Ordinanza n. 125/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accoglimento dell'accesso a dati tributari, reddituali e finanziari afferenti a una persona deceduta
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., chiedendo l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Venezia ha accolto una richiesta di accesso ai dati tributari, reddituali e finanziari relativi a una persona deceduta. Dal testo dell'ordinanza risultano costituiti in giudizio sia l'amministrazione sia la controinteressata, ma non sono esposti analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il TAR ha rilevato inoltre l'esistenza di determinazioni autonomamente assunte dalla Direzione Provinciale di Venezia e dalla Direzione Regionale della Sardegna in relazione alla richiesta di accesso, ritenendo necessario acquisire chiarimenti sulle ragioni del duplice pronunciamento e sugli atti istruttori posti a fondamento delle decisioni.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente al fine di conservare integra la situazione di fatto e di diritto nelle more della decisione sul ricorso, senza definire il merito della controversia né annullare il provvedimento impugnato. Ha disposto un incombente istruttorio nei confronti della Direzione Provinciale di Venezia e della Direzione Regionale della Sardegna, imponendo il deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, di una relazione documentata corredata dagli atti dell'istruttoria, con chiarimenti sulle ragioni del duplice pronunciamento e con presa di posizione sui motivi della ricorrente e sulle argomentazioni della controinteressata. La discussione e decisione del ricorso sono state fissate alla camera di consiglio dell'11 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a.
La controversia è trattata secondo il rito speciale in materia di accesso.
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare.
art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.
ai sensi dell’art. 87, comma 2, lett. c), c.p.a.
È richiamato quale fondamento della fissazione della camera di consiglio per la discussione e decisione del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone interessate.
Massime di principio
- In un giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., quando il quadro istruttorio risulti incompleto o emergano determinazioni divergenti o autonomamente assunte da diverse articolazioni dell'amministrazione, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata e degli atti istruttori posti a fondamento delle decisioni, rinviando la discussione e decisione del merito.
- La tutela cautelare può essere accordata anche al solo fine di conservare integra la res adhuc integra nelle more dell'acquisizione degli elementi istruttori necessari e della definizione del giudizio, senza anticipare la decisione sul merito.
- Quando l'amministrazione abbia adottato più determinazioni in relazione alla medesima richiesta di accesso, l'istruttoria processuale può essere indirizzata a chiarire il rapporto tra tali determinazioni, le rispettive ragioni e gli atti procedimentali su cui esse si fondano.
- Nel giudizio in materia di accesso, il giudice può richiedere all'amministrazione di prendere specificamente posizione sia sui motivi dedotti dal ricorrente sia sulle argomentazioni del controinteressato, ai fini della compiuta definizione del quadro decisionale.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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