Cassazione Penale, Sentenza n. 32291/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata (art. 54 Ord. pen.) per i semestri di detenzione maturati dal 20/10/2007 al 20/04/2013. Il rigetto era fondato sulla valutazione che il detenuto mantenesse persistenti legami con il clan camorristico "Gionta" e sulla sua partecipazione all'omicidio di Ettore Merlino (informative D.D.A. Napoli e Commissariato di P.S. Torre del Greco). Il ricorrente, tramite difensore, ha denunciato la mancanza e l'illogicità della motivazione e la presunta errata applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen., sostenendo che tale disposizione non si rapporta all'istituto della liberazione anticipata
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività: l'ordinanza era stata notificata il 21/04/2021 e il ricorso depositato il 07/05/2021, oltre il termine di 15 giorni (scaduto il 06/05/2021) previsto per i provvedimenti emessi in camera di consiglio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
I giudici di merito hanno ritenuto che la persistenza di legami con la criminalità organizzata costituisca ostacolo alla liberazione anticipata, applicando la disciplina di controllo prevista per i detenuti collegati ad organizzazioni criminali
Norma che disciplina la liberazione anticipata; il ricorrente sosteneva che l'art. 4-bis non fosse applicabile a tale istituto, ma la questione non è stata esaminata nel merito a causa dell'inammissibilità per tardività
Prevede il termine di 15 giorni per impugnare i provvedimenti emessi in camera di consiglio; la Corte ha richiamato tale termine per dichiarare il ricorso tardivo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ground invocato dal ricorrente (mancanza e illogicità della motivazione) per dedurre violazioni nella motivazione dell'ordinanza impugnata
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnativa inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione
Massime di principio
- Per i provvedimenti emessi in camera di consiglio (es. ordinanze del Tribunale di sorveglianza) il termine per proporre ricorso è perentorio e decorre dalla notifica; il mancato rispetto del termine determina l'inammissibilità senza esame del merito
- Nelle opposizioni alla negazione della liberazione anticipata, la valutazione dei legami con la criminalità organizzata (anche sulla base di informative di DDA o forze di polizia) può essere decisiva: la semplice assenza di sanzioni disciplinari non esclude che permangano ostacoli alla concessione
- Se si intende contestare la valutazione di "mancata rieducazione" per legami criminali, è necessario porre nel ricorso elementi concreti e tempestivi che disattendano o mitigino le informazioni investigative (es. prove di dissociazione, collaborazioni, percorsi rieducativi certificati)
- Le doglianze formali sulla motivazione (art. 606 c.p.p.) possono essere efficaci solo se il ricorso è ammissibile; la cura dei termini processuali è quindi essenziale prima di sollevare questioni di merito
- In caso di impugnativa inammissibile il ricorrente può essere condannato a spese e a una somma alla Cassa delle ammende: è pertanto raccomandabile verificare con attenzione termini e modalità di impugnazione e, se necessario, chiedere al difensore ogni chiarimento sulla tempestività
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