Ordinanza n. 452/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente. Nello specifico l’Avviso n. 0010024 del 28.05.2024 (Regione Sardegna); Avviso 0032943 del 24.05.2024 ed elenco ammessi n. 0038692 del 18.06.224 (Regione Lazio); Avviso n. 0006425 del 24.05.2024 (Regione Abruzzo); Avviso n. 0016270 del 02.07.2024 (Regione Calabria); - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti; Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 27\6\2025 per l’annullamento: - del decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000490.17-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per il Lazio; del decreto m_pi.AOODRAB. Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000053.18-04-2025, pubblicato dell’USR per l’Abruzzo e contenente il Decreto di approvazione della graduatoria finale; del decreto n. 6432 pubblicato dall’USR per la Sardegna in data 28 marzo 2025 e avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria di merito definitiva della procedura di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 – Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 23\7\2025 per l’annullamento: - del decreto m_pi.AOODRLA.REGISTRO DECRETI (R).0000490.17-04-2025 e relativo allegato pubblicato dall’USR per il Lazio; del decreto m_pi.AOODRAB. Registro regionale dei decreti direttoriali(R).0000053.18-04-2025, pubblicato dell’USR per l’Abruzzo e contenente il Decreto di approvazione della graduatoria finale; del decreto n. 6432 pubblicato dall’USR per la Sardegna in data 28 marzo 2025 e avente ad oggetto la pubblicazione della graduatoria di merito definitiva della procedura di cui al D.D.G. n. 2788 del 18.12.2023 – Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali; del decreto dell’USR per la Calabria n. 15691 del 5 giugno 2025 con il quale è approvata, la graduatoria del concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, per la regione Calabria, di cui al D.D.G n. 2788 del 18.12.2023 e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di ammissione alla prova scritta e successive graduatorie finali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici, oltre agli atti presupposti, inclusi bando, disciplina della preselezione, prova preselettiva e punteggi attribuiti
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato le graduatorie regionali di ammissione alla prova scritta del concorso per 587 posti di dirigente scolastico, deducendo il proprio mancato inserimento, nonché gli atti presupposti relativi alla disciplina e allo svolgimento della preselezione, al punteggio conseguito e alla validazione dei quesiti. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta e la condanna delle amministrazioni all'ammissione in forma specifica o, in subordine, al risarcimento. Con motivi aggiunti hanno impugnato le graduatorie finali approvate dagli Uffici Scolastici Regionali per Lazio, Abruzzo, Sardegna e Calabria. Poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, i ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR, senza definire nel merito le censure rivolte agli atti concorsuali, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati inseriti nelle graduatorie impugnate. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli Uffici Scolastici Regionali interessati, del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e di un avviso contenente gli elementi identificativi del giudizio, degli atti impugnati, dei motivi, dei controinteressati e delle modalità di consultazione del processo. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione "Atti di notifica". Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza ordina alle amministrazioni di eseguire gli adempimenti e dispone la comunicazione alle parti.
Norme richiamate
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio quando non tutti i controinteressati siano stati evocati in giudizio.
art. 27, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale fondamento, insieme alle altre disposizioni processuali, dell'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di una pluralità di controinteressati.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di stabilire le modalità per l'integrazione del contraddittorio, anche mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 52, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per autorizzare modalità particolari di notificazione, in considerazione del numero dei destinatari e delle difficoltà di reperimento degli indirizzi.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo non sia stato notificato a tutti i controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei controinteressati sia elevato e sussistano prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi.
- L'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami deve assicurare un'adeguata conoscibilità del giudizio, attraverso la pubblicazione degli atti processuali, dell'ordinanza, dell'elenco dei controinteressati e di un avviso contenente gli elementi essenziali della controversia e le modalità per seguirne lo svolgimento.
- Il giudice può prescrivere alle amministrazioni sui cui siti deve avvenire la pubblicazione di mantenere online la documentazione, rilasciare un'attestazione dell'avvenuto adempimento e rendere facilmente accessibile la sezione dedicata agli atti di notifica.
- Il mancato rispetto dei termini perentori stabiliti per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova può comportare l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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