Cassazione Civile, Ordinanza n. 37924/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (assicurato)
La controversia
Una società aveva proposto azione risarcitoria per il danneggiamento di materiale noleggiato contro la società che aveva nella disponibilità il bene. Quest'ultima aveva chiamato in causa un'altra società e il proprio assicuratore; a sua volta l'assicurata aveva chiamato in causa la compagnia di assicurazione della responsabilità civile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda con compensazione delle spese. In appello la Corte territoriale aveva condannato la convenuta principale al risarcimento del danno, aveva posto a carico dell'assicurata l'obbligo di tenere indenne la convenuta principale e aveva a sua volta condannato l'assicuratore a tenere indenne l'assicurata della sola somma dovuta a titolo di capitale, ma non anche delle spese processuali di primo e secondo grado dovute alla parte vittoriosa. La società assicurata ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1917 c.c. per omessa condanna dell'assicuratore a tenerla indenne anche delle spese di soccombenza rifuse alla controparte nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondato il motivo. Ha affermato che le spese di soccombenza che l'assicurato sia tenuto a rifondere alla controparte vittoriosa costituiscono una conseguenza possibile del fatto illecito coperto dall'assicurazione della responsabilità civile e sono quindi ripetibili dall'assicurato verso l'assicuratore ai sensi dell'art. 1917, comma 1, c.c., nei limiti del massimale. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha deciso nel merito, condannando l'assicuratore a tenere indenne l'assicurata anche delle somme dovute alla controparte per spese processuali di primo e secondo grado. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'assicuratore soccombente; sono rimaste ferme le statuizioni sulle spese dei gradi di merito pronunciate in appello.
Norme richiamate
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore deve tenere indenne l'assicurato anche delle spese di soccombenza che questi sia tenuto a rifondere al terzo vittorioso, poiché rientrano tra le conseguenze possibili del fatto illecito coperto, nei limiti del massimale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta per violazione di legge sostanziale in relazione all'omessa applicazione dell'art. 1917 c.c.
Massime di principio
- Nell'assicurazione della responsabilità civile, l'obbligo dell'assicuratore di tenere indenne l'assicurato comprende, salvo il limite del massimale, anche le spese di lite poste a carico dell'assicurato in favore del terzo danneggiato vittorioso.
- Le spese di soccombenza costituiscono una conseguenza del fatto illecito dell'assicurato e non un elemento estraneo al rischio assicurato, sicché possono essere oggetto di manleva nei rapporti tra assicurato e assicuratore.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito sulla questione di diritto risolta erroneamente dal giudice di merito.
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