Ordinanza n. 4216/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento Prot. 0185055/2026 del 12 giugno 2026 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza – I Reparto. Ufficio Reclutamento e Addestramento ha disposto l’esclusione del ricorrente dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.985 Allievi Finanzieri – anno 2025, per difetto delle qualità morali e di condotta previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando di concorso. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri per difetto delle qualità morali e di condotta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Comando generale della Guardia di finanza lo ha escluso dal concorso per titoli ed esami per il reclutamento di allievi finanzieri, ritenendo carenti le qualità morali e di condotta previste dal bando. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che l’esclusione era collegata all’uso o alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per scopi non terapeutici. Il ricorrente ha chiesto la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In base a una sommaria valutazione, ha ritenuto che l’art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 199/1995 configuri come causa tipizzata di esclusione dalle procedure di reclutamento l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo. Una volta accertato il presupposto di fatto, l’Amministrazione è tenuta a disporre l’esclusione, senza margini residui di discrezionalità. Non è stata ravvisata, quindi, una ragione cautelare per sospendere il provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 199/1995
uso o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo
La disposizione configura una causa tipizzata di esclusione dalle procedure di reclutamento; accertato il relativo presupposto di fatto, l’Amministrazione è obbligata a disporre l’esclusione senza residui margini di discrezionalità.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare incidentale.
Massime di principio
- Quando una disposizione legislativa configura espressamente l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche occasionale o risalente, come causa di esclusione da una procedura di reclutamento, l’accertamento del fatto impone all’Amministrazione di adottare l’esclusione, senza residui margini di discrezionalità valutativa.
- Nella fase cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta per carenza di fumus boni iuris quando l’atto di esclusione appare adottato in applicazione di una causa legislativa tipizzata e risulta accertato il presupposto fattuale previsto dalla legge.
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