Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30205/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo dall'01/11/2007 al 16/05/2014, in esecuzione di provvedimento cautelare emesso nell'ambito di indagini per reati connessi agli artt. 74 e 73 del D.P.R. 309/1990. In primo grado il Tribunale di Busto Arsizio (sentenza dell'07/08/2020, irrevocabile) lo aveva assolto perché il fatto non sussisteva. Il giudice della riparazione, con ordinanza del 05/07/2022, ha rigettato l'istanza ritenendo sussistente una "colpa grave" del ricorrente ostativa al riconoscimento dell'indennizzo, sulla base di fatti quali il rinvenimento (21/07/2006) in auto di una somma di Euro 800.000, l'assenza di giustificazione per la somma, la presenza di telefoni con numeri italiani ed esteri, frequenti contatti telefonici con soggetti coinvolti nel traffico di stupefacenti (tra cui Alì Suleiman) e precedenti di condanna per possesso di stupefacenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dal Wumbei, confermando che il giudice della riparazione ha correttamente valutato, in autonomo piano di giudizio ex ante rispetto al processo penale, l'esistenza di profili di colpa grave idonei a escludere il diritto all'indennizzo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice della riparazione può valutare gli elementi probatori alla luce della logica della causa civile di riparazione, ma non può comunque ritenere provati fatti che il giudice della cognizione non ha ritenuto dimostrati. Nel caso di specie, gli elementi extraprocessuali e le frequentazioni ambigue sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il rigetto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma penale di riferimento per i reati contestati (traffico di stupefacenti). Utilizzata per descrivere la fattispecie contestata all'origine delle misure cautelari.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73

    Altra norma penale richiamata per plurime imputazioni contro il ricorrente; contestualizza i capi d'imputazione oggetto dell'indagine e del successivo giudizio di riparazione.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. e)

    Norma richiamata nel motivo di cassazione (particolare vizio di motivazione denunciato), ossia il motivo per cui il ricorrente ha chiesto la cassazione dell'ordinanza impugnata per vizio motivazionale.

  • Codice di procedura penale, artt. 314, 315 e 646

    Norme procedurali richiamate nel motivo di ricorso (difformità e presunte nullità/irregolarità procedurali o di motivazione) la cui presunta violazione è stata contestata dal ricorrente ma ritenuta infondata dalla Corte di cassazione.

Massime di principio

  • Il giudice della riparazione opera su un piano autonomo rispetto al giudice penale: valuta "ex ante" se il comportamento dell'indagato ha creato una falsa apparenza di illiceità anche quando poi il fatto è stato accertato non sussistente.
  • L'esistenza di condotte extraprocessuali (es. possesso ingiustificato di ingenti somme, collegamenti ripetuti con soggetti noti per traffici illeciti) può integrare colpa grave e ostare al riconoscimento dell'indennizzo anche se nel processo penale è intervenuta assoluzione.
  • Il giudice della riparazione non può comunque ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia espressamente escluso: c'è un limite al sindacato probatorio, ma resta ampia discrezionalità nell'apprezzamento degli elementi non così valutati nel processo penale.
  • Frequentazioni e contatti ripetuti con soggetti coinvolti nel medesimo procedimento possono essere valutati come indizi di contiguità e rilevare nella valutazione civilistica della riparazione, purché emerga la consapevolezza della loro relazione con attività illecite.
  • In situazioni analoghe è fondamentale documentare e spiegare tempestivamente e credibilmente le circostanze che giustificano il possesso di beni o la frequentazione di terzi (alibi, giustificazioni economiche, contesto lavorativo), perché l'omessa giustificazione può essere interpretata come colpa grave.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.