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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13250/2026 del 07/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento della TARSU per l’anno d’imposta 2009, dell’importo di euro 643,00. Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla commissione tributaria regionale. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere invocando l’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che il debito era stato automaticamente annullato perché di importo residuo inferiore a 1.000 euro e ricadente nel periodo normativamente previsto; ha censurato la decisione di merito perché aveva ritenuto necessaria la prova di un formale sgravio; (2) ha dedotto violazione dell’art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese dell’appello nonostante la pretesa fondatezza della cessazione della materia del contendere; (3) ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la CTR aveva condannato l’appellato anche alle spese del primo grado, compensate in prime cure, senza appello incidentale del Comune; (4) ha dedotto violazione dell’art. 54 d.lgs. n. 546/1992 e l’inammissibilità per tardività di un eventuale appello incidentale dell’ente, costituitosi in secondo grado oltre il termine di cui all’art. 23 d.lgs. n. 546/1992.

La decisione

Il controricorso del Comune è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c. Il primo motivo del ricorso è stato accolto: la Corte ha affermato che lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro opera automaticamente ex lege, in presenza dei presupposti, e determina nei giudizi pendenti l’estinzione per cessazione della materia del contendere senza necessità di un formale provvedimento di sgravio. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ponendo le spese dell’intero giudizio a carico di chi le ha anticipate. È stato inoltre escluso l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    termine di 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso

    Il controricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c.

    termine stabilito per il deposito del ricorso

    Serve a individuare il termine finale da cui decorre quello per il controricorso.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. in L. n. 136 del 2018

    I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre ... sono automaticamente annullati

    Lo stralcio opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, per i debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere senza necessità di sgravio formale.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese resta assorbita dall’accoglimento del motivo principale e dalla declaratoria di cessazione della materia del contendere.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura sulla condanna alle spese del primo grado è assorbita.

  • art. 54 d.lgs. n. 546/1992

    La censura sulla tardività di un eventuale appello incidentale è assorbita.

  • art. 23 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato ai fini della tempestività della costituzione dell’ente nel giudizio di secondo grado.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non si applica quando la pronuncia è di estinzione per cessazione della materia del contendere, perché la fattispecie non coincide con rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Lo stralcio dei debiti tributari di importo residuo non superiore a 1.000 euro, ricadenti nel perimetro temporale previsto dalla legge, opera automaticamente al ricorrere dei presupposti normativi e non richiede un provvedimento formale di sgravio per produrre effetti nel processo.
  • Quando il debito oggetto di giudizio rientra nello stralcio automatico, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere, con cassazione della decisione impugnata e decisione immediata nel merito processuale senza rinvio.
  • In presenza di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, le questioni sulle spese dei gradi precedenti possono restare assorbite o essere regolate in base alla regola della soccombenza virtuale/anticipazione, secondo quanto emerge dalla decisione adottata.
  • La sanzione del contributo unificato aggiuntivo non si applica quando l’esito del giudizio non è un rigetto o una declaratoria di inammissibilità, ma un’estinzione per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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