Cassazione Penale, Sentenza n. 15/2023 del 02/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento a titolo di presofferto di due periodi di detenzione (9/7/2009-21/3/2010 e 16/5/2011-7/12/2011) che riteneva dovessero essere imputati alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 28/11/2011. Sosteneva che tali periodi erano stati imputati nei provvedimenti di cumulo alle sentenze del Tribunale di Torre Annunziata a titolo di espiazione della pena e non a titolo di fungibilità, e dunque non erano stati computati nel cumulo corrente in modo corretto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i periodi indicati fossero effettivamente già stati imputati, nel cumulo, a precedenti pronunce definitive del Tribunale di Torre Annunziata e che non possano essere ricalcolati a favore della sentenza della Corte d'appello in quanto uno stesso periodo di detenzione non può essere computato due volte. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di soggetto già in custodia cautelare per altro fatto, la parte di periodo successiva all'inizio della carcerazione non è computabile per la pena definitiva relativa all'altro fatto, dovendosi considerare solo la frazione senza sovrapposizione. Per tali ragioni la scelta del Pubblico Ministero, avallata dal giudice dell'esecuzione, di imputare quei periodi alle sentenze definitive è stata ritenuta corretta. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen., comma 1
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Norma processuale che dispone la condanna alle spese nel procedimento di impugnazione quando il ricorso è rigettato; applicata per irrogare le spese al ricorrente.
Richiamato come criterio moderatore nel calcolo della pena complessiva in cumulo; serve a determinare la pena risultante dall'applicazione del cumulo delle pene.
Giurisprudenza (Sez. 2, Sent. n. 4152 del 20/01/2015, Cava, Rv. 263192)
In tema di sospensione della esecuzione di misure cautelari, il principio per cui uno stesso periodo di detenzione non può essere imputato a più titoli opera nel senso che, ove venga emesso ordine di esecuzione nei confronti di un soggetto in custodia cautelare per altro fatto, il periodo successivo all'inizio della carcerazione non è computabile nella pena detentiva che per quel fatto dovrà essere scontata qualora intervenga condanna definitiva, in quanto ai fini del computo suddetto si dovrà tenere conto soltanto di quella frazione temporale trascorsa in stato di custodia cautelare relativamente alla quale non vi sia stata sovrapposizione con l'espiazione della pena.
Principio che vieta la doppia imputazione dello stesso periodo di detenzione a titoli diversi; stabilisce che, in caso di sovrapposizione tra custodia cautelare e esecuzione di pena definitiva per altro fatto, non è possibile ricalcolare quel periodo per la pena definitiva se è già stato utilizzato per l'esecuzione.
Massime di principio
- Uno stesso periodo di detenzione non può essere conteggiato due volte: se un periodo è già stato imputato a una pena definitiva nel cumulo, non può essere riassegnato ad altra sentenza.
- Se l'ordine di esecuzione per una pena definitiva interviene mentre il soggetto è in custodia cautelare per altro fatto, la frazione di periodo sovrapposta non è computabile per la pena derivante dal fatto cautelare; va considerata solo la parte non sovrapposta.
- Nell'esame di un cumulo è fondamentale verificare la destinazione dei singoli periodi (espiazione definitiva vs fungibilità vs presofferto) leggendo il dettaglio del provvedimento di cumulo e le singole imputazioni temporali.
- Chi propone incidente di esecuzione deve fornire una ricostruzione cronologica precisa e documentata delle detenzioni e delle imputazioni, perché il rigetto è probabile se risulta che i periodi sono già stati imputati a pene definitive.
- La giurisprudenza tende a evitare duplicazioni nel computo delle detenzioni; il successo della domanda dipende quindi dalla prova che i periodi non siano stati già conteggiati in altri provvedimenti di cumulo.
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