Cassazione Civile, Ordinanza n. 32512/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto concluso tra una società appaltatrice e il Ministero, nel quale era stata pattuita una disciplina particolare: il diritto al corrispettivo sarebbe sorto solo alla definitiva consegna e presa in carico dei beni oggetto dell'appalto da parte dell'amministrazione. La società appaltatrice avrebbe poi ceduto pro-soluto il credito a un factor, il quale ha chiesto in giudizio la condanna del Ministero al pagamento. I giudici di merito hanno rigettato la domanda ritenendo che il credito non fosse mai sorto, perché la consegna e presa in carico non erano avvenute da parte dell'appaltatrice cedente ma solo successivamente, per effetto di rapporti con un diverso raggruppamento di imprese. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione dell'art. 1665, co. 5, c.c., sostenendo che la clausola poteva incidere solo sull'esigibilità e non sull'esistenza del credito; 2) violazione dei canoni ermeneutici contrattuali (artt. 1362, 1363, 1366 c.c.), per avere la corte d'appello mal interpretato le clausole sull'appalto; 3) violazione degli artt. 1376, 1665, 1453 e 1460 c.c., perché l'inadempimento dell'appaltatrice non avrebbe potuto far venir meno automaticamente il credito; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per avere il giudice di merito ritenuto provata la mancata consegna dei beni; 5) violazione degli artt. 1180 e 1264 c.c., contestando il rilievo attribuito alla consegna da parte di terzi; 6) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sugli effetti del fallimento dell'appaltatrice sulla cessione del credito. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che nell'appalto il diritto al corrispettivo, salvo diversa pattuizione, sorge solo con l'accettazione dell'opera e che le parti possono validamente subordinare l'insorgenza del credito a un diverso evento, qui la consegna e presa in carico. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, e inammissibile anche il quinto perché non confrontato con la ratio decidendi, basata sull'inesistenza originaria del credito. Ha ritenuto infondato il sesto motivo, osservando che la corte territoriale aveva affrontato la questione del fallimento, ritenendola irrilevante una volta esclusa l'esistenza del credito. Il ricorso è stato infine rigettato integralmente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel caso concreto, il credito dell'appaltatrice non fosse mai sorto perché le parti avevano validamente subordinato la sua insorgenza alla definitiva consegna e presa in carico dei beni da parte della stazione appaltante; poiché tale evento non si era verificato ad opera dell'appaltatrice cedente, il factor non poteva vantare alcun diritto verso il Ministero. Le ulteriori censure sono state respinte o dichiarate inammissibili perché volte a sollecitare una nuova valutazione del merito o perché non confrontate con la ratio della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell'intimato.
Norme richiamate
"l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo" quando l'opera è accettata dal committente, salvo diversa pattuizione o uso contrario
La disposizione è letta come norma che regola non solo l'esigibilità ma l'esistenza stessa del diritto al corrispettivo nella sua piena efficacia; l'accettazione del committente è trattata come condizione sospensiva, salva diversa pattuizione.
Richiamato insieme ad altre norme nel tentativo di sostenere che l'inadempimento non esclude la nascita del credito; la censura è stata respinta.
Invocato per sostenere che l'inadempimento avrebbe potuto al più rilevare sul piano risolutorio e non sull'esistenza del credito.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'eccezione di inadempimento, ma ritenuto non decisivo rispetto alla ratio della decisione.
Il ricorrente ne ha denunciato la violazione, ma la Corte ha ritenuto la censura apodittica e sostanzialmente diretta a ottenere una nuova lettura del contratto.
Canone ermeneutico richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso che il giudice di merito se ne sia discostato.
Richiamato per sostenere una lettura conforme a buona fede; la Corte non ha ravvisato violazioni del canone interpretativo.
La Corte ribadisce che la violazione si ha solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova; non se valuta semplicemente le prove in modo non condiviso dalla parte.
La violazione ricorre solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende espressamente la regola di giudizio sui fatti non contestati; non quando apprezza diversamente le prove di parte.
Richiamato per precisare che la valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggiore forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientra nel potere del giudice di merito.
Invocato nel motivo sulla consegna da parte di terzi; la censura è stata ritenuta non confrontata con la ratio decidendi.
Invocato in relazione agli effetti della cessione del credito; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante perché il credito non era mai sorto.
La Corte ha escluso l'omessa pronuncia, affermando che il giudice d'appello aveva comunque trattato la questione, ritenendola assorbita dall'inesistenza del credito.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, salvo diversa pattuizione o uso contrario, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge solo quando l'opera sia accettata dal committente; l'accettazione può assumere funzione di condizione sospensiva del credito.
- L'autonomia contrattuale può validamente subordinare l'insorgenza del diritto al corrispettivo a un evento diverso dall'accettazione, purché la clausola sia interpretabile nel senso di regolare la nascita del credito e non solo il suo pagamento.
- In sede di legittimità, l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per vizio di motivazione nei limiti consentiti; non è ammessa una mera proposta di lettura alternativa dei patti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova, non quando valuti le risultanze istruttorie in modo non condiviso dalla parte.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. richiede che il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o si discosti dalla regola dei fatti non contestati; non basta contestare l'apprezzamento delle prove.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se la censura presuppone una premessa incompatibile con tale ratio, essa è inammissibile.
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