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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10660/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta davanti al Tribunale di Salerno per far dichiarare inefficace nei confronti del creditore un atto di vendita immobiliare compiuto dal debitore a favore di un terzo, dopo la risoluzione consensuale di un precedente preliminare. Il ricorrente sosteneva di essere creditore del venditore per provvigioni da procacciamento di affari relative alla conclusione dell’operazione immobiliare e, inoltre, per danni derivanti dalla pretesa condotta fraudolenta con cui le parti avevano risolto il preliminare. La Corte d’appello aveva rigettato l’appello perché il credito posto a base dell’azione pauliana era collegato all’attività di mediatore/procacciatore e il ricorrente non risultava iscritto nel ruolo richiesto dalla l. n. 39/1989, richiamando l’arresto delle Sezioni Unite del 2017. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 117 Cost. e della l. n. 39/1989 in relazione alle direttive europee 2005/36/CE e 2006/123/CE, sostenendo che la normativa interna sull’iscrizione avrebbe dovuto essere disapplicata; 2) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2901 c.c., assumendo che la Corte d’appello avesse omesso di considerare che la legittimazione all’azione revocatoria derivava anche da un autonomo credito risarcitorio; 3) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c. e 115 c.p.c., lamentando che il giudice di merito non avesse considerato una scrittura di riconoscimento del debito, con cui una delle società avrebbe riconosciuto una somma per l’attività svolta dal ricorrente in suo interesse.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti e tre i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché le direttive richiamate non impediscono, nel caso di specie, la disciplina interna sull’iscrizione del mediatore, come già chiarito dalle Sezioni Unite del 2017; ha ritenuto infondato il secondo perché la sentenza d’appello aveva comunque esaminato, sia pure implicitamente, anche il profilo del dedotto credito risarcitorio, escludendolo in quanto fondato su una provvigione non dovuta; ha ritenuto infondato il terzo perché la pretesa scrittura di riconoscimento del debito non risultava adeguatamente dedotta e, comunque, il giudice di merito aveva ricostruito la domanda come fondata solo sulla qualità di procacciatore e sulla correlata provvigione. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità per la peculiarità della vicenda e ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria; il credito o la ragione di credito dedotti dal ricorrente dovevano costituire presupposto dell’azione.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Invocato per sostenere la pretesa disapplicazione della normativa interna in contrasto con il diritto dell’Unione; la Corte non ha ravvisato alcun contrasto rilevante.

  • l. 39/1989

    La disciplina sull’iscrizione del mediatore è stata ritenuta applicabile e non superata dalle direttive europee richiamate.

  • Direttiva CE n. 2005/36

    Richiamata dal ricorrente per sostenere una maggiore liberalizzazione delle professioni, ma ritenuta non pertinente a fondare la disapplicazione della disciplina interna sull’iscrizione del mediatore.

  • Direttiva CE n. 2006/123

    Richiamata dal ricorrente; la Corte, in linea con le Sezioni Unite, ha escluso che ostasse alla conservazione degli effetti della normativa pregressa sulla retribuzione del mediatore non iscritto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Usato per veicolare le censure di violazione di legge sui primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Usato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata respinta perché la dedotta scrittura non emergeva come fatto decisivo autosufficientemente allegato.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di merito aveva comunque investito il nucleo della pretesa creditoria.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato connessamente alla valutazione delle prove e delle allegazioni; la Corte non ha ravvisato vizi decisivi nella ricostruzione di merito.

  • art. 1988 c.c.

    Invocato in relazione alla pretesa scrittura di riconoscimento del debito; la censura non è stata accolta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova del credito posto a base dell’azione; la Corte ha ritenuto non dimostrata la diversa causa credendi allegata.

  • art. 374 c.p.c.

    Richiamato incidentalmente dalla Corte in relazione all’eventuale rimessione alle Sezioni Unite, che tuttavia non è stata ritenuta necessaria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di azione revocatoria ordinaria, il creditore che agisce deve allegare e sorreggere un credito o una ragione di credito effettivamente rilevante; se la pretesa dipende da una provvigione o compenso non dovuto perché manca il presupposto normativo dell’attività di mediazione, viene meno il fondamento dell’azione.
  • La disciplina interna sull’iscrizione del mediatore non è automaticamente disapplicabile per effetto delle direttive europee sulla liberalizzazione dei servizi o sul riconoscimento delle qualifiche professionali quando la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione specificamente considerato dalle norme eurounitarie invocate.
  • Se il giudice di merito ricostruisce la domanda come fondata su un unico nucleo creditorio e ne esclude la sussistenza, la deduzione in cassazione di un autonomo credito risarcitorio richiede un’allegazione chiara e autosufficiente; in mancanza, non sussiste omessa pronuncia.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per introdurre in cassazione una diversa causa petendi o un titolo di credito non adeguatamente emergente dagli atti e dalle decisioni di merito.
  • Quando il credito posto a base dell’azione è insussistente, non può dirsi integrato neppure il danno conseguente alla sua mancata soddisfazione o perdita, con conseguente infondatezza delle censure che presuppongono quel credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMediazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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