Cassazione Civile, Ordinanza n. 39370/2021 del 10/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
L'originario attore aveva convenuto innanzi al Tribunale due soggetti assumendo di essere proprietario di fondi siti in Milazzo e lamentando che essi occupassero abusivamente una particella catastale su cui insisteva una costruzione e una porzione di altro fondo recintato. Chiedeva la restituzione dei beni e, in via alternativa o consequenziale, il pagamento dell'indennità prevista per l'occupazione con costruzione, oltre alla rimozione/cessazione di asserite servitù illegittimamente costituite, consistenti in vedute e tubi di scarico delle acque. I convenuti resistevano sostenendo di essere a loro volta proprietari dei fondi individuati e di detenere in loco aperture e tubi da oltre vent'anni. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello confermava, qualificando l'azione come rivendicazione e ritenendo non provato rigorosamente il diritto di proprietà dell'attore. In cassazione gli eredi deducevano: violazione dell'art. 112 c.p.c. e delle norme sostanziali invocate, sostenendo che la domanda non fosse una rivendica ma una restituzione o una richiesta ex art. 938 c.c.; omessa considerazione del contratto del 20 dicembre 1978, con cui si era cessato un affitto agrario e si erano vendute porzioni di terreno; violazione dell'art. 948 c.c. e dell'onere probatorio, poiché nelle difese avversarie era emerso un riconoscimento della signoria del comune dante causa sui fondi, con conseguente attenuazione del rigore della prova della proprietà. La censura sulla negatoria servitutis veniva dedotta come assorbita o erroneamente assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale, rigettando gli altri motivi o ritenendoli assorbiti. Ha ritenuto infondata la qualificazione della domanda come mera restituzione, confermando che, in base al petitum sostanziale, la pretesa andava letta come rivendica per occupazione abusiva. Ha invece accolto la censura sulla prova della proprietà, rilevando che la produzione del contratto del 20 dicembre 1978, proveniente dalla difesa dei convenuti, dimostrava un riconoscimento della titolarità del fondo in capo al comune dante causa e imponeva un minor rigore probatorio nella rivendicazione. Ha inoltre precisato che la domanda di negatoria servitutis non poteva dirsi assorbita dal rigetto della rivendica, perché la libertà dei fondi confinanti resta questione autonoma; tuttavia, per effetto dell'accoglimento della censura sulla rivendica, l'esame della negatoria è rimesso al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata in parte qua e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il coerede del soggetto originariamente attore, subentrato nel processo, è parte del giudizio e può proporre autonoma impugnazione.
la domanda va qualificata secondo il petitum sostanziale e la causa petendi effettivamente dedotta, non solo secondo la formula letterale usata.
la norma è invocabile solo nei casi previsti di occupazione parziale con costruzione, non quando l'intero sedime risulti occupato; in tale ipotesi opera l'art. 936 c.c.
nell'azione di rivendicazione il proprietario deve provare il proprio diritto, ma il rigore della prova può risultare attenuato quando la controparte abbia prodotto elementi che implicano un riconoscimento della titolarità del fondo in capo al dante causa comune.
la negatoria servitutis tutela la libertà del fondo e non è assorbita dal solo rigetto della rivendica, se permangono le molestie o le pretese servitù sul fondo confinante.
è la norma pertinente quando la costruzione occupa interamente il fondo altrui, non l'art. 938 c.c.
richiamati dai ricorrenti in relazione al valore probatorio del contratto e delle dichiarazioni utilizzate dalla controparte, ma la Corte ha fondato la decisione soprattutto sul riconoscimento implicito della titolarità del fondo derivante dalla documentazione prodotta.
richiamati per la valutazione delle prove e degli elementi acquisiti in giudizio.
la Corte richiama il tema dell'onere della prova nella rivendicazione e la sua modulazione in relazione alle difese e agli elementi documentali prodotti.
dedotto come vizio di omesso esame di fatto decisivo in relazione al contratto del 20 dicembre 1978.
Massime di principio
- Nell'azione di rivendicazione la domanda va identificata in base al petitum sostanziale: se il bene è chiesto perché occupato abusivamente, il titolo petitorio resta la proprietà anche se l'attore non formula espressamente una domanda di accertamento del dominio.
- La prova del diritto di proprietà nel giudizio di rivendicazione può essere attenuata quando dagli atti o dalle difese della controparte emerga un riconoscimento, anche implicito, della titolarità del fondo in capo al dante causa dell'attore.
- La negatoria servitutis è azione autonoma rispetto alla rivendica: il suo esame non è automaticamente assorbito dal rigetto della domanda di restituzione, quando persistano contestazioni sulla libertà del fondo confinante.
- L'art. 938 c.c. non si applica all'ipotesi in cui la costruzione occupi integralmente il fondo altrui; in tal caso la disciplina pertinente è quella dell'art. 936 c.c.
- Il coerede subentrato all'originario attore, quale parte del processo ex art. 110 c.p.c., può proporre autonoma impugnazione.
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