Cassazione Civile, Sentenza n. 28730/2023 del 16/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune impugna la decisione che aveva escluso la tassabilità (TARI) di parte dei locali della società per l'annualità 2016, sostenendo che i locali producevano rifiuti assimilabili agli urbani e che la contribuente non aveva fornito prove sufficienti circa la prevalenza di rifiuti da imballaggi secondari e terziari non assimilabili, nonché contestando carenze nella denuncia originaria e la mancata distinzione tra parte fissa e parte variabile della tariffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quinto motivo di ricorso del Comune (relativo alla obbligatorietà del pagamento della quota fissa della TARI anche quando la parte variabile possa essere esclusa per produzione prevalente di rifiuti speciali non assimilabili), ha respinto gli altri motivi del Comune e ha assorbito il ricorso incidentale della società. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione perché valuti, uniformandosi ai principi di diritto indicati, l'applicazione della quota fissa e le riduzioni/esenzioni solo per la parte variabile ove comprovata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014)
art. 1, commi 639, 641, 649, 684, 685, 654
La TARI è dovuta per il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani; l'art. 649 esclude dalla determinazione della superficie assoggettabile la parte ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili se il produttore dimostra il loro trattamento; restano distinte quota fissa (sempre dovuta) e quota variabile (esente per la superficie esclusivamente produttiva di rifiuti speciali non assimilabili).
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)
artt. 195, 198, 216-218, 221, 224, 226
Disciplina la nozione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio: gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito dei rifiuti urbani; gli imballaggi secondari solo se è attivata la raccolta differenziata; conferma il regime speciale che attribuisce ai produttori la gestione degli imballaggi.
Riferimento normativo rilevante nella doglianza ma, secondo la Corte, non incidente rispetto al principio della distinzione tra quota fissa e variabile TARI.
Regolamento comunale TARI
Il regolamento può prevedere riduzioni della quota variabile per rifiuti speciali assimilati e disciplinare gli obblighi dichiarativi; tuttavia non può legittimamente assimilare gli imballaggi terziari (e talora i secondari) ai rifiuti urbani: tali disposizioni sono disapplicabili nella parte in contrasto con la normativa statale e la giurisprudenza.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme e contraddittorietà della motivazione; Corte valuta e decide sulla fondatezza di tali censure.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546
Consente al giudice tributario la disapplicazione delle norme regolamentari comunali inconferenti con la normativa statale in materia di rifiuti e assimilazione.
Massime di principio
- Gli imballaggi terziari (e, in assenza di raccolta differenziata, gli imballaggi secondari) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: la disciplina statale e la giurisprudenza impediscono ai regolamenti comunali di estendere la TARI a tali rifiuti.
- La parte variabile della TARI non è dovuta per la sola porzione di superficie in cui si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente dimostri il relativo trattamento/smaltimento autonomo (contratti, formulari, perizie, planimetrie).
- La quota fissa della TARI resta dovuta integralmente per l'intera superficie tassabile, anche quando la parte variabile sia esclusa per specifiche aree: la quota fissa finanzia costi generali e di investimento e non è parametrata alla quantità di rifiuti effettivamente conferiti.
- Il contribuente ha un onere dichiarativo e documentale (denuncia/variazione, planimetria con legenda, formulari, contratti di autosmaltimento) per ottenere l'esenzione/riconoscimento della non imponibilità della parte variabile; il giudice valuta in concreto se gli elementi prodotti soddisfano l'onere probatorio.
- Nei casi di produzione mista (rifiuti urbani e speciali) occorre individuare e quantificare le superfici di prevalente produzione di rifiuti speciali; le riduzioni o esenzioni operano sulla parte variabile secondo percentuali o delimitazioni oggettive, mentre la quota fissa rimane dovuta.
- I regolamenti comunali che prevedono assimilazioni incompatibili con la normativa statale sugli imballaggi possono e devono essere disapplicati dal giudice tributario.
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