Cassazione Penale, Sentenza n. 36396/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto la concessione della misura della semilibertà. Con decreto del 23/02/2022 il Tribunale di sorveglianza di Trento ha dichiarato la domanda inammissibile ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ritenendo che il beneficiario fosse precluso dalla normativa di cui all'art. 58-quater dell'Ordinamento penitenziario in quanto, in data 25/05/2021, era stata disposta la revoca della misura degli arresti (c.d. "arresti esecutivi") nei suoi confronti e non erano trascorsi tre anni dalla revoca. I difensori hanno impugnato sostenendo che la revoca riguardava gli "arresti esecutivi" e non una misura alternativa alla detenzione domiciliare; hanno denunciato violazione di legge e difetto di motivazione per l'erronea equiparazione tra arresti cautelari (art. 656 c.p.p.) e misura alternativa disciplinata da art. 58-quater Ord. Pen.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui il regime detentivo instaurato ai sensi dell'art. 656, comma 1, c.p.p. (regime per il detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna) è equiparabile alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. Pen.; pertanto la successiva revoca degli arresti domiciliari, se intervenuta prima che il Tribunale di sorveglianza si pronunci sull'applicazione di una misura alternativa, attiva il divieto di concessione di tali benefici stabilito dall'art. 58-quater, comma secondo, Ord. Pen. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma processuale usata per dichiarare inammissibile la domanda di concessione di beneficio (atto impugnabile). La Corte ha fatto leva su tale disposizione per la forma dell'impugnazione.
art. 58-quater Ordinamento Penitenziario (legge 26/07/1975, n. 354)
Stabilisce il divieto di concessione di benefici penitenziari in presenza di precedente revoca di misura alternativa; la Corte ha ritenuto operativa la sua efficacia quando è intervenuta revoca di un regime equiparato alla detenzione domiciliare.
art. 656, comma 1, cod. proc. pen.
Disciplina il regime che si instaura nei confronti del detenuto già agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna; la Corte l'ha considerata equiparabile alla detenzione domiciliare ai fini dell'applicazione del divieto previsto dall'art. 58-quater.
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Riferimento normativo che definisce la detenzione domiciliare; la Corte ha utilizzato il principio di equiparazione fra i regimi per ricollegare l'art. 656 c.p.p. all'ambito di applicazione dell'art. 58-quater.
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Quadro normativo complessivo richiamato per il regime dei benefici penitenziari e per l'art. 58-quater; la Corte si è attenuta alla lettura della disciplina dell'ordinamento penitenziario.
Massime di principio
- La revoca di una misura che il giudice ritiene equiparabile alla detenzione domiciliare (es. regime instaurato ai sensi dell'art. 656 c.p.p.) attiva il divieto di concessione di benefici ex art. 58-quater per il periodo previsto dalla norma.
- Non conta la denominazione formale della misura revocata ("arresti esecutivi", "arresti domiciliari" ecc.) se il regime concreto è assimilabile alla detenzione domiciliare: in tal caso opera la preclusione ai benefici.
- Per ottenere nuovamente un beneficio, l'interessato può valutare il decorso del termine ostativo previsto dalla norma o l'impugnazione/istanza volta a ottenere la revoca del provvedimento di revoca quando sussistano ragioni per farlo (ad es. sopravvenuta assoluzione rispetto al fatto che motivò la revoca).
- In casi analoghi è essenziale verificare la qualificazione giuridica del regime detentivo revocato e documentare la differenza, se esistente, rispetto alle misure alternative previste dall'ordinamento penitenziario.
- La giurisprudenza di legittimità tende a privilegiare criteri sostanziali: il profilo sostanziale del regime detentivo (equiparazione alla domiciliare) prevale sulla mera denominazione procedurale.
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