Cassazione Penale, Ordinanza n. 19213/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato, con parziale riforma della decisione di primo grado, la responsabilità di due imputati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in forma di lieve entità, rideterminando la pena in mesi 8 di reclusione ed euro 800 di multa. I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In particolare, contestavano il diniego del beneficio nonostante la qualificazione del fatto come lieve entità, sostenendo che la loro ammissione di colpevolezza e altri elementi favorevoli avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo riproducesse doglianze già esaminate e motivate in modo non illogico dai giudici di merito, i quali avevano valorizzato, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, le modalità della condotta, la presenza di una sia pur embrionale organizzazione dell'attività di spaccio, l'ammissione di colpevolezza intervenuta solo dopo la scoperta dei fatti e la capacità a delinquere desunta da una precedente condanna per analogo reato. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del vincolo della continuazione contestato nella sentenza di merito
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
73, comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
la fattispecie è stata qualificata come detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità
norma invocata per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negato nei meriti
criteri di commisurazione della pena e di valutazione degli elementi rilevanti ai fini delle attenuanti generiche
art. 3 Cost.
richiamato in relazione al principio di ragionevolezza della pena
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato con riferimento alla finalità rieducativa della pena
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è incompatibile con il diniego delle circostanze attenuanti generiche, potendo i due apprezzamenti coesistere perché incidono su piani diversi della valutazione giudiziale.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché sia ritenuto prevalente e logicamente sufficiente a sorreggere la decisione.
- Il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche deve tener conto della globalità degli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda, con funzione di adeguamento della pena al concreto disvalore del fatto e alla personalità dell'autore.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando non sia manifestamente illogica o carente e risulti che il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive in modo congruo.
- L'ammissione di responsabilità successiva alla scoperta del fatto può avere un rilievo limitato o recessivo nella valutazione delle attenuanti generiche, specie se interviene quando l'imputato è già stato colto nella commissione del reato.
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