Cassazione Civile, Ordinanza n. 07692/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di somministrazione di servizi telefonici. Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale un provvedimento ex art. 700 c.p.c. che ordinava alla società fornitrice di riattivare immediatamente la linea telefonica fissa e mobile e prevedeva anche una penalità di mora ex art. 614-bis c.p.c. per il ritardo nell'esecuzione. Su reclamo della società, lo stesso Tribunale revocava però il cautelare. L'avvocato proponeva appello contro l'ordinanza di revoca, ma la Corte d'appello dichiarava l'appello inammissibile ritenendo che il provvedimento reclamato non fosse abnorme e che, comunque, la parte potesse far valere le proprie ragioni nel giudizio di merito. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, sostanzialmente: a) eccesso di potere giurisdizionale e difetto assoluto di giurisdizione, sostenendo che la Corte d'appello avesse invaso un ambito riservato al legislatore e avesse negato tutela effettiva dichiarando non impugnabile un provvedimento asseritamente abnorme; b) nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e per omessa pronuncia su specifici motivi di appello, insistendo sulla natura abnorme del provvedimento di revoca e sulla violazione di numerosi parametri costituzionali, europei e codicistici.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili. Ha osservato che, una volta dichiarata l'inammissibilità dell'appello, le ulteriori argomentazioni svolte dalla Corte territoriale sul merito del provvedimento non erano idonee a sorreggere autonomamente l'impugnazione. Ha inoltre condiviso l'assunto della Corte d'appello secondo cui il provvedimento di revoca del cautelare in sede di reclamo non aveva carattere abnorme o anomalo, non aveva travalicato la funzione cautelare né assunto natura di sentenza, e quindi non era impugnabile con appello ordinario. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
consente alla parte di stare in giudizio personalmente nei limiti previsti dalla legge.
ricorso ex art. 700 c.p.c.
provvedimento d'urgenza con funzione cautelare, subordinato ai presupposti di fumus e periculum.
stabilendo una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine ex art. 614 bis c.p.c.
può essere usato per rafforzare l'effettività dell'ordine di fare o di non fare.
ordinanza ex art. 669 terdecies c.p.c.
il provvedimento reso a definizione del reclamo cautelare è, nel caso esaminato, non impugnabile con appello ordinario.
chiedendone la declaratoria di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c.
richiamato dalla resistente nel giudizio di appello come base per l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 1, c.p.c: “per motivi attinenti alla giurisdizione”
invocato dal ricorrente per dedurre un preteso eccesso di potere giurisdizionale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4, c.p.c: “per nullità della sentenza e del procedimento”
invocato per denunciare vizi di motivazione e omessa pronuncia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un giudice dichiara inammissibile una domanda o un'impugnazione, le eventuali argomentazioni di merito svolte in aggiunta sono prive di effetti decisivi e non sono autonomamente idonee a fondare l'impugnazione: la censura deve colpire la sola ragione processuale della decisione.
- Il provvedimento reso in sede di reclamo cautelare conserva, di regola, natura cautelare e non diventa impugnabile con appello ordinario solo perché sfavorevole alla parte; l'impugnabilità straordinaria richiede che il giudice abbia effettivamente travalicato la funzione cautelare, trasformando il provvedimento in una decisione di merito con carattere sostanzialmente sentenziale.
- La denuncia di eccesso di potere giurisdizionale non può essere utilizzata per rimettere in discussione la valutazione del giudice sulla non impugnabilità di un provvedimento, se tale valutazione resta nell'alveo delle regole processuali e non integra sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione.
- La mera allegazione di motivazione apparente o di omessa pronuncia non è sufficiente quando le censure siano costruite per aggirare una declaratoria di inammissibilità che costituisce la vera ratio decidendi del provvedimento impugnato.
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