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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00181/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile in concorso in una rapina, deducendo vizio motivazionale e violazione di legge in relazione alla valutazione della prova e alla configurabilità del concorso di persone. In particolare contestava l'apprezzamento del suo ruolo di "palo" e sosteneva che non fosse corretta l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. La Corte ha però rilevato che i motivi riproponevano in modo generico censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che i motivi erano indeducibili perché meramente reiterativi e non specificamente confrontati con la motivazione della sentenza di appello, la quale aveva valorizzato il ruolo fattivo di "palo" dell'imputato e la non lieve rilevanza del suo apporto al progetto criminoso, ostativa all'applicazione dell'art. 114 c.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    richiamato come parametro della censura sulla valutazione della prova, ma la doglianza è stata ritenuta generica e non specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata

  • art. 110 c.p.

    richiamato in tema di concorso di persone nel reato; la sentenza di merito aveva ritenuto integrato il contributo concorsuale dell'imputato quale "palo" nella rapina

  • art. 628 c.p.

    norma incriminatrice della rapina, reato per cui vi era condanna

  • art. 114 c.p.

    richiamato per la richiesta di attenuazione della pena per contributo di minima importanza; la Corte ha ribadito l'ostatività dell'apporto non scarso fornito al reato

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre in modo generico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una critica specifica e puntuale alle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
  • Nel concorso in rapina, il ruolo di "palo" può integrare un contributo concorsuale penalmente rilevante ai sensi dell'art. 110 c.p. quando risulti funzionale alla realizzazione del piano criminoso.
  • L'attenuante del contributo di minima importanza ex art. 114 c.p. non è applicabile quando l'apporto dell'agente al progetto criminoso non sia di scarso rilievo.
  • La deduzione del vizio motivazionale e della violazione dell'art. 192 c.p.p. richiede un confronto effettivo con la motivazione della sentenza impugnata; una contestazione meramente assertiva o reiterativa è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRapinaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

Testo integrale

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