Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2021 del 23/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della decisione impugnata, ma un vizio processuale del ricorso per cassazione. Il ricorrente aveva impugnato un'ordinanza della Corte d'appello di Roma, ma la Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non era stato depositato nel termine di venti giorni dalla notificazione previsto dall'art. 369 c.p.c. La notifica del ricorso si era perfezionata il 26/05/2021 e il deposito non era avvenuto nei venti giorni successivi. Il relatore ha proposto la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., osservando che l'omesso deposito tempestivo del ricorso integra una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente. La Corte ha condiviso la proposta e ha dichiarato improcedibile il ricorso, ponendo le spese a carico della parte soccombente e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per omesso deposito dello stesso nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali era proposto, come previsto dall'art. 369 c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore del Ministero controricorrente, liquidate in euro 1.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Richiamato come base procedurale della proposta del relatore in camera di consiglio per la definizione del ricorso.
dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica
Il ricorso per cassazione deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; l'omesso deposito nel termine comporta improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato
In caso di definizione sfavorevole per il ricorrente, la Corte dà atto dei presupposti per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
Indicato come parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'omesso deposito del ricorso per cassazione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle controparti determina improcedibilità del ricorso.
- La data rilevante per il computo del termine di deposito è quella di perfezionamento della notificazione.
- L'improcedibilità per tardivo o omesso deposito del ricorso è una sanzione processuale rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla costituzione del resistente.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il ricorrente soccombente può essere condannato alle spese di legittimità e, se dovuto, al raddoppio del contributo unificato.
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