Cassazione Penale, Sentenza n. 40506/2023 del 05/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del 13/06/2013 (applicazione della pena concordata: 8 mesi di reclusione e €400 di multa per i reati connessi all'edilizia) deducendo: 1) omissione della notifica dell'avviso di deposito dell'estratto di sentenza (conseguente nullità della sentenza); 2) prescrizione dei reati. Tali motivi erano stati già proposti in appello e poi in cassazione.
La decisione
La Corte ha qualificato l'originario appello come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: la notifica dell'estratto di sentenza è stata effettuata il 31/08/2022 e il ricorso è stato depositato il 20/12/2022, oltre il termine utile; il 'ritiro' materiale dell'appello non ha efficacia se non è effettuata la formale rinuncia secondo le norme; l'impugnazione è stata proposta unicamente per far valere una prescrizione sopravvenuta prima della presentazione del ricorso e non conteneva doglianze specifiche sulla decisione impugnata, violando il principio di specificità dei motivi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
Norme sul consenso alla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione della pena concordata.
art. 1, comma 50, legge n. 103/2017
Ha successivamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze di applicazione della pena concordata, ma non è applicabile ratione temporis alla sentenza del 2013.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Indica i casi tassativi in cui è consentita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento dopo la modifica normativa; rilevante per distinguere la disciplina applicabile alle decisioni anteriori alla legge 103/2017.
Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che per le sentenze anteriori alla legge 103/2017 tutti i motivi di cui all'art. 606 erano teoricamente esperibili.
art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (versione anteriore alle modifiche del 2014)
Imponeva la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza; la sua omissione non determina nullità della sentenza ma sospende l'inizio del termine per impugnare a favore del contumace.
art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
Stabilisce i termini per proporre impugnazioni; la mancata notifica dell'estratto sterilizza l'inizio del termine previsto a favore del contumace.
Disciplina la rinuncia alle impugnazioni: la semplice 'ritirata' materiale dell'atto in cancelleria non sostituisce la formale rinuncia nei modi previsti dalla norma.
art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.
Impone al giudice dell'impugnazione di qualificare correttamente l'atto depositato e di vagliarne l'ammissibilità; da qui la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione.
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Principio di specificità dei motivi di impugnazione: un ricorso che si limita a dedurre fatti sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza) senza doglianze specifiche sulla decisione è inammissibile.
Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera)
Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui non è ammissibile un ricorso che manca di specifiche doglianze sulla decisione impugnata e si limita a dedurre fatti sopravvenuti.
Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, in considerazione della possibile colpa del ricorrente.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese qualora la colpa del ricorrente non sia esclusa.
Riferimenti ai reati/discipline sostanziali per i quali era stata patteggiata la pena; la sentenza di merito aveva applicato la pena concordata per tali fattispecie.
Massime di principio
- Per sentenze di patteggiamento pronunciate prima della legge n. 103/2017 è ancora possibile il ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; per quelle successive la possibilità è più limitata.
- L'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito dell'estratto di sentenza non determina la nullità della sentenza ma sospende l'inizio del termine per impugnare a favore del contumace: i termini decorrono dalla notifica effettiva.
- Un atto di impugnazione materialmente depositato non può essere semplicemente 'ritirato' senza la formale rinuncia prevista dall'ordinamento; il giudice deve qualificare l'atto e verificarne l'ammissibilità.
- Non è ammesso proporre ricorso limitandosi a far valere la prescrizione sopravvenuta senza dedurre specifiche doglianze sulla decisione impugnata: ciò viola il principio di specificità dei motivi e rende il ricorso inammissibile.
- La tardività e l'inammissibilità del ricorso possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
- È fondamentale che il difensore segua correttamente i termini e le forme di impugnazione (mandato, deposito, eventuale rinuncia) per evitare che atti processuali erronei producano conseguenze pregiudizievoli.
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