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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18630/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge)

La controversia

Nel giudizio di merito un ex coniuge ha chiesto la condanna dell'altra ex moglie alla restituzione, a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., di quanto egli aveva corrisposto, durante il matrimonio e fino all'ottobre 2012, per il pagamento rateale di un mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, poi attribuita in proprietà esclusiva all'ex moglie tramite assegnazione di alloggio di cooperativa edilizia di cui ella era socia. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha respinto il gravame della convenuta; quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. Con il primo ha sostenuto l'improponibilità dell'azione di arricchimento per difetto di sussidiarietà, assumendo che l'attore avrebbe potuto agire con i rimedi relativi allo scioglimento della comunione ordinaria, poiché il mutuo e/o il bene erano cointestati: la Corte ha però dichiarato il motivo inammissibile per novità, non essendo la questione risultata trattata nella sentenza impugnata né essendo stata dimostrata la sua deduzione nei gradi di merito. Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2041 c.c. e dell'art. 1325 c.c., deducendo che la Corte territoriale non aveva considerato che la restituzione integrale delle rate avrebbe determinato un arricchimento inverso dell'attore, il quale avrebbe beneficiato gratuitamente del godimento dell'immobile adibito a casa familiare per circa dodici anni; secondo la ricorrente, andava detratta dall'asserito impoverimento l'utilitas economica derivante dal godimento dell'abitazione. La ricorrente ha poi articolato altri due motivi, che la Corte non ha esaminato perché assorbiti dall'accoglimento del secondo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per novità della questione; ha accolto il secondo motivo, affermando che, nel valutare l'azione generale di arricchimento tra coniugi per pagamenti effettuati in costanza di matrimonio, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare in concreto anche il vantaggio economico rappresentato dal godimento della casa familiare da parte del solvens, e verificare se i versamenti fossero proporzionati e adeguati rispetto alle condizioni socio-economiche della famiglia e alle capacità reddituali del soggetto che pagava. Poiché tale apprezzamento mancava nella motivazione della sentenza impugnata, questa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese; i motivi terzo e quarto sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento richiede un depauperamento senza giusta causa e un correlativo arricchimento; l'indennizzo è dovuto nei limiti dell'arricchimento e non può tradursi in un arricchimento inverso del depauperato. Nei rapporti tra coniugi, l'assenza di giusta causa va esclusa quando l'attribuzione rientri nei doveri di contribuzione e solidarietà, salvo prestazioni eccedenti proporzionalità e adeguatezza.

  • art. 2042 c.c.

    È richiamato per sostenere il requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • art. 1111 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente in relazione allo scioglimento della comunione ordinaria, quale rimedio che avrebbe reso improponibile l'azione ex art. 2041 c.c.; la Corte non esamina il merito della doglianza perché nuova.

  • art. 1325 c.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare la sussistenza della causa dello spostamento di ricchezza; la Corte, pur accogliendo il secondo motivo, fonda la decisione soprattutto sulla necessità di valutare in concreto la giustificazione causale delle attribuzioni alla luce delle utilità economiche reciproche.

  • art. 2034 c.c.

    Le attribuzioni patrimoniali tra coniugi durante il matrimonio sono ricondotte, in linea di principio, all'adempimento di un'obbligazione naturale, quando espressione di solidarietà familiare e rispettose di proporzionalità e adeguatezza.

  • art. 143 c.c.

    I pagamenti eseguiti durante la convivenza matrimoniale per realizzare il progetto di vita comune si presumono effettuati in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia.

  • art. 370 c.p.c.

    Nel regime novellato, il controricorso deve essere depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso; nel caso concreto il deposito tardivo ha determinato l'inammissibilità della costituzione del controricorrente.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    È richiamato come fonte della novella dell'art. 370 c.p.c. applicabile al giudizio.

Massime di principio

  • L'azione di arricchimento senza causa presuppone che il depauperamento dedotto non trovi giustificazione in una causa lecita dell'attribuzione; se il vantaggio deriva da un contratto, da liberalità o dall'adempimento di obbligazioni naturali, la domanda non può essere accolta.
  • Nella verifica dell'ingiustificato arricchimento, il giudice deve considerare non solo lo spostamento patrimoniale in uscita, ma anche l'eventuale utilità economicamente apprezzabile ricevuta dall'attore, poiché l'indennizzo ex art. 2041 c.c. non può superare l'effettivo arricchimento altrui né generare un arricchimento inverso.
  • Tra coniugi, i versamenti effettuati in costanza di matrimonio per fini familiari si presumono eseguiti in adempimento dei doveri di contribuzione e solidarietà; l'arricchimento ingiustificato dell'altro coniuge è configurabile solo se il contributo travalica i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni economiche e sociali della famiglia.
  • La valutazione di proporzionalità e adeguatezza delle attribuzioni tra coniugi è un accertamento di fatto che richiede l'esame complessivo delle circostanze concrete, comprese le capacità reddituali e patrimoniali del solvens e il vantaggio economico derivante dall'utilizzo del bene.
  • Una questione nuova introdotta solo in cassazione è inammissibile se non risulta trattata nella sentenza impugnata e non è specificato in quali atti dei gradi di merito sia stata dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoAssegno di mantenimento e divorzileMandato
RamiProcesso civileObbligazioniFamigliaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaArricchimento senza causa

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