Cassazione Civile, Ordinanza n. 22860/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria chiedeva alla società il pagamento dell'imposta di registro, per euro 154.588,75, in applicazione degli artt. 37 e 41 del d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma poi sospeso. La società aveva impugnato l'atto e sia il giudice di primo grado sia la CTR avevano accolto la sua tesi. In cassazione l'Agenzia deduceva: primo, violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. n. 131/1986 e dell'art. 8, lett. b), e nota II della Tariffa Parte Prima, sostenendo che il decreto ingiuntivo fosse tassabile per il solo fatto di essere provvisoriamente esecutivo, a prescindere dalle successive vicende processuali; secondo, nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione del passaggio in giudicato della decisione del Tribunale, cui la CTR aveva fatto riferimento in modo generico. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha inoltre prodotto documentazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano che revocava definitivamente il decreto ingiuntivo, invocando il venir meno del presupposto impositivo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto decisivo, per la ragione più liquida, il sopravvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano che aveva revocato definitivamente il decreto ingiuntivo oggetto di registrazione. Tale documento è stato considerato producibile in cassazione come atto sopravvenuto ex art. 372 c.p.c. Poiché la revoca definitiva del decreto ha eliminato il presupposto dell'imposta di registro, la pretesa fiscale non poteva essere mantenuta. La Corte ha richiamato un precedente conforme secondo cui l'art. 37 d.P.R. n. 131/1986 assoggetta a tassazione l'atto giudiziario anche se impugnato o ancora impugnabile, ma non consente che l'imposta resti dovuta quando l'atto venga definitivamente riformato o annullato. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico della ricorrente. È stata inoltre esclusa la pronuncia sul raddoppio del contributo unificato per le amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per motivazione apparente
consente la produzione in cassazione di documenti sopravvenuti, come l'attestazione del passaggio in giudicato
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l'atto dell'autorità giudiziaria è soggetto a registrazione anche se impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso; non resta dovuta l'imposta se l'atto viene definitivamente riformato o revocato
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente violata in tema di registrazione dell'atto giudiziario
art. 41 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata nel presupposto della liquidazione dell'imposta di registro
art. 8, lett. b), Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la tassabilità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
nota II, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
norma richiamata dalla ricorrente nel medesimo senso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato alle amministrazioni dello Stato, esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato
"salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione"
il tributo è dovuto in via provvisoria quando il titolo è ancora impugnabile, ma viene meno se interviene la definitiva riforma o revoca del titolo giudiziario
principio della ragione più liquida
consente di esaminare prioritariamente la questione decisiva e assorbente senza affrontare le altre
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, la tassazione può operare anche quando il titolo è ancora impugnato o impugnabile, ma la pretesa tributaria viene meno se il titolo è definitivamente revocato, annullato o riformato, perché viene meno il presupposto impositivo.
- La produzione in cassazione di documenti sopravvenuti è ammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando tali documenti attestino fatti successivi idonei a incidere sul decidere, come il passaggio in giudicato della sentenza che elimina il titolo posto a base dell'imposizione.
- Quando una questione sopravvenuta è decisiva e assorbente, la Corte può applicare il principio della ragione più liquida e definire la controversia su tale profilo senza esaminare prioritariamente gli ulteriori motivi di ricorso.
- Non può gravare stabilmente un'imposta fondata su un presupposto giuridico che sia poi definitivamente caduto, poiché una diversa soluzione determinerebbe un pagamento destinato a essere immediatamente restituito e si porrebbe in tensione con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza.
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