Cassazione Penale, Ordinanza n. 23604/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. I primi, secondo e quarto motivi denunciavano l'erronea applicazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità e la violazione del principio di legalità. Il terzo motivo denunciava la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare lo stato di incensuratezza ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria difensiva è stata inoltre chiesta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non devoluti al giudice di legittimità i motivi concernenti l'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, il vizio di motivazione e il principio di legalità, poiché i motivi aggiunti in appello erano stati dichiarati inammissibili per tardività e per difetto di correlazione con i motivi principali, e sul punto il ricorso è rimasto privo di confronto con la ratio decidendi. Ha poi ritenuto inammissibile anche il motivo relativo alle attenuanti generiche, osservando che il solo stato di incensuratezza non è, per espressa previsione normativa, elemento sufficiente per giustificare la riduzione di pena ex art. 62-bis c.p. La richiesta di declaratoria di prescrizione è stata respinta, perché la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata non può essere rilevata quando il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la disposizione invocata nei motivi di ricorso relativi alla responsabilità penale; la Corte non entra nel merito perché le censure non erano state devolute correttamente al giudice di legittimità.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base del solo stato di incensuratezza, che non è elemento sufficiente per la riduzione di pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, quando non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norma richiamata dal ricorrente a sostegno dell'asserita erronea applicazione della disciplina penaltributaria, ma non esaminata nel merito per inammissibilità delle censure.
Massime di principio
- Sono inammissibili in cassazione le censure che non risultino effettivamente devolute al giudice di merito o che non si confrontino con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione e preclude la rilevazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Lo stato di incensuratezza, da solo, non basta a fondare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; occorre una valutazione complessiva di ulteriori elementi favorevoli.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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