Cassazione Civile, Ordinanza n. 06869/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il debitore aveva ottenuto in primo grado l’omologa del piano del consumatore. Su reclamo della banca, il tribunale revocava l’omologa e dichiarava inammissibile la proposta, ritenendo che il debitore avesse tenuto una condotta connotata da colpa grave e malafede: nel questionario sul merito creditizio relativo all’ultimo finanziamento del 2018 avrebbe indicato solo due finanziamenti, omettendo di rappresentare correttamente i rapporti in essere, così impedendo una trasparente valutazione della sostenibilità dell’operazione e inducendo in errore i finanziatori. Il debitore ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012 e 124-bis T.U.B., sostenendo che la banca non poteva ritenersi esonerata dagli obblighi di corretta valutazione del merito creditizio, perché avrebbe dovuto comunque consultare banche dati pertinenti e non limitarsi alle informazioni rese dal cliente; secondo il ricorrente, la presenza di rapporti già in essere con la stessa banca avrebbe imposto ulteriori approfondimenti istruttori e la decisione impugnata avrebbe errato nel ritenere sufficiente il solo questionario.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione proposta dalla banca, affermando che il decreto di reclamo contro l’omologa del piano del consumatore è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché decisorio e definitivo. Tuttavia ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso: la censura, infatti, mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura dei fatti e a contestare l’accertamento di merito sulla condotta decettiva del debitore e sulla conseguente impossibilità per la banca di svolgere un controllo appropriato; inoltre la questione relativa alla necessità di consultare le banche dati, non trattata nel provvedimento impugnato, risultava nuova e non autosufficientemente dedotta. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
È richiamato come norma che disciplina il piano del consumatore e il regime delle contestazioni in sede di omologa; nel caso concreto la Corte ne ricava il contesto della decisione, ma l’inammissibilità del ricorso discende dal difetto di specificità e dalla natura di merito delle censure.
art. 12, comma 3-ter, l. 3/2012
« il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore»
La Corte lo richiama per evidenziare il quadro normativo sulla legittimazione del creditore a proporre reclamo; nel caso concreto, però, la decisione si fonda sull’accertamento di fatto della condotta del debitore e non su una diversa lettura della norma.
È richiamato come disposizione che impone la valutazione del merito creditizio da parte del finanziatore; la censura del ricorrente sosteneva che tale obbligo richiedesse anche l’accesso a banche dati, ma la Corte non entra nel merito perché la doglianza è inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma sul motivo di ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge, ma la doglianza viene qualificata sostanzialmente come richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 111, comma 7, Cost.
È la base della ricorribilità per cassazione del decreto decisorio e definitivo che definisce il reclamo sull’omologa del piano del consumatore.
È richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento camerale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali del raddoppio del contributo unificato in caso di esito sfavorevole del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, non è ammissibile una censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La doglianza che presupponga accertamenti in fatto non affrontati nella decisione impugnata è inammissibile se la parte non dimostra in modo autosufficiente di averla già dedotta nei gradi di merito, indicando specificamente l’atto processuale in cui ciò è avvenuto.
- Il decreto che definisce il reclamo avverso l’omologa del piano del consumatore ha natura decisoria e definitiva ed è, quindi, ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.
- La valutazione del merito creditizio e la verifica della condotta del debitore nella richiesta di finanziamento costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, non sindacabili in cassazione se la censura si risolve in una diversa ricostruzione del materiale istruttorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06714/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06715/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06716/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06732/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06734/2025 del 14/03/2025
- ordinanza_civile · 14 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06736/2025 del 14/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →