Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22418/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Due parti private avevano convenuto una società davanti al Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione di una transazione stipulata nel 2005, con conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. La sentenza di primo grado veniva poi notificata al difensore indicato come domiciliatario, e la controparte eccepiva in appello la tardività del gravame; la Corte d'appello dichiarava quindi inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) violazione dell'art. 170 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso un difensore che, secondo i ricorrenti, non era più domiciliatario dopo una successiva elezione di domicilio; (2) violazione degli artt. 137, 141 e norme collegate c.p.c. per avere ritenuto valida una notifica telematica che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata effettuata a un difensore non abilitato a riceverla nel domicilio digitale e avrebbe quindi dovuto ritenersi inesistente; (3) violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sanata o comunque idonea la notifica ai fini della decorrenza del termine breve; (4) violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. per asserita irregolare costituzione dell'appellata in appello, poiché nella procura e nell'epigrafe dell'atto non sarebbe stato correttamente indicato il rappresentante della società e non sarebbe stata adeguatamente sanata la dedotta irregolarità. La Corte di cassazione ha però rilevato che, per tutti i motivi, il ricorso era formulato senza rispettare in modo manifesto l'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti processuali su cui i motivi si fondavano e non ne indicava correttamente la localizzazione nel fascicolo di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., relativa alla mancata riproduzione e localizzazione degli atti processuali richiamati nei motivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato come norma sulla notificazione al difensore/domiciliatario, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.

  • art. 137 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per contestare la validità della notificazione, ma senza scrutinio di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 141 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla notificazione, ma non esaminato nel merito

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per sostenere l'inesistenza/non sanabilità della notifica e la tardività dell'appello; la Corte non ha affrontato il merito della questione

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolare costituzione della società in appello; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato per sostenere la necessità di regolarizzazione della procura; la Corte non ha esaminato il merito della censura

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    ritenuto violato in modo manifesto perché il ricorso non riproduceva adeguatamente gli atti processuali rilevanti e non ne indicava correttamente la localizzazione nel fascicolo di legittimità

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012

    citato nel testo, ma il riferimento normativo corretto appare essere al d.p.r. 115/2002; in ogni caso è usato per l'ulteriore contributo unificato

  • Cass., Sez. Un., n. 22726/2011

    richiamata per il principio sulla necessità di localizzazione degli atti nel ricorso per cassazione

  • Cass., Sez. Un., n. 4315/2020

    richiamata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

  • Cass. sez. 3, ord. n. 4177/2008

    citata in tema di deposito della memoria da parte di difensori muniti di mandato aggiuntivo

  • Cass. sez. 2, ord. n. 18127/2020

    citata in tema di legittimità del deposito di memoria quando il termine non era ancora spirato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve rispettare in modo rigoroso l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: occorre riprodurre il contenuto degli atti processuali rilevanti, indicando sia il passaggio puntualmente invocato sia la loro precisa localizzazione nel fascicolo di legittimità.
  • La mancata osservanza dell'onere di specificità e di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità dell'intero ricorso, anche quando i motivi prospettino violazioni di legge astrattamente scrutinabili.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina le questioni di merito relative alla validità della notificazione, alla decorrenza del termine breve o alla regolarità della costituzione della controparte.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.