Sentenza n. 12923/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di esclusione dalla procedura di assunzione di 97 operatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per non idoneità fisica, nonché la clausola del bando che imponeva l'applicazione dei requisiti di idoneità previsti per i ruoli operativi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, proveniente dalla graduatoria della procedura speciale di reclutamento del personale volontario dei vigili del fuoco, era stato sottoposto agli accertamenti medici previsti per la procedura di assunzione di 97 operatori. La commissione medica lo aveva giudicato non idoneo per alterazione dei parametri di composizione corporea, con massa grassa pari al 26,5%, e per un deficit uditivo bilaterale, applicando l'art. 1, comma 1, lettere b) e f), del d.m. Interno n. 166/2019, relativo ai requisiti dei ruoli operativi. Il candidato deduceva, in primo luogo, l'inaffidabilità degli accertamenti ministeriali, in ragione degli esiti diversi ottenuti presso strutture sanitarie pubbliche; in secondo luogo, l'illegittimità della clausola del bando che assoggettava gli aspiranti operatori ai requisiti dell'art. 1 del d.m. n. 166/2019 anziché a quelli specificamente previsti dall'art. 2 per il ruolo degli operatori, deducendo violazione dei principi di non discriminazione, uguaglianza, imparzialità e proporzionalità; in terzo luogo, la violazione del buon andamento, per contrasto con precedenti valutazioni di idoneità del ricorrente quale vigile volontario. Il Ministero eccepiva l'irricevibilità della contestazione del bando, sostenendo che le clausole fossero immediatamente escludenti, e difendeva la scelta dei requisiti richiamando l'eventuale impiego degli operatori in scenari emergenziali e l'esigenza di uniformità di trattamento rispetto agli altri candidati della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di irricevibilità, ritenendo che la clausola del bando non impedisse la partecipazione alla procedura e che, pertanto, non dovesse essere impugnata entro sessanta giorni dalla pubblicazione, ma potesse essere contestata con l'atto applicativo di esclusione. Nel merito ha accolto il secondo motivo, ritenendo illegittima l'estensione ai candidati al ruolo degli operatori dei requisiti fisici e uditivi previsti dall'art. 1 del d.m. n. 166/2019 per i ruoli operativi. Le mansioni degli operatori, disciplinate dall'art. 70 del d.lgs. n. 217/2005, consistono prevalentemente in funzioni basiche, di supporto operativo e tecnico-professionale, con impiego nelle operazioni di soccorso soltanto sporadico ed eventuale. La verifica dei requisiti psicofisici deve essere proporzionata alle mansioni del profilo professionale oggetto della selezione; l'art. 2 del d.m. n. 166/2019 prevede già una disciplina speciale per gli operatori, non comprendente i parametri più rigorosi relativi alla composizione corporea e alla capacità uditiva previsti per i ruoli operativi. L'esigenza di uniformità rispetto ai candidati esclusi nella precedente procedura di stabilizzazione non giustifica la disparità di disciplina, poiché operatori e personale dei ruoli operativi si trovano in situazioni professionali differenti. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di esclusione e il bando, limitatamente alla parte in cui imponeva l'applicazione dell'art. 1 anziché dell'art. 2 del d.m. n. 166/2019. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 1.500 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
funzioni di “supporto” tecnico-manuale agli altri ruoli
La disposizione identifica il profilo funzionale degli operatori come prevalentemente ausiliario e di supporto, senza equipararlo ai ruoli operativi quanto a mansioni e requisiti psicofisici.
art. 68 d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217
impiegato solo in via del tutto sporadica ed eventuale nelle operazioni di soccorso nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza
L'impiego eventuale degli operatori in attività di soccorso non è sufficiente a giustificare l'applicazione dei requisiti fisici più rigorosi previsti per il personale operativo.
art. 1 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
La disposizione contiene i requisiti psicofisici più stringenti applicabili ai ruoli operativi; la sua applicazione agli operatori è stata ritenuta illegittima.
art. 2 d.m. Interno 4 novembre 2019, n. 166
La disposizione prevede la disciplina speciale dei requisiti di idoneità per l'accesso al ruolo degli operatori, coerente con le relative mansioni e non comprensiva degli stringenti parametri di composizione corporea e capacità uditiva previsti per i ruoli operativi.
art. 52 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
È richiamato quale fondamento del principio secondo cui i requisiti professionali e psicofisici devono essere correlati allo specifico profilo e alle mansioni cui il dipendente sarà adibito.
art. 12, comma 2, d.l. 13 giugno 2023, n. 69
La disposizione autorizza l'assunzione straordinaria degli operatori mediante ricorso alla graduatoria del personale volontario, ma non deroga alla disciplina dei requisiti prevista dall'art. 2 del d.m. n. 166/2019.
artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.
Sono stati applicati per l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nella graduatoria.
È stato invocato dal ricorrente per il risarcimento in forma specifica e, in subordine, per il risarcimento del danno, ma il giudice ha definito la controversia mediante annullamento senza pronunciarsi autonomamente sulla domanda risarcitoria.
direttiva 2000/78/CE
È richiamata quale fonte del principio secondo cui i requisiti psicofisici richiesti per l'accesso al pubblico impiego devono essere giustificati dalle mansioni effettivamente svolte e non possono introdurre restrizioni sproporzionate.
artt. 21 e 23 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono stati invocati dal ricorrente a sostegno delle censure di non discriminazione; la decisione valorizza soprattutto il criterio di proporzionalità dei requisiti rispetto alle mansioni.
artt. 3 e 97 Cost.
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nei concorsi pubblici i requisiti psicofisici devono essere correlati allo specifico profilo professionale e alle mansioni concretamente assegnate al personale reclutato; non è legittimo applicare requisiti propri di un ruolo operativo a un ruolo prevalentemente ausiliario o amministrativo in assenza di una giustificazione proporzionata.
- La mera possibilità di impiegare sporadicamente personale non operativo in situazioni emergenziali non consente, di per sé, di assoggettarlo ai più rigorosi requisiti psicofisici previsti per il personale destinato ordinariamente alle attività operative di soccorso.
- Quando una fonte regolamentare prevede una disciplina speciale dei requisiti di idoneità per uno specifico ruolo, il bando non può sostituirla con la disciplina più restrittiva prevista per un ruolo diverso, salvo una specifica base normativa e una giustificazione coerente con le mansioni.
- La clausola di un bando che disciplina i requisiti di idoneità, ma non impedisce in sé la partecipazione alla procedura, non è immediatamente lesiva; la sua impugnazione può essere proposta insieme all'atto applicativo che determina l'esclusione.
- L'esigenza di uniformità di trattamento tra candidati non giustifica l'applicazione di requisiti identici a soggetti che concorrono per profili professionali diversi: la parità di trattamento presuppone l'identità delle situazioni poste a confronto.
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