proposizione del ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale; il difetto di tale requisito comporta inammissibilità.
il principio di conversione o qualificazione giuridica dell'impugnazione non consente sanatorie postume dell'originaria inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione è inammissibile, trattandosi di requisito richiesto a pena di inammissibilità.
- La riqualificazione dell'impugnazione da parte del giudice di merito non sana il difetto originario di legittimazione del soggetto che ha proposto il ricorso, quando il vizio comporti inammissibilità non emendabile successivamente.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei giudizi di legittimità, il controllo preliminare sulla legittimazione del difensore precede ogni valutazione sul merito del provvedimento impugnato.
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