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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40506/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del 13/06/2013 (applicazione della pena concordata: 8 mesi di reclusione e €400 di multa per i reati connessi all'edilizia) deducendo: 1) omissione della notifica dell'avviso di deposito dell'estratto di sentenza (conseguente nullità della sentenza); 2) prescrizione dei reati. Tali motivi erano stati già proposti in appello e poi in cassazione.

La decisione

La Corte ha qualificato l'originario appello come ricorso per cassazione e lo ha dichiarato inammissibile. Motivazioni principali: la notifica dell'estratto di sentenza è stata effettuata il 31/08/2022 e il ricorso è stato depositato il 20/12/2022, oltre il termine utile; il 'ritiro' materiale dell'appello non ha efficacia se non è effettuata la formale rinuncia secondo le norme; l'impugnazione è stata proposta unicamente per far valere una prescrizione sopravvenuta prima della presentazione del ricorso e non conteneva doglianze specifiche sulla decisione impugnata, violando il principio di specificità dei motivi. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile. Conseguenze: condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Norme sul consenso alla pena (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata pronunciata in applicazione della pena concordata.

  • art. 1, comma 50, legge n. 103/2017

    Ha successivamente limitato la possibilità di impugnare le sentenze di applicazione della pena concordata, ma non è applicabile ratione temporis alla sentenza del 2013.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Indica i casi tassativi in cui è consentita l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento dopo la modifica normativa; rilevante per distinguere la disciplina applicabile alle decisioni anteriori alla legge 103/2017.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte osserva che per le sentenze anteriori alla legge 103/2017 tutti i motivi di cui all'art. 606 erano teoricamente esperibili.

  • art. 548, comma 3, cod. proc. pen. (versione anteriore alle modifiche del 2014)

    Imponeva la notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito con l'estratto di sentenza; la sua omissione non determina nullità della sentenza ma sospende l'inizio del termine per impugnare a favore del contumace.

  • art. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.

    Stabilisce i termini per proporre impugnazioni; la mancata notifica dell'estratto sterilizza l'inizio del termine previsto a favore del contumace.

  • art. 589 cod. proc. pen.

    Disciplina la rinuncia alle impugnazioni: la semplice 'ritirata' materiale dell'atto in cancelleria non sostituisce la formale rinuncia nei modi previsti dalla norma.

  • art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen.

    Impone al giudice dell'impugnazione di qualificare correttamente l'atto depositato e di vagliarne l'ammissibilità; da qui la qualificazione dell'appello come ricorso per cassazione.

  • art. 581, lett. c) cod. proc. pen.

    Principio di specificità dei motivi di impugnazione: un ricorso che si limita a dedurre fatti sopravvenuti (es. prescrizione maturata dopo la sentenza) senza doglianze specifiche sulla decisione è inammissibile.

  • Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera)

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui non è ammissibile un ricorso che manca di specifiche doglianze sulla decisione impugnata e si limita a dedurre fatti sopravvenuti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile, in considerazione della possibile colpa del ricorrente.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata per il principio che l'inammissibilità del ricorso può comportare l'onere delle spese qualora la colpa del ricorrente non sia esclusa.

  • norme sostanziali citate (art. 81, cpv.; art. 349 cod. pen.; artt. 44 lett. b), 71, 72 e 95 d.P.R. n. 380/2001)

    Riferimenti ai reati/discipline sostanziali per i quali era stata patteggiata la pena; la sentenza di merito aveva applicato la pena concordata per tali fattispecie.

Massime di principio

  • Per sentenze di patteggiamento pronunciate prima della legge n. 103/2017 è ancora possibile il ricorso per cassazione per i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; per quelle successive la possibilità è più limitata.
  • L'omessa notifica all'imputato contumace dell'avviso di deposito dell'estratto di sentenza non determina la nullità della sentenza ma sospende l'inizio del termine per impugnare a favore del contumace: i termini decorrono dalla notifica effettiva.
  • Un atto di impugnazione materialmente depositato non può essere semplicemente 'ritirato' senza la formale rinuncia prevista dall'ordinamento; il giudice deve qualificare l'atto e verificarne l'ammissibilità.
  • Non è ammesso proporre ricorso limitandosi a far valere la prescrizione sopravvenuta senza dedurre specifiche doglianze sulla decisione impugnata: ciò viola il principio di specificità dei motivi e rende il ricorso inammissibile.
  • La tardività e l'inammissibilità del ricorso possono comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle Ammende quando l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente.
  • È fondamentale che il difensore segua correttamente i termini e le forme di impugnazione (mandato, deposito, eventuale rinuncia) per evitare che atti processuali erronei producano conseguenze pregiudizievoli.

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