Cassazione Penale, Sentenza n. 24110/2024 del 18/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la confisca del denaro disposta con la sentenza di patteggiamento, lamentando inosservanza ed errata applicazione dell'art. 240 cod. pen. per carenza di motivazione circa il nesso eziologico tra la somma sequestrata e il reato loro ascritto. Hanno contestato che la confisca sia stata disposta al di fuori del patto senza provare che il denaro costituisse prezzo, profitto o prodotto dell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato con rinvio la sentenza limitatamente alla confisca del denaro in sequestro, disponendo un nuovo giudizio sul punto davanti al Tribunale di Alessandria in diversa composizione. La declaratoria di responsabilità penale (la condanna mediante patteggiamento) è stata dichiarata irrevocabile. La Corte ha rilevato che la motivazione del G.I.P. era generica: l'affermazione che l'importo fosse "compatibile" con il provento dell'attività illecita non prova il nesso diretto di pertinenzialità; inoltre non risultano applicati né il meccanismo di confisca obbligatoria previsto dall'art. 73 comma 7-bis DPR 309/1990, né la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen., con la conseguente carenza motivazionale sul punto.
Norme richiamate
Norma che consente l'accordo delle parti per l'applicazione della pena (patteggiamento); richiamata per inquadrare la sentenza di merito che ha stabilito le pene con accordo.
Consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che sono prodotto o profitto del reato. La Corte richiede motivazione adeguata sul nesso eziologico tra denaro e reato per disporre la confisca.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 (Testo unico stupefacenti)
Norme che definiscono i reati relativi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la confisca del provento è ammissibile quando si tratti di vendita o cessione a fine di lucro, ma occorre provarne il nesso con le somme sequestrate.
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990
Prevede, in alcuni casi, la confisca obbligatoria per equivalente; la Corte ha osservato che tale istituto non è stato richiamato né motivato dal giudice di merito, quindi non poteva essere implicitamente applicato.
Istituto della cosiddetta confisca 'allargata' o anticipata del profitto; la Corte ha rilevato che la sua applicazione richiede specifica motivazione (anche sul rapporto tra beni e redditi) che qui mancava.
art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.
Disciplina i limiti di impugnabilità della sentenza di patteggiamento con misura di sicurezza concordata; richiamata per distinguere i casi in cui il ricorso per cassazione sia ammissibile.
Previene i motivi di cassazione per vizio di motivazione nella disciplina generale; richiamato per indicare l'ambito di sindacabilità delle sentenze di patteggiamento quando la misura non è frutto dell'accordo.
Massime di principio
- La confisca di denaro ritenuto provento di reato richiede motivazione specifica e non può limitarsi a generiche affermazioni di "compatibilità" con il presunto profitto.
- Nel patteggiamento la pena stabilita con accordo è in genere irrevocabile, ma le misure ablative come la confisca possono essere riesaminate in Cassazione per vizi di motivazione se non sono state oggetto dell'accordo.
- La confisca obbligatoria ex art. 73 comma 7-bis DPR 309/1990 e la confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. possono giustificare l'ablazione anche senza prova diretta del 'prezzo' del reato, ma richiedono esplicito richiamo normativo e motivazione puntuale (anche su sproporzione rispetto ai redditi).
- È necessario che il giudice dia un quadro logico e probatorio che colleghi le somme sequestrate all'attività illecita (strumentalità o derivazione come prodotto, profitto o prezzo).
- In mancanza di adeguata motivazione la Corte di Cassazione annulla la misura ablativa e rinvia per nuovo giudizio solo su quel punto, lasciando impregiudicata la condanna penale concordata.
- L'illegittimità di una misura di sicurezza o ablativa è rilevabile anche d'ufficio in Cassazione, indipendentemente dall'ammissibilità formale del ricorso, salvo casi di tardività.
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