Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17773/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1998, con cui venivano contestate alla società e, per partecipazione, ai soci operazioni soggettivamente inesistenti ai fini IVA e di altri tributi. In primo grado le ragioni dei contribuenti non venivano accolte; in appello, proposto solo dalla società, la decisione era favorevole alla contribuente, ma tale sentenza veniva poi cassata con rinvio dalla Corte di cassazione per violazione del litisconsorzio tra società e soci. Riassunto il giudizio, sia i soci sia la società partecipavano al rinvio, che però rigettava di nuovo le ragioni della parte privata, affermando la regolarità del contraddittorio. I soci hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 383 c.p.c. per avere il giudice del rinvio disatteso il principio di diritto fissato nella precedente cassazione, negando la violazione del contraddittorio e riesaminando il merito; (2) vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per asserita omessa motivazione e mancato confronto con specifiche censure d’appello riprodotte nel ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto già enunciato, ma può esaminare ex novo le questioni rimaste impregiudicate; nel caso concreto, la frase richiamata dai ricorrenti sulla inesistenza della violazione del contraddittorio è stata qualificata come mero obiter dictum, poiché la sentenza di rinvio ha comunque verificato l’integrità del contraddittorio e ha deciso nel merito, in conformità alla precedente cassazione con rinvio. È stato rigettato anche il secondo motivo: la Corte ha richiamato i criteri restrittivi sul vizio di omessa o apparente motivazione e ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva del minimo costituzionale della motivazione, rilevando che il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento probatorio o ogni censura, purché renda percepibile la ratio decidendi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità, oltre agli oneri previsti dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge relativa all’art. 383 c.p.c.

  • art. 383 c.p.c.

    nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte e non può discostarsene sulle questioni già decise.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    nel testo novellato consente soltanto la denuncia dell’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 111 Cost.

    è evocato come parametro costituzionale del dovere di motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla se manca la motivazione o se questa è solo apparente, non quando sia semplicemente sintetica o non condivisa.

  • art. 384, comma 1, c.p.c.

    impone al giudice di rinvio di uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione e di rispettare quanto ivi statuito.

  • art. 12 preleggi

    è richiamato per l’interpretazione del nuovo art. 360, n. 5 c.p.c. secondo i criteri ermeneutici generali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice di merito deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione sulle questioni già decise, ma può riesaminare ex novo le questioni rimaste assorbite o non definite, entro i limiti tracciati dalla pronuncia rescindente.
  • Il giudice di rinvio non viola il principio di diritto della precedente cassazione se, pur affrontando il tema del contraddittorio, procede poi correttamente all’esame del merito in presenza di tutti i litisconsorti necessari.
  • Il vizio di omessa o apparente motivazione ricorre solo quando la sentenza sia priva, in modo percepibile, della ratio decidendi o presenti un’anomalia motivazionale radicale; non è deducibile il mero difetto di completezza, sufficienza o persuasività della motivazione.
  • Nel giudizio di legittimità la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove, né è tenuta a confutare espressamente ogni singolo elemento istruttorio non recepito, purché la motivazione consenta il controllo logico-giuridico della decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.