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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29982/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ribecco impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, sostenendo che non vi siano gravi indizi di partecipazione all'associazione dedita al traffico di stupefacenti. Ha censurato la ricostruzione che desume la qualità associativa dalle singole cessioni (art. 73 DPR 309/90), rilevando che le cessioni erano di modiche quantità compatibili con uso personale e non evidenziano una stabile e consapevole adesione al sodalizio; ha altresì dedotto violazione dell'art. 274 lett. c cod. proc. pen. rispetto alla mancata valutazione della possibilità di misure meno afflittive e ha richiamato la necessità di un esame specifico degli elementi personali non potendosi limitare alla presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità: ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la decisione valorizzando, oltre alle singole cessioni, le dichiarazioni dei collaboratori (Monti e Mirarchi), le intercettazioni telefoniche e ambientali, i sequestri e i servizi di osservazione. Da tale quadro probatorio è emerso che Ribecco svolgeva stabilmente il ruolo di approvvigionatore/fornitore principale dell'organizzazione riconducibile a Rocca, con rapporti frequenti, forniture anche all'ingrosso, cessioni a credito e legami parentali che hanno confermato la consapevolezza della partecipazione al programma criminoso. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valutato la permanenza del pericolo in capo al ricorrente, la reiterazione dei reati e i precedenti specifici, ritenendo inidonea una misura meno afflittiva. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria (equo liquidata in euro 3.000,00) a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • DPR 309/90, art. 74

    associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti

    La norma è stata interpretata come riferimento al reato associativo; la Corte ha ritenuto che sussistessero gravi indizi di partecipazione del ricorrente all'associazione dedita al narcotraffico

  • DPR 309/90, art. 73

    illiceita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti

    Le singole cessioni contestate sono state valutate insieme ad altri elementi probatori per ricostruire la funzione di fornitore svolta dal ricorrente nell'ambito dell'associazione

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c

    richiami alla valutazione delle esigenze cautelari

    La censura del ricorrente sosteneva la mancata valutazione di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto invece che il Tribunale abbia adeguatamente valutato le esigenze cautelari alla luce del ruolo stabile e della reiterazione delle condotte

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    presunzione legale relativa richiamata in motivazione

    Pur essendo richiamata la presunzione prevista dalla norma, il Tribunale è stato ritenuto aver comunque svolto un'analisi puntuale degli elementi fattuali e personologici a fondamento della misura

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter

    adempimenti di rinvio alla cancelleria

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione della Corte

Massime di principio

  • La mera contestazione di singole cessioni di stupefacenti non è automaticamente idonea a escludere l'addebito associativo: occorre verificare complessivamente frequenza, quantità, continuità e modalità delle cessioni e gli altri elementi probatori (intercettazioni, collaborazioni, sequestri, osservazioni).
  • Per ritenere la partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico è necessario che emergano indici di stabilità e continuità nel rapporto fornitore-acquirente e la consapevolezza di contribuire ad un programma criminoso; elementi come cessioni a credito, forniture in ingrosso e legami organici rafforzano tale valutazione.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve considerare la specifica posizione personale dell'indagato, ma, se dall'istruttoria emerge un ruolo stabile nella struttura associativa, la custodia cautelare può essere ritenuta proporzionata e necessaria anche rispetto a misure meno afflittive.
  • In Cassazione i motivi di ricorso devono confrontarsi puntualmente con il contenuto motivazionale dell'ordinanza impugnata: censure generiche o riproposizioni di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Le dichiarazioni di collaboratori, le intercettazioni e i riscontri oggettivi (sequestri, osservazioni) costituiscono elementi probatori decisivi quando siano organici e convergenti nel delineare un ruolo stabile nell'organizzazione.

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