Cassazione Penale, Ordinanza n. 27316/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma, con conferma della responsabilità penale già affermata nei precedenti gradi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Biella nei confronti dell'imputato per furto in abitazione. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo, formalmente qualificato come violazione di legge, incentrato sulla valutazione dell'istruttoria dibattimentale e sulla ritenuta eccessività del trattamento sanzionatorio. La censura mirava, in sostanza, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito. La Corte ha rilevato che una simile richiesta non è consentita in sede di legittimità, perché si risolve in una contestazione del merito non sindacabile, e ha aggiunto che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, priva di vizi logici o giuridici e adeguatamente fondata sugli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
Richiamato implicitamente dal riferimento al reato di furto in abitazione, confermato nei gradi di merito.
Il motivo che mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove è ritenuto non consentito in sede di legittimità; la censura non può tradursi in una ricostruzione alternativa del compendio probatorio.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una rivalutazione del merito attraverso criteri di lettura delle prove diversi da quelli adottati dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente congrua.
- Una doglianza formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile se, nella sostanza, mira solo a ottenere una nuova ricostruzione dei fatti e una diversa ponderazione degli elementi istruttori.
- La motivazione della sentenza di merito è sufficientemente censurabile solo quando presenti reali vizi logici o giuridici; il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti basta a soddisfare l'onere argomentativo richiesto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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