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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - Roma, Sezione 4Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l’annullamento previa sospensione: - della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, divisi a livello regionale tra i vari U.S.R. e nella parte in cui non contempla il nominativo di parte ricorrente; - per quanto di ragione, e quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso DDG n. 2788/23, per l'ammissione al concorso pubblico per esami e titoli, a 587 posti di dirigente scolastico, nella parte in cui all’art. 6 comma 9, dispone che “all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all’articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4, del DM che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo”; - analogamente, e sempre quale atto preordinato, dell’art. 6 del D.M. 194/2022 nella parte in cui impone analoga previsione quale fonte sovraordinata e dunque nella parte in cui stabilisce che il voto minimo per accedere alla prova scritta sia determinato su base regionale e non sia invece previamente determinato su base nazionale e/o in misura superiore alla soglia di sufficienza; - del DPCM del 3 ottobre 2023 con il quale si autorizzano, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, le procedure per la copertura di complessivi 979 posti di dirigente scolastico, distribuendo, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, il 60% (587 posti) assegnato alla procedura ordinaria e la restante alla procedura straordinaria; - della prova preselettiva somministrata ai candidati; - di tutti gli atti di concorso emanati degli Uffici Scolastici Regionali in applicazione di quanto disposto dai predetti bando e D.M.; - degli esiti della prova preselettiva sostenuta in data 23 maggio 2024; - del punteggio attribuito a parte ricorrente; - dei verbali di redazione e/o validazione dei quesiti somministrati a parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti. Per l'accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa - anche in via cautelare - alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico. Per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione di parte ricorrente a partecipare alla prova scritta di cui al detto concorso pubblico per esami e titoli, a 597 posti di dirigente scolastico e, comunque, in via subordinata, al risarcimento dei danni in forma specifica. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 31\7\2025 per l’annullamento: - del D.D.G. di approvazione, ai sensi dell'art. 10 del D.D.G prot. n. AOODPIT.2788 del 18 dicembre 2023, della graduatoria definitiva di merito regionale del Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali di cui al D.M. 13 ottobre 2022, n. 194, per la Regione Puglia Prot. n. 32484_2025 e successive modifiche, rettifiche e/o integrazioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compreso: i provvedimenti (ad oggi non conosciuti) con cui ciascun USR ha provveduto a fissare le date della prova scritta di concorso, nonché a convocare i candidati i cui nominativi risultano riportati nelle predette graduatorie; per quanto possa occorrere, per l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti a partecipare alle successive prove di concorso (prova scritta) nell'ambito del nominato concorso; - di tutti gli atti, anche non noti, non conosciuti e collegati a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Giustizia amministrativa202408136

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di ammissione alla prova scritta e, con motivi aggiunti, graduatoria definitiva regionale di merito del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti della procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici, contestando in particolare la graduatoria di ammissione alla prova scritta nella parte in cui non comprendeva i loro nominativi, il bando e il decreto ministeriale relativi al criterio di ammissione di un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna regione, la prova preselettiva, i punteggi attribuiti e gli atti di validazione dei quesiti. Hanno inoltre chiesto l'accertamento del diritto a partecipare alla prova scritta, l'ammissione cautelare e la condanna in forma specifica o, in subordine, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti hanno impugnato la graduatoria definitiva regionale di merito relativa alla Regione Puglia e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche l'accertamento del diritto a partecipare alle successive prove. Poiché il ricorso era stato proposto soltanto nei confronti di alcuni controinteressati, le ricorrenti hanno chiesto l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, in considerazione dell'elevato numero dei soggetti inseriti nelle graduatorie e delle difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né si è pronunciato sulla domanda cautelare o sulle censure relative alla procedura concorsuale. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzando la pubblicazione dell'avviso sui siti istituzionali del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. La pubblicazione deve contenere l'indicazione dell'autorità giudiziaria, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, di un sunto dei motivi, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo, degli estremi dell'ordinanza e del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti e dell'ordinanza. Le amministrazioni devono mantenere online la documentazione sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare un'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e inserire nella home page un collegamento alla sezione dedicata agli atti di notifica. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi cinque giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del gravame. L'ordinanza ordina inoltre alle amministrazioni di eseguire quanto disposto e alla Segreteria di comunicarla alle parti.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare la completezza del contraddittorio.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

    Impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in giudizio.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alle altre disposizioni richiamate, la base normativa per autorizzare modalità alternative di integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire modalità di notificazione diverse da quelle ordinarie quando ricorrono particolari esigenze, quali l'elevato numero dei destinatari e le difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

Massime di principio

  • Quando il ricorso amministrativo è stato notificato soltanto ad alcuni controinteressati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti interessati all'esito del giudizio.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, l'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata mediante notificazione per pubblici proclami attraverso la pubblicazione del ricorso, degli eventuali motivi aggiunti, del provvedimento giudiziale e di un avviso contenente le informazioni necessarie a rendere conoscibile il giudizio.
  • Il giudice può prescrivere alle amministrazioni destinatarie della pubblicazione specifici obblighi di pubblicità, conservazione online della documentazione, attestazione dell'avvenuta pubblicazione e collegamento dalla home page del sito istituzionale.
  • Il termine assegnato per l'esecuzione della notificazione per pubblici proclami può essere qualificato come perentorio e il mancato adempimento può essere sanzionato con l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

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