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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31024/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione del G.U.P. che, nell'ambito del patteggiamento, ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento integrale dei debiti tributari. La difesa ha censurato la mancanza di motivazione e il difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena concordata e l'aggiunta, da parte del giudice, di una condizione non concordata (estinzione del debito), osservando che il ricorrente aveva indicato alternative previste dall'art.165, comma 1, c.p. (es. prestazione di attività non retribuita).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che la subordinazione della sospensione condizionale a un obbligo non concordato integra illegittimità perché, nel procedimento di cui all'art.444 c.p.p., l'accordo delle parti deve estendersi anche agli obblighi ulteriori connessi al beneficio. Pertanto la sentenza di patteggiamento è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Massa, Ufficio G.I.P., per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Riferito al delitto di omessa dichiarazione. La Corte precisa che l'estinzione del debito tributario non è presupposto obbligatorio per la legittimità del patteggiamento relativamente a questo reato, salvo che l'estinzione sia avvenuta nelle condizioni previste dall'art.13 comma 2 (che determina la non punibilità)

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato come ulteriore capo di imputazione (reato fiscale) oggetto del patteggiamento; non cambia il principio circa il rapporto tra estinzione del debito e applicabilità del patteggiamento

  • art. 13 e art. 13-bis d.lgs. n. 74/2000

    Art.13 comma 2 disciplina la causa di non punibilità per estinzione dei debiti tributari (ravvedimento o presentazione della dichiarazione entro il termine previsto prima di avere formale conoscenza degli accertamenti). La Corte ricorda che se ricorre tale causa di non punibilità il reato non può rientrare nel patteggiamento. L'art.13-bis viene evocato in relazione alla disciplina delle pene applicabili

  • art. 165 c.p. (comma 1 e comma 2)

    Stabilisce gli obblighi alternativi cui può essere subordinata la sospensione condizionale della pena (es. prestazioni a favore della collettività). La Corte sottolinea che, quando il giudice ritiene necessario subordinare la sospensione a un obbligo per effetto di pregresse concessioni del beneficio, tale obbligo deve essere oggetto dell'accordo delle parti; non è ammesso che il giudice lo importi d'ufficio quando la parte non lo ha patteggiato

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina il procedimento speciale del patteggiamento. La Corte richiama il principio che l'accordo delle parti deve comprendere anche gli obblighi ulteriori connessi alla sospensione condizionale, indicando la durata quando prevista; in mancanza di pattuizione su tali elementi la sospensione non può essere concessa e, se la sua concessione è condizione di efficacia del patteggiamento, l'intera richiesta deve essere rigettata

  • Sezioni Unite, sentenza n. 23400 del 27/01/2022

    Giurisprudenza di legittimità richiamata che afferma il principio secondo cui il giudice non può integrare d'ufficio l'accordo delle parti nel procedimento di cui all'art.444 c.p.p.; l'accordo deve comprendere anche eventuali obblighi connessi alla sospensione

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art.444 c.p.p.) ogni obbligo connesso alla sospensione condizionale della pena deve risultare dall'accordo tra le parti; il giudice non può imporre condizioni ulteriori non pattuite
  • L'estinzione dei debiti tributari non è, di per sé, un presupposto obbligatorio per l'applicabilità del patteggiamento nei reati fiscali; tuttavia, se l'estinzione è intervenuta nelle forme e nei termini previsti dall'art.13 comma 2 d.lgs.74/2000 si realizza una causa di non punibilità che ostacola il patteggiamento
  • Se il riconoscimento della sospensione condizionale è condizione essenziale per l'accoglimento della richiesta di patteggiamento e il beneficio non è stato pattuito nelle sue condizioni accessorie, il giudice deve rigettare la richiesta e non può modificare unilateralmente l'accordo
  • Quando il condannato ha già fruito del beneficio della sospensione in precedenza, il giudice può correttamente richiedere l'imposizione di un obbligo alternativo ai sensi dell'art.165 c.p., ma tale obbligo deve essere parte dell'accordo tra le parti nel procedimento speciale
  • In casi analoghi è possibile ottenere l'annullamento della sentenza di patteggiamento se il giudice ha aggiunto condizioni non concordate; gli atti possono essere rimessi al giudice competente per il prosieguo senza che vi sia nécessaire rinvio ad altra sede

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