Sentenza del 28/01/2020 n. 1856 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli accertamenti doganali volti al recupero di dazi su importazioni effettuate in procedura semplificata (domiciliazione) tramite CAD La Spezia s.r.l.; contestazione dell'origine delle merci (dichiarata filippina, risultata cinese da indagine OLAF). Questione centrale: se la procedura domiciliata ex art.76 CDU imponga che l'intermediario (in particolare il CAD) operi necessariamente in regime di rappresentanza indiretta (con conseguente responsabilità solidale) e se il CAD debba essere ritenuto responsabile per fatto proprio (presentazione della dichiarazione in nome proprio e per conto terzi) oppure sia scusabile per errore (art.220 CDU). Inoltre doglianze sul vizio di motivazione degli avvisi e sulla mancata allegazione di documenti (OLAF, Bureau of Customs delle Filippine).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Dogane e dichiarato assorbito il ricorso incidentale. Ha confermato che la procedura domiciliata ex art.76 CDU non impone che l'intermediario operi necessariamente in regime di rappresentanza indiretta; i CAD, essendo costituiti da spedizionieri doganali, possono operare in rappresentanza diretta. Ha rilevato che la normativa comunitaria non vieta ai Paesi membri di riservare la rappresentanza diretta agli spedizionieri doganali, e che la lettura dell'Agenzia non è condivisibile. Le questioni incidentali (mancata allegazione OLAF, errore scusante) sono state assorbite. Compensazione delle spese per la novità della questione.
Norme richiamate
Codice doganale comunitario (CDU) art.76, par.1, lett. c
"per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'autorità doganale consente.. c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana"
La procedura di domiciliazione consente la non presentazione fisica delle merci e l'uso di iscrizioni contabili, ma non impone automaticamente che l'intermediario operi in rappresentanza indiretta.
Codice doganale comunitario (CDU) art.64, par.1 e par.2, lett. a
"fatto salvo l'art. 5, la dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente la relativa merce e tutti i documenti..."; "quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto"
La dichiarazione può essere presentata da terzi 'per conto' ma la norma non limita la forma di rappresentanza alla sola rappresentanza indiretta; occorre valutare caso per caso chi debba assumere la responsabilità.
Codice doganale comunitario (CDU) art.5
"la rappresentanza può essere: - diretta, quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, oppure indiretta, quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi"
La disciplina distingue espressamente tra rappresentanza diretta e indiretta; lo Stato membro può limitare l'accesso alla rappresentanza diretta a determinate categorie (es. spedizionieri), ma non si ricava dal CDU un divieto generalizzato di rappresentanza diretta per i CAD costituiti da spedizionieri.
Reg. CEE n. 2454/1993 artt. 263, 267
Regolamenti tecnici sulle formalità doganali richiamati dall'Agenzia: la Corte non ha ritenuto che tali norme impongano l'esclusione della rappresentanza diretta nell'ipotesi di domiciliazione tramite CAD.
TULD (Testo unico delle leggi doganali) art.40
Secondo la normativa antecedente/tuttora rilevante ratione temporis, la possibilità di operare in rappresentanza diretta era riservata agli spedizionieri doganali; i CAD, essendo costituiti da spedizionieri ai sensi della L. n.66/1992, possono quindi avvalersi della rappresentanza diretta.
L. n.66 del 1992, art.1-septies
Norma che vincola la costituzione dei CAD a spedizionieri doganali; ciò supporta la possibilità per i CAD di operare in rappresentanza diretta.
Parere Commissione Europea (EU Pilot 3670/12/TAXUD) e circolare Agenzia 1/D del 19 gennaio 2015
La Commissione Europea ha indicato che la rappresentanza da parte di uno spedizioniere doganale deve essere sempre consentita (diretta o indiretta); l'Agenzia italiana ha adeguato la propria circolare a tale orientamento, e la Corte ha ritenuto il parere di supporto alla soluzione adottata.
L. n.212 del 2000, art.7 e D.Lgs. n.374 del 1990, art.5-bis
Richiamate nel ricorso incidentale per lamentare motivazione 'per relationem' senza allegazione di documenti OLAF; la Corte ha assorbito la questione e non si è pronunciata nel merito.
Codice doganale comunitario (CDU) art.220, comma 2, lett. b
Norma relativa all'errore scusabile menzionata nel ricorso incidentale; la Corte ha assorbito la questione e non ha deciso se l'errore fosse riconoscibile come scriminante nel caso concreto.
Massime di principio
- La procedura di domiciliazione (art.76 CDU) non determina di per sé il passaggio al regime di rappresentanza indiretta: bisogna valutare la forma contrattuale e il comportamento effettivo dell'intermediario.
- I CAD costituiti da spedizionieri doganali possono operare in rappresentanza diretta; gli Stati membri possono riservare la rappresentanza diretta agli spedizionieri, senza violare il CDU.
- In contenziosi doganali va verificato caso per caso se l'intermediario abbia agito a nome e per conto dell'importatore (rappresentanza diretta) o in nome proprio (rappresentanza indiretta), poiché ciò incide sulla responsabilità per i dazi.
- La semplice domiciliazione delle merci non è sufficiente a fondare automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario; occorre adeguata motivazione dell'atto impositivo che dimostri il regime di rappresentanza applicabile.
- Documenti esterni come rapporti OLAF e certificati stranieri possono essere rilevanti ma le questioni relative alla loro allegazione e valore probatorio vanno valutate e non sempre determinano l'assorbimento del merito.
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