Cassazione Penale, Ordinanza n. 19469/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Palermo per il reato di violenza privata. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza del reato, sostenendo una lettura dell'art. 610 c.p. incompatibile con la norma e con la giurisprudenza; con il secondo ha lamentato omessa e inadeguata motivazione della decisione di merito; con il terzo ha censurato l'erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p.; con il quarto ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p.; con il quinto ha dedotto violazione dell'art. 133 c.p. in punto di determinazione della pena, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui integra violenza privata la condotta di chi, guidando un veicolo, compie manovre deliberatamente interferenti con la guida altrui, costringendo l'altro utente della strada a una condotta diversa da quella programmata. Il secondo motivo è stato ritenuto non ammissibile perché generico e meramente fattuale. Il terzo motivo è stato giudicato non specifico, poiché privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. Il quarto è stato considerato manifestamente infondato, trattandosi di valutazione discrezionale di merito non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Il quinto è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta adeguata e coerente con i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta di chi, alla guida di un veicolo, compie manovre deliberatamente interferenti con la guida altrui, costringendo l'altro utente a una condotta diversa da quella programmata, integra il delitto di violenza privata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo fondato su vizio di motivazione deve essere specifico e non può risolversi in mere doglianze di fatto o in enunciati generici.
La richiesta di particolare tenuità del fatto deve essere sorretta da specifiche ragioni di diritto e dati di fatto; deduzioni generiche rendono il motivo non specifico.
Il mancato riconoscimento dell'attenuante rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo in caso di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o ragionamento illogico; la motivazione deve essere tanto più specifica quanto più il giudice si discosta dal minimo edittale.
Norma incriminatrice della violenza privata applicata alla condotta contestata.
art. 606 lett. e), cod. proc. pen.
Parametro invocato per contestare l'omessa o inadeguata motivazione della decisione di merito.
Massime di principio
- Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, mediante manovre di guida deliberate e interferenti, costringe un altro utente della strada a modificare la condotta che aveva programmato.
- In cassazione il vizio di motivazione deve essere dedotto in modo specifico: non sono ammissibili censure generiche o meri rilievi di fatto che sollecitino una rivalutazione del merito.
- La richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere supportata da puntuali allegazioni in fatto e in diritto; la mera riproposizione di affermazioni apodittiche non consente il sindacato di legittimità.
- Le attenuanti discrezionali e la commisurazione della pena sono apprezzamenti tipicamente riservati al giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo per manifesta illogicità, arbitrarietà o carenza di motivazione.
- Quando il giudice si discosta dal minimo edittale, la motivazione sulla pena deve indicare in modo specifico i criteri di cui all'art. 133 c.p. ritenuti decisivi, ma non è richiesto un livello di analiticità incompatibile con la fisiologica discrezionalità del giudizio di dosimetria.
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