Ordinanza n. 565/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti che ha accolto in parte il ricorso proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l. avverso il rilascio della autorizzazione paesaggistica comunicato dalla locale Soprintendenza, condizionato alla preventiva rimozione dei locali tecnici a servizio della piscina in quanto abusivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto parzialmente il ricorso contro l’autorizzazione paesaggistica condizionata alla preventiva rimozione dei locali tecnici abusivi a servizio della piscina
Esito
Favorevole al resistente (società appellata)
Prevale il privato
La controversia
Il Ministero della Cultura ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna e ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. La controversia riguarda un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza e subordinata alla rimozione preventiva di locali tecnici interrati, asseritamente abusivi, posti a servizio di una piscina. La società ha contestato la natura abusiva dell’intervento richiamando un pregresso titolo autorizzatorio valorizzato in un distinto processo penale e ha proposto appello incidentale. Il Comune e il SUAP associato non si sono costituiti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare del Ministero, ritenendo che la sentenza appellata resistesse alle censure dell’appello. I locali tecnici interrati a servizio della piscina sono stati considerati funzionalmente autonomi rispetto agli ulteriori interventi di ampliamento, per i quali non apparivano, allo stato, ragioni paesaggistiche tali da impedirne la realizzazione, anche alla luce di una precedente sentenza del Consiglio di Stato e dei chiarimenti forniti dal TAR. Il Collegio ha inoltre rilevato che la Soprintendenza avrebbe potuto sollecitare il Comune, quale ente competente, a esercitare i propri poteri repressivi sull’abuso. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del Ministero della Cultura e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato nel giudizio cautelare d’appello.
Non espressamente citato nel testo; non viene pertanto indicato tra le normative decisive.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, la sospensione dell’efficacia della sentenza può essere negata quando le censure non evidenziano, allo stato degli atti, ragioni sufficienti per superare la ricostruzione del giudice di primo grado.
- Un intervento edilizio abusivo funzionalmente autonomo rispetto ad altri interventi di ampliamento non determina automaticamente l’illegittimità paesaggistica degli interventi distinti, se per questi ultimi non emergono specifiche ragioni paesaggistiche ostative.
- Quando la repressione di un abuso edilizio rientra nella competenza comunale, la Soprintendenza può sollecitare il Comune all’esercizio dei relativi poteri, senza sostituirsi all’ente competente.
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