Cassazione Civile, Ordinanza n. 10648/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un correntista ha agito contro una banca chiedendo accertarsi la nullità e/o inefficacia di due ordini di vendita di prodotti finanziari transitati sul proprio conto, impartiti dalla coniuge in base a plurime procure che egli assumeva non autentiche o comunque invalide, con conseguente domanda di restituzione della somma di euro 55.000 indebitamente prelevata e risarcimento del maggior danno. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello è stato confermato il rigetto della domanda principale e, in accoglimento dell'appello incidentale della terza chiamata, il soccombente è stato condannato anche alle spese del doppio grado nei confronti di quest'ultima. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 215 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non disconosciuta una sottoscrizione apposta sulla procura del 7/10/2008, mentre la volontà di non riconoscerla sarebbe emersa dall'atto di citazione e dalle comunicazioni alla banca; 2) violazione degli artt. 244, 191 e 356 c.p.c. per mancata ammissione dei mezzi istruttori e della consulenza calligrafica, assumendo che l'autenticità della firma fosse stata contestata, che la revoca delle procure non implicasse ratifica e che la banca non potesse invocare un affidamento incolpevole in presenza di una firma apocrifa non controllata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la doglianza presupponeva una questione di falsità materiale della procura non trattata nei gradi di merito nei termini prospettati in cassazione e comunque perché, ove si contesti la verità materiale di un documento la cui sottoscrizione non sia stata disconosciuta, sarebbe necessaria la querela di falso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, sia nella parte in cui mirava a rivalutare la mancata ammissione della perizia calligrafica, sia nella parte in cui contestava l'accertamento di fatto della corte d'appello circa il ragionevole affidamento della banca sull'esistenza e validità del potere rappresentativo della coniuge, basato su pregresse operazioni eseguite in forza di altre procure mai tempestivamente contestate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La mancata contestazione della sottoscrizione rileva ai fini del riconoscimento del documento; la questione della falsità materiale non può essere introdotta per la prima volta in cassazione come semplice vizio di violazione di legge.
Il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito; è ammissibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo o delle ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
Se si deduce la falsità materiale di un documento avente efficacia probatoria perché non disconosciuto, occorre proporre querela di falso per vincerne la genuinità.
La censura sulla mancata ammissione di mezzi istruttori non può trasformarsi in richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.
La doglianza relativa alla consulenza tecnica è inammissibile se mira soltanto a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
La richiesta di rinnovazione o ammissione di attività istruttoria non può essere usata per sollecitare una revisione del merito.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Chi intende contestare in cassazione la verità materiale di una procura o di un documento non disconosciuto deve avere già dedotto la questione nei giudizi di merito e indicare specificamente dove ciò sia avvenuto; altrimenti la censura è inammissibile per novità e difetto di autosufficienza.
- La falsità materiale di un documento munito di efficacia probatoria non può essere fatta valere con una mera contestazione difensiva o con la richiesta di prove tecniche: occorre la querela di falso.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie sotto il pretesto della violazione di legge o del vizio motivazionale, salvo i ristretti limiti dell'art. 360, n. 5 c.p.c.
- L'affidamento del terzo sulla validità del potere rappresentativo può essere apprezzato come accertamento di fatto e, se sorretto da elementi concreti del comportamento pregresso delle parti, non è censurabile in cassazione con una diversa lettura del materiale probatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10589/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10594/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10596/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10597/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10598/2023 del 20/04/2023
- ordinanza_civile · 20 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10599/2023 del 20/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →