Ordinanza n. 450/2026 - Roma, Sezione 4Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento: - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per le regioni di interesse degli odierni ricorrenti, come pubblicati sui siti istituzionali degli USR di competenza, nonché dei relativi allegati, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, come di seguito indicati, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, ossia: i) del decreto prot. n. 4832 del 14/02/2025, a firma dell’USR Veneto, con il quale veniva comunicata la rettifica dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, nonché di ogni eventuale rettifica; ii) del decreto prot. n. 14054 del 19/02/2025, a firma dell’USR Campania, nonché di ogni eventuale rettifica; iii) del decreto di cui al prot. n. 4750/2025 in data 13/02/2025, a firma dell’USR Calabria, nonché di ogni eventuale rettifica; iv) del decreto prot. n. 14720/2025 in data 18/02/2025, a firma dell’USR Puglia, nonché di ogni eventuale rettifica; - delle convocazioni dei candidati alla prova orale nelle regioni di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non compaiono gli odierni ricorrenti; - dell’avviso di cui al prot. n. 5724 del 26/02/2025, a firma dell’USR Veneto, avente ad oggetto la convocazione dei candidati alla prova orale e la presentazione dei titoli di preferenza e dei titoli non documentabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ivi compresi gli allegati, nonché di ogni eventuale rettifica; - del decreto n. 34658/2024, a firma dell’USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso; - del decreto di cui al prot. n. 570/2025, a firma dell’USR Veneto, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso; - dell’avviso prot. n. 100087 del 09/04/2025 con il quale sono stati pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta ed orale, a firma dell’USR Veneto, nonché dei relativi allegati al predetto avviso; - delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’USR Veneto, di cui al gravato decreto n. 1108 del 09/04/2025, nonché dei relativi allegati; - del calendario della prova orale per il Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Campania e del relativo decreto di cui al prot. n. 22334/2025 del 19/03/2025, a firma dell’USR Campania, e dei relativi allegati; - dell’avviso di cui al prot. n. 28638/2025 del 09/04/2025, a firma dell’USR Campania, avente ad oggetto la sospensione del calendario della prova orale, e dei relativi allegati, se inteso in senso escludente; - dell’avviso per la consegna titoli non autocertificabili dichiarati nella domanda di partecipazione, di cui al prot. n. 5069 del 17/02/2025, a firma dell’USR Calabria, ivi compresi i relativi allegati, se inteso in senso escludente; - degli esiti delle prove orali del giorno 01/04/2024 per la regione Calabria, di cui al prot. 9684 del 01/04/2025 e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 03/04/2024 per la regione Calabria, di cui al prot. 9979 del 03/04/2025 e del relativo allegato; - dell’avviso prot. n. 15155 del 19/02/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale si comunica che i candidati che hanno superato la prova scritta potranno visualizzare il documento di convocazione alla propria prova orale, con indicazione del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli esiti delle prove orali del giorno 25/03/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 23988 del 25/03/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 27/03/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 24603 del 27/03/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli ulteriori esiti delle prove orali del giorno 02/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 25507 del 02/04/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - dei successivi esiti delle prove orali del giorno 03/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 25760 del 03/04/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 08/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 26520 del 08/04/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 10/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 27032 del 10/04/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 16/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 28079 del 16/04/2025, a firma dell’USR Puglia, e del relativo allegato; - degli esiti delle prove orali del giorno 17/04/2024 per la regione Puglia, di cui al prot. n. 28315 del 17/04/2025, a firma dell’USR Puglia e del relativo allegato; - dell’avviso di cui al prot. n. 28570 del 22/04/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale si chiedeva la presentazione dei titoli di preferenza e dei titoli non documentabili con dichiarazioni sostitutive di certificazioni; - dell’avviso prot. n. 26425 del 08/04/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale si comunica che sono state pubblicate le tracce della prova scritta; - dell’avviso prot. n. 32575 del 16/05/2025, a firma dell’USR Puglia, con il quale venivano pubblicati i criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale; nonché delle graduatorie di merito pubblicate sul sito istituzionale dell’USR Puglia, con il gravato decreto n. 32484 del 16/05/2025, nonché dei relativi allegati; - di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica ed i relativi allegati; - di ogni graduatoria di merito, anche dal protocollo non conosciuto, e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - delle valutazioni, dei verbali e delle griglie, degli esiti delle prove orali e scritte, se intese in senso escludente; - di ogni altro elenco dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti. - di ogni eventuale rettifica delle graduatorie o degli elenchi, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati, nei limiti dell’interesse; - degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; - di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; - delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; - delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. - di tutti gli altri atti presupposti, consequenziali e/o connessi in via gradata e pertanto: - del bando di concorso di cui al prot. n. 2788/2023, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per il Personale scolastico, ed avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali”, ivi comprese tutte le tabelle e gli allegati; - delle prove scritte somministrate e della rispettiva banca dati, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - ove occorra, degli ulteriori atti presupposti, in particolare: del regolamento n. 194/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione di concerto con il Ministero per la Pubblica Amministrazione e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ivi compresi gli allegati e le rispettive tabelle; - degli atti di formazione del Comitato tecnico-scientifico, ivi compresa l’eventuale vidimazione e somministrazione nonché la formulazione delle prove scritte; - di tutti gli atti concernenti il procedimento di formazione, somministrazione e convalida delle prove scritte; - degli eventuali atti, dal protocollo sconosciuto, di insediamento, riunione e deliberazione del Comitato tecnico scientifico nei limiti dell’interesse; - di ogni eventuale decisione e valutazione, dal protocollo sconosciuto, della Commissione; - delle istruzioni dei candidati per lo svolgimento della prova scritta e orale e se intese in senso escludente per i ricorrenti; - dell’avviso n. 5914/2024, a firma del MIM, pubblicato sul sito istituzionale, ed avente ad oggetto la costituzione della Commissione. - di ogni eventuale rettifica degli esiti, della Commissione, del Comitato tecnico scientifico ed anche delle prove scritte, ove esistenti e dal protocollo non conosciuto, e se intesi in senso lesivo; di qualunque atto o delibera o provvedimento anche non conosciuto che abbia disposto l’incarico a soggetti esterni, ivi compreso il Cineca, per la formulazione delle prove scritte da somministrare ai candidati; ed ove occorra, se lesivo e rilevante, la comunicazione, dal protocollo sconosciuto; - dei dati rilevati a mezzo del sistema informativo del Ministero dell’istruzione e del merito, in ordine al numero dei posti da mettere a concorso; - ove occorra di tutti gli avvisi concernenti lo svolgimento delle prove scritte e orali, se intesi in senso escludente per i ricorrenti, ivi compresi i provvedimenti ed i verbali di formazione e valutazione della Commissione e del Comitato; - degli elenchi di abbinamento dei candidati in riferimento alla sede di svolgimento delle prove scritte e orali nella parte in cui escludono i ricorrenti; - della batteria di quiz e della banca dati, ivi compresi i Quadri di riferimento pubblicati per le prove scritte e orali. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 11\12\2024 per l’annullamento: - del calendario delle prove scritte, di cui al prot. n. 155157 del 02/10/2024, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicato sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA, nella parte in cui sono state indette le prove scritte, per la data del 30/10/2024, del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, con ingiusta esclusione degli odierni ricorrenti; - delle istruzioni per i candidati in riferimento alla predetta prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicate in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - ove occorra dei quadri di riferimento per la prova scritta, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, pubblicati in data 02/10/2024 sul sito istituzionale del MIM, nonché sul portale inPA; - di tutti i verbali, le griglie, ed i provvedimenti tramite cui sono state definite le votazioni per il superamento delle prove scritte, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - ove occorra degli elaborati e delle tracce assegnate alle prove scritte nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti; - degli avvisi pubblicati dagli uffici scolastici e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in riferimento allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui escludono i ricorrenti; - degli avvisi tramite cui sono state estratte le lettere delle successive prove orali, nonché sono state indicate le sedi e le modalità organizzative per lo svolgimento della prova scritta del Concorso ordinario per dirigenti scolastici; - ove esistenti dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati ammessi agli orali e dei relativi decreti di approvazione; - di ogni eventuale rettifica, anche dal protocollo non conosciuto, in riferimento alle modalità di svolgimento della prova scritta ivi compresi i relativi esiti, se intesi in senso escludente per gli istanti; - di ogni altro atto presupposto consequenziale e connesso, ivi compresi, in quanto atti endoprocedimentali, il novero dei candidati che hanno sostenuto la gravata prova scritta, nella parte in cui non sono compresi gli odierni istanti. - dell’avviso adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l’individuazione dell’abbinamento candidati/aule, e in particolare della nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. n. 47869 del 11.10.2024. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 2\4\2025 per l’annullamento: - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici per la regione Sicilia, come pubblicati sul sito istituzionale dell’USR Sicilia, nonché dei relativi allegati, ivi compresi il relativo decreto di approvazione, nella parte in cui escludono i ricorrenti dall’accesso alle successive prove orali, pubblicati con decreto n. 3257 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, nonché di ogni eventuale rettifica; - del decreto n. 3358 del 21/01/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva rettificato l’orario di inizio della prova orale; - dell’avviso prot. n. 9740 del 24/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 24/02/2025; - dell’avviso prot. n. 9985 del 25/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 25/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10221 del 26/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 26/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10448 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale venivano pubblicati gli esiti della prova orale per i candidati che hanno sostenuto l’orale in data 27/02/2025; - dell’avviso prot. n. 10452 del 27/02/2025, a firma dell’USR Sicilia, con il quale veniva richiesta la documentazione titoli; - delle convocazioni dei candidati alla prova orale nella regione di interesse, ivi compresi i relativi allegati, in relazione al predetto concorso, ove non sono contemplati gli odierni ricorrenti; - di ogni altro avviso di convocazione dei candidati alla prova orale, anche dal protocollo non conosciuto, se intesi in senso lesivo nei confronti dei ricorrenti, ivi compreso ogni decreto di rettifica; - degli elenchi dei candidati che hanno superato la prova orale ove esistente anche da protocollo non conosciuto, nella parte in cui escludono gli odierni ricorrenti. - degli atti presupposti tra cui i quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 215036/2024, ove intesi in senso escludente; - dell’integrazione ai quadri di riferimento per la prova orale, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. 15551/2025, se intesi in senso escludente; - di ogni atto di rettifica e nomina della Commissione giudicatrice; - di tutti i verbali di valutazione delle prove scritte, degli esiti dei ricorrenti a seguito delle gravate prove scritte, delle tracce assegnate, delle votazioni e valutazioni attribuite alle parti istanti, delle relative griglie di valutazione, dei quadri della prova scritta, e di ogni altro atto di formazione dei gravati provvedimenti nella parte in cui esclude gli odierni ricorrenti; - di ogni altro atto eventualmente scaturito dall’istanza di accesso e consegnate alle parti ricorrenti; - delle tracce assegnate ai ricorrenti e della relativa valutazione durante la prova scritta; - delle griglie di valutazione e dei quadri di riferimento per la prova scritta, ove intesi in senso escludenti; - di tutti i verbali, gli atti ed i provvedimenti di valutazione e di svolgimento della prova scritta, nella parte in cui riconoscono illegittimamente come insufficiente il punteggio conseguito dai ricorrenti; - ove occorra di ogni provvedimento con il quale è comunicata la sede presso cui si terranno le prove orali, con esclusione dei ricorrenti; - di ogni altro ed eventuale avviso di svolgimento delle prove scritte e orali se intesi in senso escludente per le odierne parti ricorrenti e di ogni altro atto o avviso di esclusione a seguito del mancato superamento della prova scritta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 9\7\2025 per l’annullamento: - delle graduatorie di merito per la regione Sicilia, di cui al gravato decreto prot. n. 132 del 30/04/2025, aventi ad oggetto gli esiti del Concorso ordinario per dirigenti scolastici, a firma del MIM – USR Sicilia, ivi compresi i relativi allegati, nella parte in cui non compaiono gli odierni ricorrenti; - di ogni eventuale rettifica alle graduatorie di merito, ivi compresi i decreti di approvazione ed i relativi allegati; - dei verbali di valutazione delle prove orali, delle griglie, delle votazioni attribuite ai candidati e di tutti gli atti di formazione delle impugnate graduatorie, ivi comprese quelle provvisorie ove esistenti e del relativo decreto di approvazione, nella parte in cui non compaiono i ricorrenti in riferimento alla regione di interesse. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BILLA CINZIA il 6\11\2025: - dell’avviso di cui al prot. n. 38907 dell’11/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati indicati i criteri di attribuzione degli incarichi e delle relative sedi ai vincitori del concorso per dirigenti scolastici; - dell’avviso di cui al prot. n. 39560 del 13/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono state aggiornate le sedi disponibili ai fini delle assunzioni dei vintori del concorso per dirigenti scolastici; - del decreto di cui al prot. n. 40640 del 20/08/2025, a firma dell’USR Sicilia, e dei relativi allegati, tramite cui sono stati assunti i vincitori del concorso di cui all’oggetto e tramite cui sono state assegnate le relative sedi di servizio; - delle graduatorie rettificate dei vincitori del presente concorso, di cui al decreto prot. n. 407 del 30/07/2025, a firma dell’USR Sicilia, se intese in senso escludente; - ove occorra, del decreto ministeriale n. 155 dell’01/08/2025, e dei relativi allegati, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, avente ad oggetto l’assunzione dei dirigenti scolastici, nella parte in cui sono esclusi gli odierni ricorrenti; - ove occorra, dei contratti di assunzione dei vincitori, nonché di ogni eventuale rettifica o modifica delle graduatorie di merito, ivi compresi i relativi decreti di approvazione, nella parte in cui non sono compresi gli odierni ricorrenti; - ogni decreto, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito e/o dell’USR, e dei relativi allegati, nella parte in cui sono assunti i vincitori del concorso per dirigenti scolastici, fatta eccezione gli odierni ricorrenti; - nonché di tutti i provvedimenti di assunzione dei vincitori, anche dal protocollo non conosciuto, di eventuali scorrimenti e subentri, ivi compresi i decreti di approvazione, nella parte in cui non comprendono gli odierni istanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di esclusione dalle prove orali e dalle graduatorie di merito del concorso ordinario per dirigenti scolastici, nonché successivi atti di assegnazione delle sedi e assunzione dei vincitori
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo e plurimi motivi aggiunti, gli atti relativi allo svolgimento del concorso ordinario per dirigenti scolastici, contestando la propria esclusione dalle prove orali, dalle graduatorie di merito e dalle successive assunzioni. Sono stati impugnati, tra gli altri, gli elenchi degli ammessi alle prove orali, i calendari e le convocazioni, gli esiti delle prove scritte e orali, le valutazioni, i verbali, le griglie e i quadri di riferimento, le graduatorie regionali, il bando e gli atti presupposti concernenti la formazione e somministrazione delle prove. Con ulteriori motivi aggiunti sono stati contestati gli atti relativi alla regione Sicilia, comprese le graduatorie definitive, i criteri di attribuzione degli incarichi, l'assegnazione delle sedi e i provvedimenti di assunzione dei vincitori. Dal testo dell'ordinanza non risultano esaminati nel merito i vizi dedotti, poiché il provvedimento riguarda esclusivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.
La decisione
Il TAR ha rilevato che il ricorso è stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, mentre le graduatorie impugnate comprendono un numero elevato di soggetti potenzialmente controinteressati. Considerate anche le prevedibili difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, il Collegio ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a. La notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'atto di intervento ad opponendum e dell'ordinanza, corredati dall'avviso contenente l'autorità giudiziaria, il numero di ruolo, le parti, gli atti impugnati, una sintesi dei motivi, l'individuazione dei controinteressati e le indicazioni per seguire il processo. Le amministrazioni dovranno mantenere online la documentazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e predisporre sulla home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente prevista a pena di improcedibilità del gravame. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure né sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 27, comma 2, c.p.a.
Consente l'adozione delle modalità necessarie per assicurare la partecipazione al giudizio dei soggetti interessati, nel quadro dell'integrazione del contraddittorio.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
È richiamato quale base normativa per autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante modalità idonee in presenza di numerosi controinteressati.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.
Massime di principio
- Quando il ricorso amministrativo incide su graduatorie o procedure selettive nelle quali sono presenti numerosi controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti potenzialmente lesi dall'accoglimento della domanda.
- In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami sui siti istituzionali dell'amministrazione, con pubblicazione del ricorso, degli atti integrativi e delle informazioni essenziali sul giudizio.
- Il giudice può imporre all'amministrazione specifici obblighi di pubblicità digitale, tra cui la conservazione online degli atti, il rilascio di un'attestazione di avvenuta pubblicazione e la predisposizione di un collegamento facilmente accessibile dalla home page alla sezione dedicata agli atti di notifica.
- Il termine assegnato per l'esecuzione degli adempimenti di integrazione del contraddittorio può essere qualificato come perentorio e il mancato rispetto può essere sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 451/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 452/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 16 feb 2026Ordinanza n. 453/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →