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Ordinanza

Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento della Comunicazione dell'INAIL di -OMISSIS- del 15.05.2025, con cui l'Amministrazione resistente rappresentava, alla società ricorrente, che le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto del 25.02.2025, non erano state accolte e "pertanto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico"; del preavviso di rigetto del 25.02.2025, con cui l'INAIL di -OMISSIS- comunicava "che dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico"; della Comunicazione dell'INAIL di -OMISSIS- del 28.01.2025, con cui l'Ente procedente rappresentava che in "riferimento alla Vostra richiesta di contributo -OMISSIS-, si sono rilevati punti di attenzione che richiedono chiarimenti / integrazioni documentali"; dell'Avviso Pubblico ISI 2023 e l'Allegato 2 all'Avviso ISI 2023, nei limiti dell'interesse della società ricorrente; di ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, anche non conosciuto, e, se ed in quanto necessario, dell'elenco delle imprese ammesse al benefico, limitatamente alla parte in cui non è stata ricompresa l'odierna ricorrente tra i beneficiari.

Giustizia amministrativa202501220

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazioni INAIL di mancato superamento della fase di verifica della domanda di contributo, preavviso di rigetto e atti connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato le comunicazioni con cui INAIL, ritenendo non accolte le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ha dichiarato che l'impresa non aveva superato la fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico ISI 2023. La controversia riguarda la verifica del limite del 50% previsto dall'Avviso per l'incremento della capacità della nuova vibrofinitrice rispetto a quella della macchina da sostituire. INAIL ha considerato il valore di 120 t/h, risultante dal dépliant della vibrofinitrice Bitelli BB630 da sostituire, come capacità massima teorica e lo ha confrontato con la capacità massima teorica di 300 t/h della nuova macchina, ravvisando un incremento del 150%. La ricorrente sostiene invece che il valore di 120 t/h rappresenti la capacità operativa effettiva della macchina dismessa in condizioni ordinarie di cantiere e debba essere confrontato con la capacità operativa effettiva di 125 t/h della nuova vibrofinitrice, con un incremento del 4,17%, inferiore al limite consentito. La ricorrente ha chiesto una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. per accertare la natura del parametro di 120 t/h e, se necessario, individuare la capacità operativa effettiva della macchina dismessa in condizioni comparabili con quelle utilizzate per la nuova macchina.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto che il profilo tecnico relativo alla qualificazione del valore di 120 t/h costituisca il punto dirimente della causa e richieda cognizioni specialistiche in materia di meccanica applicata e funzionamento dei macchinari per l'asfaltatura stradale. Ha quindi disposto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione a cura del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università individuata nell'ordinanza, con facoltà di delega. Il verificatore dovrà accertare se il dato di 120 t/h sia la capacità massima teorica in condizioni estreme di prova oppure la capacità operativa effettiva in condizioni ordinarie di cantiere; nel primo caso dovrà individuare la capacità operativa effettiva della macchina dismessa mediante un confronto omogeneo con i parametri utilizzati per la nuova macchina, considerando anche i tempi di ricarica della tramoggia. La relazione dovrà essere depositata entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza. Le eventuali spese di verificazione saranno liquidate sulla base della nota del verificatore e poste a carico della parte soccombente all'esito del giudizio. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 25 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando la decisione richiede l'accertamento di fatti o valutazioni tecniche specialistiche; nel caso concreto la norma è stata applicata per accertare la natura del dato di capacità di stesa della macchina da sostituire e rendere omogeneo il confronto tecnico con la macchina nuova.

  • art. 19 dell'Avviso pubblico ISI 2023

    fase di verifica prevista dall'art. 19 dell'Avviso pubblico

    Prevede, secondo quanto emerge dall'ordinanza, il parametro o la fase di verifica rilevante per valutare la domanda di contributo, incluso il limite del 50% nell'incremento della capacità della macchina nuova rispetto a quella sostituita.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende dalla qualificazione tecnica di un dato e tale qualificazione richiede cognizioni specialistiche, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere il merito.
  • Nel confronto tra le prestazioni di un bene da sostituire e quelle del bene nuovo, il parametro tecnico deve essere omogeneo: una capacità massima teorica non può essere confrontata con una capacità operativa effettiva, e viceversa.
  • Se il dato tecnico riportato nella documentazione del costruttore può rappresentare alternativamente una prestazione teorica di picco oppure una prestazione effettiva in condizioni ordinarie, la sua corretta qualificazione costituisce un accertamento dirimente da svolgere sulla base della documentazione e delle condizioni operative comparabili.
  • Quando il dato della macchina da sostituire è un valore teorico di picco, ai fini del confronto con la macchina nuova occorre individuare la corrispondente capacità operativa effettiva in condizioni ordinarie comparabili, considerando i fattori tecnici rilevanti indicati dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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