Cassazione Civile, Ordinanza n. 22418/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Due parti private avevano convenuto una società davanti al Tribunale di Roma chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione di una transazione stipulata nel 2005, con conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. La sentenza di primo grado veniva poi notificata al difensore indicato come domiciliatario, e la controparte eccepiva in appello la tardività del gravame; la Corte d'appello dichiarava quindi inammissibile l'appello. In cassazione i ricorrenti articolavano quattro motivi: (1) violazione dell'art. 170 c.p.c. per avere ritenuto valida la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso un difensore che, secondo i ricorrenti, non era più domiciliatario dopo una successiva elezione di domicilio; (2) violazione degli artt. 137, 141 e norme collegate c.p.c. per avere ritenuto valida una notifica telematica che, secondo i ricorrenti, sarebbe stata effettuata a un difensore non abilitato a riceverla nel domicilio digitale e avrebbe quindi dovuto ritenersi inesistente; (3) violazione dell'art. 156 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto sanata o comunque idonea la notifica ai fini della decorrenza del termine breve; (4) violazione degli artt. 83 e 182 c.p.c. per asserita irregolare costituzione dell'appellata in appello, poiché nella procura e nell'epigrafe dell'atto non sarebbe stato correttamente indicato il rappresentante della società e non sarebbe stata adeguatamente sanata la dedotta irregolarità. La Corte di cassazione ha però rilevato che, per tutti i motivi, il ricorso era formulato senza rispettare in modo manifesto l'art. 366, n. 6, c.p.c., poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti processuali su cui i motivi si fondavano e non ne indicava correttamente la localizzazione nel fascicolo di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., relativa alla mancata riproduzione e localizzazione degli atti processuali richiamati nei motivi. Ha inoltre condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della società resistente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla notificazione al difensore/domiciliatario, ma la Corte non ne ha esaminato il merito perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
invocato dai ricorrenti per contestare la validità della notificazione, ma senza scrutinio di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
richiamato dai ricorrenti in relazione alla notificazione, ma non esaminato nel merito
richiamato per sostenere l'inesistenza/non sanabilità della notifica e la tardività dell'appello; la Corte non ha affrontato il merito della questione
richiamato per contestare la regolare costituzione della società in appello; la Corte non ha esaminato il motivo nel merito
richiamato per sostenere la necessità di regolarizzazione della procura; la Corte non ha esaminato il merito della censura
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
ritenuto violato in modo manifesto perché il ricorso non riproduceva adeguatamente gli atti processuali rilevanti e non ne indicava correttamente la localizzazione nel fascicolo di legittimità
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2012
citato nel testo, ma il riferimento normativo corretto appare essere al d.p.r. 115/2002; in ogni caso è usato per l'ulteriore contributo unificato
Cass., Sez. Un., n. 22726/2011
richiamata per il principio sulla necessità di localizzazione degli atti nel ricorso per cassazione
Cass., Sez. Un., n. 4315/2020
richiamata per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Cass. sez. 3, ord. n. 4177/2008
citata in tema di deposito della memoria da parte di difensori muniti di mandato aggiuntivo
Cass. sez. 2, ord. n. 18127/2020
citata in tema di legittimità del deposito di memoria quando il termine non era ancora spirato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve rispettare in modo rigoroso l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.: occorre riprodurre il contenuto degli atti processuali rilevanti, indicando sia il passaggio puntualmente invocato sia la loro precisa localizzazione nel fascicolo di legittimità.
- La mancata osservanza dell'onere di specificità e di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità dell'intero ricorso, anche quando i motivi prospettino violazioni di legge astrattamente scrutinabili.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina le questioni di merito relative alla validità della notificazione, alla decorrenza del termine breve o alla regolarità della costituzione della controparte.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio di legittimità e l'applicazione, ove dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
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