Cassazione Civile, Ordinanza n. 01481/2023 del 18/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra un consorzio di bonifica e un lavoratore. Il giudice di merito aveva ritenuto nullo il termine apposto ai contratti perché le causali indicate erano generiche e riferite a normali attività di manutenzione dell’ente; aveva inoltre dichiarato la conversione del rapporto in tempo indeterminato, ordinando la riammissione in servizio e riconoscendo un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) inammissibilità dell’appello per carenza dei requisiti di specificità ex art. 434 c.p.c.; il motivo è poi stato rinunciato; 2) violazione della disciplina sui contratti a termine e del CCNL, sostenendo che si dovesse applicare la disciplina transitoria dell’art. 11 d.lgs. 368/2001 e che il lavoratore, assunto come operaio avventizio per lavori stagionali, rientrasse tra i soggetti assumibili a termine; 3) e 4) travisamento della prova e violazione della normativa regionale siciliana sulle garanzie occupazionali, assumendo che le norme imponessero la proroga dei contratti a termine senza discrezionalità dell’ente; 5) violazione di diverse leggi regionali e dell’art. 97 Cost., sostenendo che per i consorzi di bonifica siciliani l’assunzione stabile sarebbe possibile solo mediante concorso o prova pubblica selettiva e che quindi non sarebbe consentita la conversione del rapporto; 6) conseguente censura contro la statuizione risarcitoria ex art. 32 l. 183/2010, basata sull’assunto della legittimità del termine. La Corte di cassazione ha dichiarato rinunciato il primo motivo, ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili il secondo, il terzo e il quarto, ha accolto il quinto motivo limitatamente alla questione dell’impossibilità di conversione in rapporto a tempo indeterminato per il divieto regionale di assunzione stabile, e ha rigettato il sesto motivo perché la legittimità del termine era stata esclusa. Tuttavia, in dispositivo la Corte ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla conversione e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda di conversione del rapporto; ha compensato le spese dell’intero processo.
La decisione
La Corte ha accolto il quinto motivo di ricorso nei limiti in cui censurava la conversione del rapporto a tempo indeterminato, richiamando la giurisprudenza già formatasi sulla normativa regionale siciliana e sui consorzi di bonifica, secondo cui il divieto di conversione opera in ragione del divieto di assunzione stabile imposto agli enti. La sentenza di merito è stata quindi cassata nella parte relativa alla conversione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda del lavoratore di trasformazione del rapporto. Il primo motivo è stato dichiarato superato dalla rinuncia; il secondo, terzo e quarto sono stati ritenuti in parte infondati e in parte inammissibili; il sesto è stato rigettato perché fondato sul presupposto, non condiviso dalla Corte, della legittimità del termine. Le spese sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale e dell’evoluzione successiva della giurisprudenza.
Norme richiamate
Richiamato solo per la doglianza di inammissibilità dell’appello; il motivo è stato poi rinunciato, senza una statuizione di merito su tale norma.
art. 11 d.lgs. n. 368 del 2001
Invocato dal ricorrente per sostenere l’applicabilità della disciplina transitoria ai contratti a termine; la Corte non ne ha accolto la lettura proposta.
artt. 2 e 121 CCNL dipendenti Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Richiamati dal ricorrente per sostenere la legittimità delle assunzioni a termine di operai avventizi; la censura è stata disattesa o ritenuta inammissibile nei limiti dedotti.
Richiamato per censurare il travisamento della prova; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in cassazione.
art. 106, comma 1, l.r. Sicilia n. 4 del 2003
La Corte interpreta la norma nel senso che non impone un obbligo di proroga, ma consente la proroga di determinati contratti entro un limite temporale, sempre subordinatamente alla sussistenza dei presupposti legali.
l.r. Sicilia n. 49 del 1981, art. 3
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell’obbligo di concorso/prova pubblica per assunzioni stabili; la Corte, richiamando precedente consolidato, esclude che impedisse in sé il ragionamento sulla conversione nei termini prospettati, ma conferma comunque l’impossibilità della conversione per il divieto regionale di assunzione stabile.
l.r. Sicilia n. 14 del 1958, artt. 6, 7 e 9
Richiamata dal ricorrente in relazione alle modalità di assunzione presso i consorzi; utilizzata nel motivo sul divieto di conversione e sulla necessità di concorso o prova selettiva.
l.r. Sicilia n. 12 del 1991, art. 3
Richiamata dal ricorrente a fondamento del preteso obbligo di selezione pubblica per le assunzioni stabili.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio del pubblico concorso; la Corte lo colloca nel quadro del divieto di assunzioni stabili degli enti consortili.
l.r. Sicilia n. 76 del 1995
La Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza, afferma che ha autorizzato i consorzi a ricorrere a assunzioni a tempo determinato secondo la legge n. 230 del 1962, senza introdurre una deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato.
Richiamato nella ricostruzione della disciplina regionale per affermare il permanere del divieto di assunzioni a tempo indeterminato.
l. n. 230 del 1962
Utilizzata come disciplina di riferimento per le assunzioni a termine consentite ai consorzi; i rapporti stipulati fuori dalle ipotesi legali sono nulli sin dall’origine e non possono essere convertiti.
art. 3 e art. 4 l.r. Sicilia n. 76 del 1995
Richiamati come norme che rinviano alle modalità della legge n. 230 del 1962 per le assunzioni a termine.
La Corte lo utilizza per decidere nel merito, dopo la cassazione parziale, rigettando la domanda di conversione senza rinvio ad altro giudice.
Richiamato dal ricorrente in relazione all’indennità risarcitoria; il motivo è stato rigettato perché la contestata conversione non è stata accolta e la legittimità del termine è stata esclusa.
Richiamato per recepire il precedente di legittimità sulla disciplina regionale e sui consorzi di bonifica.
Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sulle censure di vizio motivazionale e travisamento della prova.
Richiamato con riferimento ai requisiti di specificità dei motivi di ricorso.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per escludere, in presenza di doppia conforme, la deducibilità del vizio di travisamento della prova.
Richiamato per affermare che la rinuncia a uno o più motivi è efficace anche senza sottoscrizione della parte o mandato specifico al difensore.
Massime di principio
- Nei giudizi sui contratti a termine dei consorzi di bonifica siciliani, la disciplina regionale va letta in coordinamento con la normativa statale richiamata: l’autorizzazione al ricorso al termine non implica automaticamente la legittimità di ogni causale, né consente di convertire in tempo indeterminato rapporti nati in violazione dei presupposti legali.
- Se l’atto introduttivo del lavoratore allega che l’assunzione a termine è avvenuta per esigenze in realtà stabili e non temporanee, non grava sul lavoratore l’onere di contestare specificamente la diversa ricostruzione offerta dal datore di lavoro; la contestazione del convenuto non ribalta, da sola, l’onere assertivo già assolto dall’attore.
- In cassazione non è deducibile, attraverso il vizio motivazionale, un mero travisamento della prova o una rivalutazione del materiale istruttorio, soprattutto in presenza di doppia conforme di merito.
- La normativa regionale siciliana in tema di consorzi di bonifica non può essere interpretata come imposizione generalizzata di proroghe dei contratti a termine: la proroga è ammissibile solo nei limiti previsti e solo per contratti originariamente legittimi, previa verifica caso per caso dei presupposti fattuali.
- Il divieto regionale di assunzione a tempo indeterminato per determinati enti pubblici economici comporta l’impossibilità giuridica di convertire in rapporto stabile un contratto a termine nullo sin dall’origine; in tali casi il giudice, una volta esclusa la conversione, può decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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