Cassazione Penale, Sentenza n. 29644/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: 1) violazione di legge per illegittimità della pena in relazione all'art. 582 c.p., deducendo che, a seguito del d.lgs. n.150/2022 (art.2), il reato di lesioni (20-40 giorni) è divenuto procedibile a querela e dunque la prosecuzione dell'azione penale e l'irrogazione di pena detentiva sono incompatibili; 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato esame, ai fini delle attenuanti generiche, dello stato di emarginazione sociale dell'imputato; 3) carenza di motivazione in ordine all'omessa sostituzione d'ufficio della pena detentiva con una sanzione sostitutiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto non manifestamente infondato il primo motivo, applicando la novella normativa favorevole (d.lgs. n.150/2022) anche ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore. Avendo verificato l'assenza della querela nel fascicolo e l'assenza di presentazione della querela entro il termine previsto, ha dichiarato che l'azione penale non può proseguire per difetto della condizione di procedibilità. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di querela.
Norme richiamate
Il reato di lesioni, nella sua fattispecie con prognosi tra 20 e 40 giorni, è stato qualificato dalla successiva modifica normativa come procedibile a querela, incidendo sulla procedibilità e sulla competenza e limitando l'applicabilità di pene detentive se manca la querela.
d.lgs. n. 150 del 10/10/2022, art. 2
Ha modificato il regime di procedibilità dell'art. 582 c.p., rendendolo procedibile a querela; la Corte ha ritenuto che la disposizione favorevole si applica anche ai fatti commessi prima della entrata in vigore.
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
Norma richiamata rispetto al termine entro il quale poteva essere eventualmente presentata la querela conseguente al mutamento del regime di procedibilità; la Corte ha verificato che nessuna querela era stata presentata entro il termine previsto.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)
Dispositivo processuale invocato come parametro per i motivi di impugnazione in cassazione (violazione di legge), e richiamato dall'imputato per censurare la decisione della Corte territoriale.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il ricorrente lamentava il mancato esame, da parte della Corte territoriale, dello stato di emarginazione sociale ai fini della concessione delle attenuanti.
art. 2, comma 4 cod. pen. (criterio di relazione tra norme)
Principio normativo utilizzato dalla Corte per governare il rapporto tra la norma nuova e la preesistente in materia di procedibilità: la disposizione favorevole trova applicazione anche ai fatti anteriori.
Giurisprudenza di legittimità (ex Sez. 2 n. 40399/2008 e Sez. U. n. 40150/2018 richiamate)
Precedenti giurisprudenziali sono stati evocati per sostenere che i mutamenti favorevoli del regime di procedibilità si applicano retroattivamente ai fatti anteriori alla novella; sono richiamati orientamenti consolidati sui rapporti tra leggi che modificano la procedibilità.
Massime di principio
- Se una novella legislativa rende il regime di procedibilità di un reato più favorevole (es. da d'ufficio a a querela), tale disposizione può applicarsi anche ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore, con effetto di estinguere o impedire la prosecuzione dell'azione penale in assenza della querela.
- Per i reati resi procedibili a querela, l'assenza della querela nel fascicolo e la mancata presentazione entro i termini previsti impediscono la prosecuzione del processo e comportano annullamento della condanna per difetto di condizione di procedibilità.
- Il giudice deve sempre verificare la sussistenza delle condizioni di procedibilità emergenti da novità legislative anche se i fatti sono anteriori, applicando i principi di favore e i criteri di collegamento previsti dal diritto penale.
- La mancanza di motivazione su profili decisivi (es. omessa valutazione delle circostanze attenuanti o della sostituzione d'ufficio della pena detentiva) costituisce censura ammissibile, ma può diventare irrilevante se sussiste un vizio processuale di ordine pubblico che impedisce la prosecuzione dell'azione (come la mancanza della querela).
- Le procure e i giudici di merito devono verificare e attestare la presenza o l'assenza della querela quando la procedibilità del reato è condizionata, e la sua mancanza deve essere dichiarata d'ufficio se rilevabile.
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