Cassazione Civile, Ordinanza n. 13506/2024 del 15/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per la realizzazione di collettori fognari del condominio e la fornitura del materiale necessario, con pagamento a stati di avanzamento lavori. La società appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il saldo dei lavori; il condominio proponeva opposizione deducendo ritardo nell'esecuzione, vizi e difformità delle opere, nonché eccezione di inadempimento e richiesta di risoluzione del contratto. Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d'appello, invece, riformava la decisione e condannava il condominio al pagamento di una residua somma, ritenendo provata la pretesa dell'appaltatrice sulla base della mancata contestazione delle opere e delle fatture, e respingendo le censure processuali sull'ammissibilità dei documenti nuovi e sulla qualificazione delle difese del condominio. In Cassazione il condominio ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla prova del credito, sostenendo che fatture e mancata contestazione non bastano a provare esistenza, liquidità ed esigibilità del credito in opposizione a decreto ingiuntivo; 2) violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova e sull'exceptio inadimpleti contractus, perché avrebbe dovuto essere l'appaltatrice a dimostrare il proprio esatto adempimento e il contenuto dell'obbligazione, non il condominio l'inadempimento; 3) e 4) violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la Corte d'appello trasformato una mera eccezione di inadempimento in una domanda di risoluzione e per aver attribuito al condominio una domanda restitutoria diversa da quella proposta; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi alla discordanza tra corrispettivo pattuito e fatturato e alle modifiche dell'appalto. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il quarto motivo, ha dichiarato assorbito il terzo e inammissibile il quinto, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai motivi relativi alla prova del credito, al riparto dell'onere probatorio in presenza di exceptio inadimpleti contractus e alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; ha dichiarato assorbito il motivo sulla domanda restitutoria e inammissibile il motivo sul vizio motivazionale. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio decisiva è che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su fatture e in presenza di contestazione del committente, l'appaltatrice deve dimostrare l'esatto adempimento e la maturazione/esigibilità del credito; inoltre il giudice di merito non può attribuire alla parte domande diverse da quelle effettivamente proposte.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova; il creditore/appaltatore, in presenza di contestazione e di eccezione di inadempimento, deve provare l'esatto adempimento e la maturazione del credito.
invocato dal ricorrente per escludere che le fatture possano, da sole, provare il credito; la Corte nega valore probatorio sufficiente alle fatture nel giudizio di opposizione.
richiamato in relazione alla funzione delle fatture ai fini dell'ingiunzione, ma non idonee a dimostrare il credito nel successivo giudizio di opposizione.
norma del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui l'opposto deve provare il credito con gli ordinari mezzi di prova.
richiamato nel primo motivo in relazione alla valutazione delle prove e alla non contestazione.
richiamato nel primo motivo in relazione al valore probatorio delle fatture e degli elementi non contestati.
l'eccezione di inadempimento del committente comporta l'inversione pratica dei ruoli probatori: il creditore deve provare il proprio adempimento.
evocato nel quarto motivo per negare che il condominio avesse proposto una domanda di risoluzione; la Corte afferma che era stata proposta solo un'eccezione di inadempimento.
il giudice non può pronunciare oltre o fuori dai limiti delle domande ed eccezioni effettivamente formulate; la Corte d'appello ha erroneamente trasformato un'eccezione in domanda di risoluzione e ha alterato il petitum.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
base formale dei motivi relativi alla nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il vizio denunciabile riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera rivalutazione delle prove o delle argomentazioni.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato per la necessaria riferibilità del motivo alla ratio decidendi.
richiamato quanto all'onere di specificità e indicazione degli atti e documenti rilevanti nel ricorso.
art. 58 r.d. 350/1895
richiamato per la funzione dei SAL, che attestano quantità, qualità e ammontare dei lavori eseguiti a una certa data.
art. 114 d.p.r. 554/1999
richiamato in continuità con la disciplina dei SAL, come documento che attesta l'avanzamento lavori.
art. 3 del contratto del 04.09.2002
richiamato per il meccanismo dei pagamenti in acconto al raggiungimento di determinate soglie dell'appalto.
art. 5 del contratto di appalto
richiamato come clausola che collegava la maturazione/esigibilità del credito ai SAL.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura emessa unilateralmente dal creditore può valere per la richiesta monitoria, ma non costituisce di per sé prova sufficiente dell'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito nel giudizio ordinario di opposizione.
- Quando il convenuto oppone l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il creditore che agisce per il pagamento deve provare il proprio esatto adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione; non è sufficiente limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento altrui.
- Nei contratti di appalto, la disciplina speciale sui vizi e difformità dell'opera non esonera l'appaltatore, se agisce per il corrispettivo e viene eccepito l'inadempimento, dall'onere di dimostrare che l'opera sia stata eseguita conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
- I SAL, quando previsti dal contratto o dalla disciplina contabile dell'appalto, servono a documentare l'avanzamento e l'ammontare dei lavori eseguiti, ma non sono prova legale incontestabile dell'esatto adempimento né esauriscono la verifica su eventuali difetti, inadempimenti o ritardi.
- Il giudice di merito viola l'art. 112 c.p.c. se attribuisce a una parte una domanda di risoluzione o una pretesa restitutoria diversa da quella effettivamente proposta, trasformando un'eccezione difensiva in un petitum autonomo non formulato.
- Il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del materiale probatorio: è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni, questioni o mere discordanze valutative.
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